25 Luglio 2022

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

 

Oggi parliamo di………….

 

ASSEGNO VITALIZIO A FAMILIARI VITTIME DEL TERRORISMO: NON E’ INDISPENSABILE CHE IL PORTATORE DI INVALIDITA’ FOSSE VIVO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIFORE DELLA L. 147/2013

 

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 16218/2022 DEL 19 MAGGIO 2022

 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16218 del 19 maggio 2022, ha stabilito che i familiari delle vittime del terrorismo hanno diritto all’assegno vitalizio previsto dalla legge n. 147/2013 anche se al momento dell’entrata in vigore della legge il portatore di invalidità non era più in vita.

Nel caso in trattazione, infatti, gli eredi di un uomo vittima di un attacco terroristico delle Brigate Rosse rimasto invalido al 77%, citavano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il riconoscimento degli assegni vitalizi previsti dalla legge per i familiari delle vittime del terrorismo. I giudici di prime cure respingevano il ricorso osservando che l'uomo aveva subito un agguato terroristico nel 1978, a seguito del quale era stato dichiarato, nell'aprile del 2008, vittima del terrorismo e gli era stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 77% ma che lo stesso era deceduto il 21 marzo 2013, prima dell'entrata in vigore – il primo gennaio del 2014 – della L. n. 147/2013.

La Corte d’Appello, invece, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso atteso che “la corresponsione dei benefici previsti dalla l. n.147/2013 non presuppone che la vittima del terrorismo sia ancora in vita alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, ma esclusivamente che detta vittima sia sopravvissuta all'attentato”.

Il Ministero dell'Interno proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che il legislatore aveva inteso riconoscere dette prestazioni ai prossimi congiunti e non ai superstiti delle vittime del terrorismo. Secondo il Ministero, in sostanza, la circostanza che il legislatore, nella L. n. 206/2004, avesse utilizzato l'espressione “superstiti”, mentre nella L. n. 147/2013 facesse riferimento al coniuge ed ai figli delle vittime, dimostrava che per godere dei benefici previsti è necessario che il soggetto portatore dell'invalidità sia vivo al momento dell'entrata in vigore della L. n. 147/2013. Secondo il ricorrente moglie e figlia dell'uomo deceduto prima del primo gennaio del 2014 dovevano essere considerate non coniuge e figlia, ma "superstiti", con la conseguenza che non avevano diritto all'assegno vitalizio. I Giudici Supremi chiarivano che l'intervento del legislatore del 2013, volto a modificare la L. n. 206/2004, era quello di ampliare la platea dei destinatari dello speciale assegno vitalizio di 1.033 euro e dell'assegno vitalizio di 500 euro, non venendo più in rilievo solo la posizione della vittima o quella dei superstiti, ma riconoscendo le prestazioni in esame anche al coniuge ed ai figli del soggetto portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50% a causa dell'atto terroristico subito.

In conclusione, la Cassazione affermando che “il testo della legge sopravvenuta non esplicita la condizione che i beneficiari siano solo il coniuge ed i figli della vittima del terrorismo ancora in vita alla data dell’entrata in vigore della L. n. 147 del 2013, come sostiene, al contrario, il Ministero dell’Interno, e l’insieme delle disposizioni citate non autorizza l’interprete a ridurre l’ambito dei soggetti destinatari delle prestazioni de quibus”  rigettava il ricorso ponendo le spese a carico del soccombente.

 

LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA COLPISCE LA PERSONA FISICA AUTRICE DELL'ILLECITO ALLORQUANDO LA SOCIETÀ AMMINISTRATA È UNA MERA "FICTIO", UTILIZZATA QUALE SCHERMO PER SOTTRARSI ALLE CONSEGUENZE DEGLI ILLECITI TRIBUTARI COMMESSI.

 

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 17357 DEL 30 MAGGIO 2022.

 

La Corte di Cassazione – ordinanza n° 17357 del 30 maggio 2022 – ha confermato che il principio di riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, ex art. 7, D.L. n° 269 del 30 settembre 2003, non opera nell'ipotesi di società "cartiera".

Nel caso de quo, un contribuente aveva impugnato davanti alla CTP l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia recuperava a tassazione in capo sia al ricorrente che alla società s.r.l. maggiori redditi ai fini IRES IRAP e IVA. In particolare l'Agenzia lo riteneva amministratore di fatto della società, ritenuta società "cartiera" per aver adottato un sistema fraudolento volto a conseguire risparmi di imposta e maturazione di posizioni creditorie I.V.A.. Per contro il contribuente si duoleva della mancata applicazione del principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio della società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

La CTP respingeva il ricorso e, la CTR, successivamente adita, parimenti respingeva il ricorso sostenendo che la sanzione era riferibile alla persona fisica che aveva commesso la violazione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il contribuente.

Orbene, la Suprema Corte ha respinto  il ricorso ribadendo che l'applicazione della norma eccezionale introdotta dal D.L. n° 269 del 30 settembre 2003 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore;

Ex adverso, hanno specificato gli Ermellini, qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, come nel caso in specie ove era stata accertata la natura fraudolenta delle operazioni compiute, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione del Decreto Legislativo n. 269 del 2003, art. 7, diretto a sanzionare la sola società e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.

 

IL POTERE DI ISCRIZIONE A RUOLO DEI CREDITI PREVIDENZIALI NON E’ SOTTOPOSTO AL RIPETTO DEL DECORSO DEL TERMINE PER IL RICORSO AMMINISTRATIVO

 

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17972 DEL 3 GIUGNO 2022

 

La Corte di Cassazione, sentenza n° 17971 del 3 giugno 2022, ha riaffermato il principio secondo cui l’INPS non è tenuto ad attendere il decorso dei tempi utili ad instaurare il ricorso in via amministrativa prima di procedere all’iscrizione a ruolo per il recupero di crediti contributivi.

La vicenda in esame ha riguardato l’impugnazione da parte di una Società per azioni di una cartella di pagamento notificata dall’INPS in ragione di contributi non versati alla gestione lavoratori dipendenti dal 1997 al 2009. Il Tribunale aveva parzialmente accolto le richieste, con conseguente riduzione del maggior importo preteso, donde – in appello- la società impugnava la statuizione lamentando, in primis, la mancata declaratoria di nullità dell’intera pretesa contributiva, sul presupposto che l’iscrizione fosse avvenuta in pendenza dei termini per proporre ricorso amministrativo, nonché il mancato annullamento del ruolo e della cartella esattoriale da cui discendevano oneri di riscossione non rivalutati alla luce delle somme ridotte.

La Corte distrettuale, accogliendo tali doglianze, dichiarava la irregolarità non solo degli oneri di riscossione eccedenti connessi all’atto, bensì l’illegittimità dell’intera iscrizione al ruolo esattoriale, poiché avvenuta in pendenza dei termini per proporre ricorso amministrativo.

La Suprema Corte, nel ribaltare il decisum, ha rilevato che ai sensi del D. Lgs. 46 del 1999, articolo 24, due sono le ipotesi che pongono dei limiti all’iscrizione al ruolo per la riscossione di crediti previdenziali: quella in cui l’accertamento è impugnato dinanzi l’autorità giudiziaria (per cui l’iscrizione può avvenire solo in presenza di un provvedimento del giudice) e quella in cui sia stato proposto ricorso amministrativo avverso l’accertamento posto alla base dell’iscrizione (per cui l’iscrizione può avvenire solo dopo la decisione dell’organo amministrativo competente).

Al di fuori di queste due ipotesi, però, la Giurisprudenza riconosce all’Istituto previdenziale, “attesa la sua natura pubblicistica e l’affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l’attività”, il potere di formare unilateralmente un titolo esecutivo. Ne consegue che, al di fuori di quanto disposto dall’art. 24 del D. Lgs. 46 del 1999, non esistono condizioni che giustifichino una contrazione di tale potere, neppure il mancato decorso dei tempi utili ad instaurare il ricorso in via amministrativa, posto che, “è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e/o dell’esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell’onere probatorio in base alla posizione sostanziale assunta dalle parti nel giudizio di opposizione”.

 

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE SVOLGA ATTIVITÀ LAVORATIVA DURANTE IL PERIODO DI ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

 

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 19321 DEL 15 GIUGNO 2022

 

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 19321 del 15 giugno 2022, ha dichiarato legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore, come sanzione per aver svolto altra attività lavorativa durante il periodo di aspettativa per gravi motivi familiari, richiesto al datore di lavoro.

Nel caso in oggetto, un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, irrogato dal datore di lavoro a seguito di contestazione disciplinare dalla quale era emerso che, sulla base di indagini effettuate dal datore di lavoro, il dipendente aveva svolto in alcune delle giornate per le quali era stato richiesto un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari, attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili alle imprese di cui egli stesso o la moglie erano titolari.

La Corte Distrettuale aveva rilevato la sussistenza di ragioni che giustificassero l’erogazione della sanzione espulsiva, considerando grave l’inadempimento contrattuale addebitato al lavoratore, laddove quest’ultimo aveva violato la disposizione espressamente prevista dal CCNL di non svolgere attività lavorativa durante il periodo di congedo per gravi motivi familiari.

Il lavoratore ricorreva in Cassazione, lamentando che i Giudici di merito non avessero tenuto in considerazione il fatto che l’aspettativa non avesse comportato benefici economici per sé stesso, né costi o conseguenze negative per la società datrice, giacché quest’ultima applicava in quel periodo contratti di solidarietà difensiva, quindi non aveva di fatto dovuto sostituire il dipendente a causa della sua assenza.

La Suprema Corte afferma che correttamente i Giudici della Corte d’Appello avevano motivato sulla gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, che si poneva in espresso contrasto con quanto disposto dal contratto collettivo. Inoltre, altrettanto correttamente la Corte Distrettuale aveva applicato le relative clausole generali di proporzionalità tra infrazione e sanzione comminata, secondo i criteri indicati dalla Corte, in conformità ai principi desumibili dall’ordinamento ed in particolare tenuto conto del fatto che il comportamento del dipendente fosse in palese contrasto con un espresso divieto posto dalla contrattazione collettiva e pertanto rappresentasse un inadempimento di notevole gravità, tale da giustificare l’applicazione della massima sanzione.

 

IL PROCESSO TRIBUTARIO NEI CONFRONTI DI UNA SAS E’ NULLO SE NON SONO STATI CHIAMATI TUTTI I SOCI

 

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 20172 del 22/06/2022

 

Nell’instaurazione di un giudizio tributario in cui sia parte una società di persone, devono necessariamente essere chiamati in causa tutti i soci.

La Corte di Cassazione lo ha confermato e ribadito nell’esaminare il ricorso di una società in accomandita semplice (quindi società di persone) che ricorreva avverso un Processo Verbale di Contestazione in materia di Irap.

L’attività di Scuola Guida esercitata dalla società ricorrente era stata interessata da un PVC che aveva rideterminato, con il sistema dell’applicazione degli Studi di Settore, il reddito imponibile ai fini IRAP per una determinata annualità.

Il convincimento degli accertatori della differenza di imponibile era basato sul riscontro di un eccessivo chilometraggio dell’autovettura aziendale, indice di una presunta attività non dichiarata di lezioni di scuola guida. L’Ufficio aveva conseguentemente proceduto all’irrogazione di un atto di contestazione in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Resisteva quindi la società, che però restava soccombente in entrambi i precedenti giudizi tenutisi presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, per mancanza degli elementi che avrebbero giustificato il ricorso allo strumento degli Studi di Settore.

La Corte di Cassazione esamina la questione, e rileva preliminarmente che in nessuno dei precedenti giudizi erano stati chiamati in causa i soci della s.a.s. Trattandosi di attività obbligatoria nei giudizi aventi come parte una società di persone, decide per la Cassazione della sentenza e per l’annullamento dell’intero procedimento fin qui svolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale.

Osserva infatti che anche l’IRAP è “imposta assimilabile all'ILOR, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17, comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ne consegue che, essendo l'IRAP imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'IRAP dovuta dalla società" (Cass. SS. UU., 29.5.2017, n.13452).

A seguito di tali osservazioni quindi, la Corte si pronuncia per l’annullamento di tutto il giudizio e per il rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale per la celebrazione di un nuovo procedimento

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

 

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Edmondo Duraccio, Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 25 Luglio 2022