1 Agosto 2022

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

L’AUTONOMIA DEL DIRIGENTE NON PRECLUDE IL SUO DIRITTO ALL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE ALL’ATTO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

CASSAZIONE – SENTENZA N. 18410 DEL 6 GIUGNO 2022

La Corte di Cassazione, sentenza n° 18140 del 6 giugno 2022, ha statuito che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie spettanti, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché attraverso invito formale a goderne.

Il caso in esame ha riguardato la controversia attivata da un dirigente medico al fine di ottenere il riconoscimento, tra le altre cose, dell'indennità per 258 giornate di ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto. Benchè il Tribunale di Sciacca avesse parzialmente accolto il ricorso, la Corte d’Appello aveva invece rigettato la predetta domanda, sul presupposto che il dirigente, avendo piena autonomia nella gestione delle ferie, non aveva goduto delle stesse per sua esclusiva inerzia.

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha rilevato, preliminarmente, che il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle stesse, a meno che il datore non dimostri di avere formalmente invitato il dipendente a fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l'organizzazione del lavoro e le esigenze di servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedirne il godimento.

Secondo i Giudici di legittimità, detto principio trova fondamento nella posizione assunta dalla giurisprudenza comunitaria, che ha recentemente ravvisato la necessità di “evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore”.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del dirigente, statuendo il suo diritto a vedersi riconosciuta l’indennità sostitutiva delle ferie.


NON È UN’OPERAZIONE DOLOSA IL RICORSO AL CREDITO BANCARIO IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22973 DEL 13 GIUGNO 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22973 del 13/06/2022, ha statuito che il ricorso al credito bancario da parte degli amministratori della società quando quest'ultima si avvii a perdere il proprio equilibrio finanziario non può essere qualificato come un’operazione dolosa.

Con la sentenza de qua, i Giudici di piazza Cavour, hanno rigettato il ricorso con cui il Pubblico Ministero si era opposto alla decisione di assoluzione degli amministratori di una Società per Azioni dai reati fallimentari loro contestati. Gli imputati erano stati accusati di aver compiuto operazioni dolose consistite nell'accesso al credito bancario, per somme molto ingenti, nonostante la prevedibile incapacità di fronteggiare gli oneri passivi e di provvedere alla restituzione dei mezzi finanziari così ottenuti, condotte consumate fino all'anno della dichiarata insolvenza della società.

Anche la Corte d'Appello aveva escluso la sussistenza del contestato delitto di bancarotta impropria affermando che ricorrere al credito bancario, pur in una situazione di tensione finanziaria, non integra quella condotta abusiva ed infedele rispetto ai doveri dell'amministratore che, da sola, consente di definire l'operazione come dolosa, ergo per i Giudici Territoriali, sarebbe stato necessario individuare un quid pluris, un qualche indice di fraudolenza, nell'operazione di costante ricorso al credito per definire la "dolosità" di tale condotta, mentre nel caso in esame gli imprenditori si erano limitati a proseguire l'attività economica chiedendo quei finanziamenti che si rendevano necessari.

In nuce, per la S.C., il ricorso del PM non può che essere inammissibile, ex adverso, si affermerebbe che, fin dal primo affacciarsi delle difficoltà economiche, gli imprenditori debbano cessare dal proseguire la propria attività.


LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PUO' AVVENIRE MEDIANTE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CON ALLEGATO IN FORMATO "PDF".

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N.19216 DEL 15 GUGNO 2022.

La Corte di Cassazione – ordinanza n°19216 del 15 giugno 2022 – ha confermato la legittimità della notifica di una cartella esattoriale mediante pec anche se l'atto allegato non reca la firma digitale ovvero sia reso disponibile in formato "pdf".

Nel caso de quo, un contribuente, in qualità di amministratore e rappresentante legale di una srl aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36bis, eccependo  l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento in questione, mancante di attestazione di conformità in quanto sebbene trasmessa con PEC recava un allegato in formato PDF, privo di c.d. firma digitale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno e, successivamente la Commissione Tributaria Regionale della Campania avevano rigettato il ricorso del contribuente ritenendo validamente notificata la cartella di pagamento.

Non dello stesso avviso il contribuente che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza.

Orbene, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso evidenziando che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR n°68/2005 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. All'uopo, il messaggio di posta elettronica certificata è definito come "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati.

La notifica della cartella di pagamento, hanno argomentato gli Ermellini, può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica").

Nel caso esaminato il concessionario della riscossione aveva provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.

Sul punto, hanno concluso gli Ermellini non è ritenuta necessaria una comunicazione pec con estensione "p7m" del file atteso che la consegna telematica ha comunque comportato la conoscenza dell'atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale.


VA RECUPERATO A TASSAZIONE IL REDDITO DEL PROFESSIONISTA CHE NON OTTEMPERA AL PRINCIPIO DI CASSA

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 20190 DEL 22 GIUGNO 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.20190 del 22/06/2022, ha statuito che quando il professionista non ottempera al principio di cassa, omettendo di far partecipare alla determinazione del reddito compensi che, sebbene fatturati nell'anno precedente, risultano incassati l'anno successivo, è ampiamente legittimo il recupero a tassazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Nel caso di specie, i Giudici di piazza Cavour, confermando in toto la sentenza della CTR della Lombardia, si sono pronunciati in rigetto del ricorso presentato da un avvocato, oppostosi all'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva presuntivamente accertato, in capo al medesimo, maggiori imposte ai fini IRPEF, lamentando tra l’altro, l'illegittimità della ripresa a tassazione di compensi professionali relativi a fatture emesse e dichiarate per l'anno 2004 e tuttavia incassate nel 2005, con conseguente applicazione di una doppia imposizione. Il contribuente, infatti, non ottemperando al principio di cassa, aveva omesso di far partecipare alla determinazione del reddito compensi che, sebbene fatturati nell’esercizio 2004, risultavano incassati nell'anno successivo e, pertanto, l'Ufficio finanziario, aveva proceduto al recupero a tassazione dei compensi, con avviso di accertamento.

In nuce, la S.C., in linea con quanto disposto dall'art. 54, c.1 del TUIR, secondo cui: "il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi", con specifico riferimento ai compensi, ha ribadito che questi partecipano alla determinazione del reddito soltanto quando sono effettivamente incassati, a prescindere dal momento di emissione della fattura.


ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL COMMESSO CHE SI ERA RIFIUTATO DI AIUTARE UN CLIENTE

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 20682/2022 DEL 28 GIUGNO 2022

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20682 del 28 giugno 2022, ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore che, rifiutandosi di aiutare un cliente, aveva commesso una negligenza nell’esercizio delle sue funzioni.

Nel caso in trattazione, infatti, un addetto alle vendite di un supermercato milanese impugnava il licenziato per giusta causa comminato per essersi rifiutato, con modi scortesi, di aiutare un cliente a prendere una cassa di acqua situata in uno scaffale alto. Il Giudice di prime cure, ritenendo illegittimo il provvedimento, disponeva la reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro e il pagamento di una indennità risarcitoria.

La Corte d’Appello confermava il giudizio di primo grado rilevando che poteva ritenersi sostanzialmente provato, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, il fatto contestato che, però, non integrava gli estremi della giusta causa di licenziamento in quanto la condotta poteva essere riferita alla previsione di cui al CCNL di settore, art. 220 comma 2, che puniva con sanzione conservativa una negligenza del dipendente consistita in un mancato adempimento agli obblighi di assistenza alla clientela e all’utilizzo di modi cortesi con il pubblico, non connotato da caratteri di gravità della violazione dello stesso CCNL, ex art. 225.

Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2110 e 2119 c.c., per avere erroneamente affermato la Corte di merito che la condotta del dipendente non rivestiva carattere di gravità, astraendola dal contesto in cui era avvenuta, e per non avere considerato correttamente la sussistenza di pregressi precedenti disciplinari, nonché  la violazione e falsa applicazione della disposizione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18,commi 4 e 5, e della norma di cui all'art. 225 CCNL Terziario, per avere la Corte di merito, pur ritenendo il fatto provato e disciplinarmente rilevante, ritenuto che lo stesso integrasse una mera negligenza per la quale la contrattazione collettiva prevedeva l'applicazione della sanzione conservativa della multa, così contravvenendo al principio che solo una previsione contrattuale collettiva che prevedesse espressamente per la fattispecie concreta una sanzione conservativa può vincolare il giudice al quale è preclusa ogni valutazione sul carattere di gravità o meno della condotta rilevante ai fini della applicabilità delle sanzioni disciplinate dalle parti sociali.

La Corte Suprema nel dichiarare inammissibile il ricorso, specificava che, come già affermato in precedenti pronunce (cfr, ex multis, Cass. n. 21575/2008, n. 5095/2011, n. 6498/2012 e n. 7426/2018),la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale o norma elastica che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di incongruenze”. Pertanto, secondo il giudizio del Collegio, la Corte territoriale aveva debitamente svolto l'indagine relativa alla vicenda in esame, sottolineando la mancanza del requisito di gravità che potesse giustificare il licenziamento del dipendente: infatti, nonostante il lavoratore avesse tenuto un comportamento poco cortese nei confronti del cliente, detta condotta non consentiva l'adozione del licenziamento da parte del datore di lavoro, costituendo una semplice negligenza da parte dell'addetto alle vendite.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO


La pubblicazione di questa Rubrica riprenderà Lunedi 29 Agosto 2022. La Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale augura ai Colleghi buone vacanze.

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Edmondo Duraccio, Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 1 Agosto 2022