31 Luglio 2023

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….
Oggi parliamo di………….

 

LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NON SI APPLICA AI CONDOMINI
CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 19514 DEL 10 LUGLIO 2023

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 19514 del 10 luglio 2023, ha affermato che il condominio non può essere ritenuto solidalmente responsabile nell’ambito di un appalto dallo stesso commissionato, dal momento che non svolge attività d'impresa e non assume, ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini.
La sentenza trae origine dall’opposizione giudiziale proposta da un condominio nel milanese avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS gli aveva richiesto, quale responsabile solidale ex art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, il pagamento dei contributi non versati a due dipendenti impegnate nella pulizia dello stabile da parte della ditta datrice cui era stato appaltato il servizio.
Se, prima facie, il Tribunale aveva accolto la domanda, la Corte d’Appello aveva invece riformato la sentenza, ritenendo la norma sulla responsabilità solidale applicabile anche al condominio che, seppur privo di personalità giuridica, doveva comunque essere qualificato come datore di lavoro.
La Cassazione, nel ribaltare la pronuncia di merito, ha rilevato preliminarmente che l’art. 29 del D.lgs. 276/2003, per effetto del comma 3-bis, esclude l’applicazione della responsabilità solidale qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
Secondo i Giudici di legittimità è attratto nell'orbita della solidarietà il committente che assume la veste di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., intesa in senso oggettivo, come attività economica organizzata atta a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi ed il committente che, pur non essendo “imprenditore” è “datore di lavoro”, e cioè il committente che, anche attraverso le prestazioni di lavoro rese dai dipendenti dell'appaltatore, realizza l'oggetto della propria attività istituzionale (come avviene, ad esempio, nell’ipotesi delle associazioni e degli enti no profit).
Non rientrando il condominio in nessuna delle due categorie suesposte, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dallo stesso presentato.

DIRITTO ALL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE ANCHE IN CASO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 19659 DELL’11 LUGLIO 2023

Con ordinanza n. 19659 del 11 luglio 2023, la Corte di Cassazione statuisce il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per ferie non godute anche in caso di licenziamento per giusta causa.
Nel caso esaminato, il dipendente di una P.A. adiva il Tribunale per chiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute in seguito al licenziamento avvenuto per giusta causa, dopo un periodo di sospensione dal servizio in via cautelare, durante il quale non aveva più percepito retribuzione, ma solo l’assegno alimentare come da disposizioni del CCNL applicato.
Mentre il Tribunale accoglieva il ricorso, la Corte d’Appello rigettava la richiesta, prendendo atto di una prassi seguita dall’Amministrazione interessata, secondo la quale erano ritenute non più fruibili le ferie non godute entro il semestre successivo all’anno di maturazione.
Il lavoratore ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte, conformandosi ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, accoglie il ricorso, chiarendo che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro provi di aver invitato, anche formalmente, il lavoratore a fruire delle ferie residue in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee a svolgere la loro funzione ristoratrice, avvisandolo anche della definitiva perdita del diritto al termine di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Inoltre, la particolare circostanza del licenziamento intimato per giusta causa a seguito della commissione di un reato non può incidere, a parere dei Giudici di legittimità, su un periodo di riposo maturato anteriormente agli accadimenti oggetto di contestazione disciplinare e correlato all’espletamento della prestazione lavorativa, poiché, in caso contrario, al dipendente sarebbe applicata un’ulteriore sanzione, peraltro non tipizzata dal contratto collettivo, oltre a quella della perdita del posto di lavoro

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTO LEGATO ALLA SOPPRESSIONE DI UNO SPECIFICO SERVIZIO LEGATO AD UN APPALTO
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 9754/2023 DEL 12 aprile 2023

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9754 del 12 aprile 2023, ha statuito che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando la ragione del recesso consiste nella soppressione di uno specifico servizio legato alla cessazione di un appalto e non si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il nesso causale tra detta ragione e la soppressione del posto di lavoro è idoneo di per sé a individuare il personale da licenziare, senza che si renda necessaria la comparazione con altri lavoratori dell’azienda e l’applicazione dei criteri previsti dall’art. 5, Legge n. 223/1991.
Nel caso in esame un lavoratore proponeva, nei confronti di una cooperativa di cui era socio e di una società srl, domanda di impugnazione del licenziamento ritenuto illegittimo per nullità della procedura prescritta dalla Legge n. 223/1991, insussistenza del giustificato motivo oggettivo su cui esso era fondato, violazione dell’art. 2112 c.c. e conseguente condanna risarcitoria delle due società, nonché domanda di accertamento del trasferimento d’azienda tra le due società e del suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la cessionaria, da condannare al relativo ripristino.
La Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado, rigettava l'appello del lavoratore ritenendo che il licenziamento non potesse essere considerato collettivo atteso che mancavano i presupposti numerici e dimensionali per tale qualifica. Tuttavia, riconosceva la sussistenza di licenziamenti plurimi oggettivi, basandosi sulla soppressione comprovata dei posti di lavoro e la correlazione causale tra questa necessità e il licenziamento dei dipendenti. Inoltre, la Corte d'Appello negava la ricorrenza di un trasferimento d'azienda tra le due società e, di conseguenza, rigettava la richiesta del lavoratore di continuità del rapporto di lavoro con la cessionaria.
Avverso tale decisione il lavoratore presentava ricorso per Cassazione. La Corte suprema sottolineava che, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato alla soppressione di un servizio collegato alla cessazione di un appalto, non è necessario confrontare tale lavoratore con altri dipendenti dell'azienda e applicare i criteri previsti dalla Legge n. 223/1991. Il nesso causale tra la ragione del recesso e la soppressione del posto di lavoro è sufficiente per giustificare il licenziamento. Evidenziava, inoltre, che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo e il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo sono distinti e autonomi. In particolare, la previsione, nei licenziamenti collettivi per riduzione di personale, degli artt. 4 e 5 della Legge n. 223/1991, di procedimentalizzazione puntuale, completa e cadenzata del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale sul ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda: con la conseguenza che i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo. In conclusione, la Corte accoglieva il ricorso e rinviava alla Corte d’Appello.

LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINITRATORI PRIVI DI DELEGA È CONFIGURABILE OVE SIA PROVATA L’EFFETTIVA CONOSCENZA DEI FATTI PREGIUDIZIEVOLI.
CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. 3^ PENALE – SENTENZA N.31017 DEL 18 LUGLIO 2023

La Corte di Cassazione – sentenza n°31017 del 18 luglio 2023 – in tema di imputazione della responsabilità in capo agli amministratori privi di delega – ha stabilito che i membri del cda, non sottoscrittori della dichiarazione fraudolenta con false fatture, rispondono in concorso del reato con l’amministratore che l’ha firmata, solo se hanno avuto conoscenza dell’illecito.
Nel caso in specie, la Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità dei soci amministratori di una srl per il reato ex art. 2, D.Lgs. n°74/2000, ancorché non firmatari della dichiarazione dei redditi con la quale erano stati indicati elementi passivi fittizi, e li aveva condannati alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i membri del CdA deducendo che la propria responsabilità era stata basata solo sul dato della carica da essi ricoperta nella società, senza tener conto dell'attribuzione di poteri disgiunti ai tre amministratori, né della sottoscrizione della dichiarazione ritenuta mendace.
Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso evidenziando il contenuto dell’art. 2392 c.c. che dispone “gli amministratori di una società non rispondono delle violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto in relazione a fatti commessi da "colleghi" nell'esercizio "di attribuzioni del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori" (comma 1), salvo essere "solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose" (comma 2)”.
Sulla base di tale principio, hanno continuato gli Ermellini, gli amministratori senza delega rispondono per i fatti pregiudizievoli per la società commessi in violazione di legge o di statuto da uno di loro nell'esercizio di funzioni al medesimo attribuite "in concreto", solo se ne erano a conoscenza e non hanno fatto il possibile per impedirne il compimento.
Di conseguenza, sembra ragionevole ritenere che gli amministratori di una società i quali non abbiano sottoscritto una dichiarazione fiscale fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, perché a ciò abbia provveduto un altro di essi nell'esercizio di funzioni a lui attribuite anche "in concreto", rispondono in concorso del reato ex art. 2, Dlgs. n°74/2000 solo se abbiano avuto conoscenza dell'inserimento di tali documenti mendaci in contabilità e, ciononostante, non si siano attivati per impedirne l'indicazione nella dichiarazione o per impedire la presentazione di questa.

IL DIRITTO DEL LAVORATORE AD ESSERE TRASFERITO PER L’ASSISTENZA AL FAMILIARE DISABILE È RICONOSCIUTO ANCHE IN SITUAZIONI SI SCOPERTURA DELLA SEDE DI PROVENIENZA, SE NON SI VERIFICA GRAVE DANNO ALL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 21627 DEL 20 LUGLIO 2023

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 21627 del 20 luglio 2023, ha statuito il diritto del lavoratore che assiste un familiare in condizioni di disabilità ad essere trasferito nella sede più vicina, ex Legge n. 104/1992, anche nel caso in cui la sede di provenienza versi in una situazione di scopertura di organico, purché quest’ultima non rappresenti un grave danno all’organizzazione aziendale.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso presentato dal datore di lavoro avverso la sentenza del Tribunale, che accoglieva la domanda cautelare di trasferimento della lavoratrice ex art. 33 comma 5 della Legge n. 104/1992, quale convivente di familiare in condizioni di disabilità grave.
Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione, lamentando la falsa applicazione dell’art. 33 della Legge n. 104/1992, poiché la Corte distrettuale aveva affermato il diritto della lavoratrice al trasferimento, non considerando la condizione di carenza di organico della sede di provenienza. La Suprema Corte, confermando il decisum dei Giudici di merito, afferma che il diritto riconosciuto al lavoratore dalla Legge n. 104/1992, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere, non rappresenta un diritto assoluto ed illimitato, questo, infatti, deve essere bilanciato con gli interessi del datore di lavoro, come evidenziato dallo stesso dettato normativo. Inoltre, il diritto riconosciuto dal legislatore può essere esercitato sia nel momento dell’assunzione, sia nel corso del rapporto di lavoro, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina, nonché con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto in situazione di disabilità, previsti dalla Costituzione. Tuttavia, nel caso specifico i Giudici di merito avevano ritenuto che i dati di copertura/scopertura organico sia della sede di provenienza, che di quella di destinazione, non rappresentassero fonte di danno consistente alle ragioni organizzative aziendali e pertanto il trasferimento era da ritenersi coerente con l’impianto normativo.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.
Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Gennaro Salzano, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 25 Settembre 2023