30 Agosto 2021

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

 

Oggi parliamo di………….

 

 

COEFFICIENTE ISTAT MESE DI LUGLIO 2021

E’ stato reso noto l’indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Luglio 2021. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Luglio 2021 è pari a 2,267962 e l’indice Istat è 104,20

 

IN TEMA DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO, AI FINI DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI PUNIBILITA', RILEVA IL SOLO CONSEGUIMENTO DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AD OGNI SINGOLA CONDOTTA PERCETTIVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. PENALE – SENTENZA N. 31223 DEL 9 AGOSTO 2021.

La Corte di Cassazione – sentenza n°31223 del 9 agosto 2021 – ha confermato, in tema di punibilità penale per indebita compensazione Inps, che ai fini del calcolo del superamento della soglia stabilita ex art. 316 ter, c.p. occorre fare riferimento agli importi dei singoli periodi, ovvero delle singole mensilità oggetto di autonoma dichiarazione.

Nel caso de quo, un datore di lavoro aveva indicato per diversi mesi e con fittizia esposizione, attraverso la rituale denuncia contributiva "uniemens", l'erogazione di anticipazioni a titolo di indennità di malattia, portando tali importi a compensazione delle somme dovute all'Istituto di previdenza. La Corte d'Appello di L'Aquila aveva confermato la sentenza del Tribunale di Pescara e condannato l'imprenditore alla pena in relazione al reato di cui all'art. 316 ter, c.p. per aver in modo fraudolento dichiarato somme in compensazione pari ad un totale di € 6.127,00, come risultato della somma dei periodi dal 1^ luglio al 26 novembre 2014.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il datore di lavoro dolendosi delle motivazioni espresse in sede di merito in ordine al superamento della soglia di punibilità che, invero, non era mai stata superata rispetto ai singoli periodi oggetto di denuncia contributiva.

Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza senza rinvio. In particolare, gli Ermellini hanno preliminarmente ricordato il contenuto del terzo comma dell'art. 316 ter, c.p. alla stregua del quale, "quando la somma indebitamente percepita è pari o superiore a € 3.999,96, si applica soltanto la sanzione amministrativa di una somma di denaro da € 5.164,00  a € 25.822,00, che non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito". Ai fini del superamento di detta soglia, hanno continuato gli Ermellini, occorre avere riguardo all'indebita erogazione percepita ogni mese dal datore di lavoro a fronte delle dichiarazioni (non veritiere) all'Inps mediante uniemens, dunque considerando in modo autonomo l'indebito profitto realizzato in ciascuno dei mesi interessati dalla condotta fraudolenta. Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, considerata la struttura della fattispecie, la consumazione del reato si realizza nel momento in cui, a fronte delle singole dichiarazioni (id: uniemens) non veritiere, il datore ottiene l'indebita erogazione da parte dell'Istituto ed il superamento della soglia di punibilità non può che essere apprezzato in ordine all'entità della singola condotta percettiva che, nel caso in specie, non aveva mai superato la soglia integrante la fattispecie incriminatrice. In nuce, in caso di comportamenti reiterati nel tempo, ai fini della rilevanza penale della condotta, occorre avere riguardo al risultato economico derivato da ciascuna delle condotte decettive produttive di un'erogazione non dovuta – in quanto integranti autonomamente reato – e non anche alla somma di esse.

 

IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI SI PRESCRIVE DAL MESE IN CUI SI SUPERA LA SOGLIA DI PUNIBILITA’ PENALE.

 

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 31364 DEL 10 AGOSTO 2021

 

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, sentenza n° 31364 del 10 agosto 2021, ha statuito che il reato di cui all’art. 2 della D.L. 463/83 convertito dalla L. 638/83 (id: mancato versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti) si prescrive dopo 7 anni e 6 mesi decorrenti dal mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere da gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di Euro 10.000,00.

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Milano, confermando la statuizione del Tribunale di Varese, aveva condannato un datore alla pena di mesi 2 di reclusione per il mancato versamento delle ritenute previdenziali relative al periodo ottobre 2012-ottobre 2014. 

Avverso la predetta sentenza, il datore proponeva ricorso per cassazione invocando la prescrizione del reato relativamente al mancato versamento fino a tutto il mese di settembre 2013.

Gli Ermellini, nel cassare la sentenza della Corte di Appello meneghina, hanno ripercorso l’iter normativo della depenalizzazione (D.lgs. 8/2016, art. 3 comma 6) del reato in questione, almeno fino alla soglia annuale dei 10.000 euro, precisando -altresì- che il momento consumativo è diverso rispetto al precedente assetto normativo in cui il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile (cfr., da ultimo, Sez.3, n. 26732 del 05/03/2015); nell'attuale e nuovo quadro, invece, la consumazione appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa: o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell'importo di Euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcun ulteriore omissione, o con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo.

In altre parole, hanno testualmente affermato i Giudici di Piazza Cavour, il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di 10.000 Euro senza che, attesa la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. 

 

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ CONCORRENTE DEL LAVORATORE QUANDO L’INFORTUNIO DERIVA DALL’OBBEDIENZA A DISPOSIZIONI ILLECITE O ILLEGALI DEL DATORE DI LAVORO.

 

CORTE DI CASSAZIONE N.15238 DEL 01 GIUGNO 2021

Come è noto i principi costituzionali contenuti in molte disposizioni legislative impongono al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione. 

La responsabilità del datore di lavoro può essere in taluni casi attenuata o per meglio dire concorrente, quando è dimostrabile quello che la giurisprudenza chiama “concorso di colpa” che si verifica quando il prestatore agisce con imprudenza, negligenza o pericolosità.

La sentenza in esame, tuttavia, esclude in termini categorici la responsabilità condivisa quando l’infortunio derivi da un’impostazione della lavorazione basta su disposizioni illegali o illecite impartite dal datore di lavoro.

Il caso esaminato dalla Corte trae origine dalla richiesta di risarcimento danni promossa da parte degli eredi di un operaio deceduto su un cantiere edile a cui non sarebbe stato possibile accedervi né svolgere alcun tipo di attività a seguito di una ispezione in corso. Il divieto era stato, tuttavia, disatteso da parte del lavoratore con la piena consapevolezza da parte della ditta operante che aveva del tutto omesso di prendere le misure necessarie per evitare i danni sul lavoro e mettere in sicurezza l’area, oltre ad impartire ordini che imponevano al prestatore di lavoro di tenere quella condotta (salire sulla scala da cui era caduto) che, di fatto, aveva determinato il verificarsi dell’accadimento lesivo.

I giudici del Tribunale di prima istanza, riconoscevano la presenza di un concorso di colpa, finendo per attribuire al datore di lavoro una responsabilità del 40% e del 60% all’operaio deceduto. La sentenza veniva parzialmente modificata dalla Corte di Appello che, pur rimanendo nel solco del concorso di colpa, invertiva la misura della responsabilità: 40% all’operaio deceduto e 60% alla ditta appaltatrice.

Tra i numerosi motivi di ricorso al terzo grado di giudizio, i ricorrenti hanno lamentato la violazione di un principio fondamentale operante in materia di eventi lesivi derivanti da colpe concorrenti, in base al quale pur in presenza di una condotta negligente del lavoratore, quando essa viene realizzata sulla base di una disposizione impartita da parte del datore di lavoro, solo a quest’ultimo può essere imputata la responsabilità per gli eventuali eventi dannosi arrecati

La sentenza n.15238/2021 ribalta il giudizio di Appello a totale vantaggio del lavoratore infortunato in quanto alla sua condotta, comunque negligente, non può essere attribuito alcun rilievo dal momento che essa è stata posta in essere in esecuzione della volontà del datore di lavoro.

Soluzione quella adottata dalla Corte che va nel solco di molti suoi precedenti ed anche successivi pronunciamenti dove viene affermato che la condotta negligente e pericolosa eseguita da parte del prestatore di lavoro sulla base di una disposizione del datore di lavoro non potrà mai costituire il fondamento di una responsabilità per il lavoratore. Ad essere il solo responsabile per il risarcimento dei danni, verificatisi in tali casi, sarà, infatti, sempre e solo il datore di lavoro che sarà tenuto alla loro integrale refusione (Cassazione 15/07/2021 n.15117).

Ritengono, infatti, gli Ermellini che, in tali casi, un’eventuale condotta da parte del prestatore di lavoro degrada a semplice e mera occasione del danno alla quale non può essere attribuita alcuna rilevanza giuridica in sede di risarcimento dei danni conseguente all’evento lesivo (Cassazione 15/07/2021 n. 15117, Cassazione 15/05/2021 n. 8988, Cassazione 25/01/2019 n. 30679).

 

NON E’ POSSIBILE RINUNCIARE TACITAMENTE AL PAGAMENTO DEL COMPENSO

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21172 DEL 23 LUGLIO 2021

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21172/21, depositata il 23 luglio, ha stabilito che la semplice mancata richiesta del pagamento del compenso da parte dell'amministratore non è sufficiente a far desumere la rinuncia al diritto che deve trovare, ex adverso, esplicita espressione in un comportamento concludente che rilevi in modo univoco la voluntas dismissiva del diritto.

Nel caso in commento un dirigente, licenziato per aver assunto alcune decisioni in merito alla riduzione dei costi aziendali che, secondo l’azienda datrice, ne avevano danneggiato l’immagine, impugnava il recesso chiedendo anche il pagamento delle spettanze maturate nel corso dei tre anni e mezzo di collaborazione. La Corte d’Appello di Bologna respingeva l’appello ed accoglieva parzialmente le richieste della società ritenendo legittimo il recesso ed infondato il diritto al pagamento del compenso dovuto per la carica di amministratore delegato. I Giudici, infatti, ritenevano che il dirigente nello svolgimento dell'incarico di amministratore della società, mediante comportamento concludente (id: assenza di richieste di pagamento durante l’intero periodo), avesse confermato l'accordo secondo il quale non fosse dovuta alcuna remunerazione per l'attività svolta, facendo presumere la gratuità dell'incarico. Il ricorrente, invece, affermava che la mancata richiesta del pagamento in costanza di rapporto non confermasse alcuno status abdicativo del diritto agli emolumenti, non sussistendo alcun comportamento concludente che rivelasse in maniera univoca la definitiva volontà di rinunciare ai compensi.

Avverso tale sentenza il dirigente ricorreva in Cassazione sostenendo che l'amministratore di società di capitali è titolare di un diritto soggettivo perfetto a ricevere una retribuzione, che l'istante non aveva mai rinunciato al compenso e che la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se effettivamente fosse intervenuta una rinuncia, non potendo presumersi la natura gratuita dell'incarico.

La Suprema Corte riteneva fondato il ricorso atteso che, sebbene per le società di capitali debba considerarsi legittima la clausola statutaria che preveda la gratuità dell'incarico di amministratore unico o consigliere di amministrazione (Cass. 9 gennaio 2019, n. 285), deve sussistere in tal senso un'esplicita rinuncia da parte del dirigente, trattandosi di un diritto disponibile (Cass. 21 giugno 2017, n. 15382; Cass. 26 gennaio 1976, n. 243). Nel caso in esame, la Corte di Appello aveva desunto la rinuncia al compenso solo dall'inerzia delle parti (mancata richiesta da parte dell'amministratore e mancata corresponsione da parte della società) protratta per circa 3 anni e mezzo e dalla testimonianza di un teste ma non aveva spiegato le ragioni per le quali quel comportamento omissivo potesse assurgere a manifestazione di una volontà negoziale. La mancata richiesta del saldo dei compensi non poteva ritenersi elemento utile a perfezionare l’accordo di gratuità dell’incarico: affinchè il silenzio possa configurarsi quale silenzio negoziale, valido ad esprimere la volontà a rinunciare al diritto allo stipendio, deve scaturire da un comportamento concludente che “riveli in modo univoco l'effettiva e definitiva volontà dismissiva” del diritto patrimoniale. Pertanto, la rinuncia agli emolumenti da parte dell'amministratore e dirigente non poteva derivare da una semplice condotta inattiva o omissiva dello stesso, non sussistendo presunzione di gratuità scaturente dal silenzio nell’ambito del rapporto lavorativo.

 

LE SEZIONI UNITE, NEL RISOLVERE DEFINITIVAMENTE UNA QUESTIONE DI MASSIMA E PARTICOLARE IMPORTANZA, HANNO AFFERMATO IL SEGUENTE PRINCIPIO DI DIRITTO IN TEMA DI RIMBORSO DELL'ECCEDENZA DETRAIBILE DI IVA IN FORZA DEL QUALE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUÒ CONTESTARE IL CREDITO ESPOSTO DAL CONTRIBUENTE IN DICHIARAZIONE, CHE NON DERIVI DALLA SOTTOSTIMA DELL'IMPOSTA DOVUTA, ANCHE QUALORA SIANO SCADUTI I TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI ACCERTAMENTO O DI RETTIFICA DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA DOVUTA, SENZA CHE ABBIA ADOTTATO ALCUN PROVVEDIMENTO.

CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – SENTENZA N. 21766 DEL 29 LUGLIO 2021

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 21766/21, depositata il 29 luglio, ha stabilito che spetta sempre al contribuente dimostrare di vantare un credito nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, a nulla valendo lo spirare dei termini di accertamento delle dichiarazioni fiscali, le cui azioni potranno essere attivate anche successivamente alla richiesta di rimborso dello stesso credito.

Nel caso in commento una società in fallimento aveva richiesto, nel 2007, il rimborso di un credito IVA del 1998 sempre riportato a nuovo, ed aveva altresì proceduto a cedere tale credito ad altra società. L’Agenzia delle Entrate, pur essendo chiaramente decorsi i termini di accertamento per il controllo della dichiarazione, aveva però intimato al curatore il deposito di documentazione a supporto della pretesa, in mancanza della cui presentazione la richiesta di rimborso dovesse ritenersi sospesa. All’atto della cessione alla terza società, l’Agenzia delle Entrate aveva inoltre comunicato alla società cessionaria la sospensione del rimborso, aggiungendo che la società cedente avesse ancora debiti tributari. La Commissione Tributaria Provinciale prima, e la Commissione Tributaria Regionale poi, avevano concluso i loro procedimenti in favore del contribuente, ritenendo che il credito esposto in dichiarazione si fosse ormai consolidato perché non contestato tempestivamente dall’Amministrazione Finanziaria, che aveva fatto spirare i termini accertativi della dichiarazione.

Nel ricorso in esame, l’Agenzia delle Entrate lamenta che il potere accertativo soggiace alle norme decadenziali solo in relazione alle situazioni in cui sia l’Amministrazione Finanziaria a vantare un credito nei confronti del contribuente, e non nel caso – come quello in esame – in cui sia il contribuente a vantare un credito nei confronti dell’A.F., e quindi anche quando nel frattempo non si sia emesso alcun provvedimento. L’Agenzia delle Entrate invoca, quindi, l’applicazione del principio, in questo senso espresso dalla stessa Corte con pronuncia 5069/16, secondo cui in materia di imposte sul reddito il potere di verifica ed accertamento di un debito dell’A.F. non è soggetto a decadenza in caso di richiesta di rimborso, e chiede se tale principio sia applicabile anche all’Imposta sul Valore Aggiunto, che ha una normativa ben distinta da quella relativa alle imposte dirette.

Il principio già espresso dalle Sezioni Unite quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendium quindi non consentirebbe un automatico riconoscimento del credito ed un suo consolidamento solo perché trascorsi i termini di accertamento del periodo d’imposta, ma farebbe slittare tali termini fintanto che non ci sia, da parte del contribuente, la richiesta di rimborso, chiarendo la cristallina asimmetria del potere dell’Amministrazione Finanziaria, giustificata in parte anche dalla circostanza per cui le risultanze delle dichiarazioni fiscali sono pur sempre atti di parte, e quindi, in caso di pretesa di un diritto (quale quello di credito), sarà sempre cura del contribuente provvedere alla prova delle circostanze, non potendo considerare la corrispondente dichiarazione, seppur non assoggettata ad accertamento, costitutiva del diritto, ma dovranno seguirsi le regole ordinarie di tutela del credito.

Tali considerazioni non ledono, anzi rafforzano, il principio costituzionale della riserva di legge ex art.23 cost., quello della capacità contributiva ex art.53 cost, ed anche quello dell’imparzialità dell’azione amministrativa ex art.97 cost, proprio perché non attribuiscono efficacia probatoria al comportamento del contribuente.

In altre parole, il semplice trascorrere del tempo ed il comportamento passivo dell’Amministrazione Finanziaria non sono idonei a produrre nel contribuente un affidamento tutelabile, giacché si avvertirebbe al contrario un’abdicazione del potere accertativo dell’A.F., e più in generale della certezza del diritto.

La Corte quindi, ritenendo pienamente osservati i precetti costituzionali statuiti negli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale in nuova composizione la questione, statuendo il seguente principio: In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA, l’Amministrazione Finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento.

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

 

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

 

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Edmondo Duraccio, Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 30 Agosto 2021