14 Febbraio 2022

L’Inps comunica le aliquote applicabili ai soggetti iscritti alla gestione separata per l’anno 2022

 

Con la circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, l’INPS ha comunicato le aliquote, il valore minimale ed il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex Legge n. 335/1995.

Come noto, la Legge n. 234/2021, cosiddetta Legge di Bilancio, art. 1 comma 223, ha integrato l’art. 15 del  D.Lgs. n. 22/2015 in materia di DIS-COLL, introducendo un ulteriore comma con il quale è stato previsto l’obbligo del versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione, pari a quella già dovuta per la NASpI.

Alla luce di questa nuova disposizione, e a decorrere dal 1° gennaio 2022, è quindi dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31%.

Sono interessati dalla suindicata disposizione i soggetti i cui compensi derivino dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i dottorati di ricerca, assegno, borsa di studio. Restano, invece, esclusi dall’applicazione della nuova aliquota, i componenti di commissioni e collegi, gli amministratori di Enti locali, i venditori porta a porta, le attività di lavoro autonomo occasionale, gli associati in partecipazione ed i medici in formazione specialistica.

Le aziende committenti che non abbiano potuto ottemperare ai nuovi obblighi già dal mese di gennaio 2022, potranno effettuare gli adempimenti relativi allo stesso periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare in oggetto.

Per quanto riguarda l’aliquota contributiva applicabile è fissata nel 33% per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati. Mentre è pari rispettivamente al 24% per i soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria e per i soggetti già titolari di pensione, ed al 25% per i professionisti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria.

Per quanto riguarda i massimali ed i minimali di reddito per l’anno 2022, sono pari rispettivamente a 105014,00 euro e 16243,00 euro.

Conseguentemente, i soggetti cui è applicabile l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di Euro 3898,32, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • Euro 4260,54 per i professionisti (aliquota del 26,23%).
  • Euro 5477,14 per i collaboratori e le figure assimilate, cui si applica l’aliquota pari al 33,72%.
  • Euro 5689,92 per i collaboratori e le figure assimilate, cui si applica l’aliquota pari al 35,03%.

Ad maiora

IL PRESIDENTE       

Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

ED/MS

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Modificato: 14 Febbraio 2022