4 Settembre 2023

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

IL CESSIONARIO NON È RESPONSABILE PER I CREDITI DEI LAVORATORI CESSATI PRIMA DEL TRASFERIMENTO

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 21961 DEL 21 LUGLIO 2023

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 21961 del 21 luglio 2023, ha affermato che il regime di solidarietà previsto dall’art. 2112 c.c. presuppone la vigenza del rapporto di lavoro all'epoca del trasferimento d'azienda.

La sentenza in argomento prende in esame il ricorso sollevato dagli eredi di un ex dipendente avverso la società subentrata alla originaria datrice di lavoro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza, in ragione della conoscenza o conoscibilità, da parte della società succeduta, della pericolosità dell’uso dell’amianto, con conseguente assunzione del rischio di potenziali richieste risarcitorie.

 La Corte d’Appello rigettava la domanda sul presupposto che il rapporto di lavoro del de cuius era cessato prima del subentro della convenuta e che, quindi, non poteva operare il vincolo di solidarietà di cui all'art. 2112 del codice civile.

La Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, ha rilevato che la disciplina posta dal comma 2 dell'art. 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal dipendente al momento del trasferimento d'azienda, a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la solidarietà non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento.

Per la sentenza, deve essere fatta salva, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2560 c.c. che contempla, in generale, la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta ove risultino dai libri contabili obbligatori escludendo, dunque, obbligazioni non ancora venute alla luce poiché, queste ultime, si configurano come un mero rischio di sopravvenienza passiva che andrebbe a ledere il corretto svolgimento della circolazione dei beni di particolare rilievo commerciale, violando così il principio di legittimo affidamento (Sezioni Unite 5054/2017). Non rinvenendo suddetti debiti nei libri contabili obbligatori, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi.

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO LEGITTIMO NEL CASO DI SCRITTURE PARALLELLE CHE ATTESTINO LA CONTABILITA’ IN NERO.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N.19758 DEL 11 LUGLIO 2023.

La Corte di Cassazione – ordinanza n°19758 del 11 luglio 2023 – in tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 lettera d), del Dpr 600/1973 – ha confermato l’utilizzabilità da parte dell’Erario, per il recupero fiscale, di elementi acquisiti da documenti contabili non ufficiali, stilati o conservati da soggetti terzi presso di essi (id: fornitori).

Nel caso in specie, la CTR della Puglia aveva confermato la sentenza pronunciata dalla CTP di Bari ritenendo di annullare gli avvisi di accertamento recapitati ad una srl con i quali veniva ricostruito il reddito imponibile sulla base di un accertamento analitico-induttivo reso possibile dal rinvenimento presso una società terza di una contabilità parallela dalla quale si evincevano movimentazioni a nero. In particolare, il contribuente aveva eccepito il ricorso all’accertamento ex art. 39 cit. sulla base di presunzioni e senza aver fornito alcuna prova in merito, conoscibile dalla contribuente. Con ciò violando il disposto ex art. 42, comma 2, DPR 600/73 nella parte in cui si chiarisce che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate.

Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso evidenziando che nel caso di specie il processo verbale di constatazione, elevato nei confronti della società terza, era stato ampiamente riprodotto nel processo verbale di constatazione notificato a sua volta alla contribuente, ancorché non allegato.

Ne discende, hanno continuato gli Ermellini, che la fattispecie rientra correttamente nell'ipotesi prevista dall'ultima parte del comma 2 dell'articolo 42, cit., poiché' l'atto cui si fa rinvio, e non direttamente conosciuto, era stato comunque riprodotto nei suoi contenuti essenziali.

Viene meno dunque la ragione per la quale il giudice regionale ha ritenuto illegittimi gli avvisi d'accertamento per violazione delle garanzie del contraddittorio e più in generale delle garanzie difensive della contribuente.

Quanto al ricorso all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, gli Ermellini hanno concluso che il ritrovamento della contabilità parallela era peraltro sufficiente a giustificare, nei confronti della ricorrente, l'accertamento analitico induttivo, pertanto, considerato che il giudice regionale non aveva fatto buon governo delle norme che presidiano le prove presuntive, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia di II grado della Puglia, in diversa composizione.

L’ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO EX ART. 53 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 151/2001 SI APPLICA INDIPENDENTEMENTE DAL SETTORE DI APPARTENENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22564 DEL 26 LUGLIO 2023

La Corte di Cassazione, sentenza n. 22564 del 26 luglio 2023, conferma l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 53 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001, indipendentemente dal settore di appartenenza del lavoratore.

Nel caso esaminato, la lavoratrice, assunta con mansioni di assistente di volo, adiva il Tribunale per l’accertamento del suo diritto all’esonero dal lavoro notturno fino al compimento dei tre anni di età della figlia, secondo quanto disposto dall’art. 53 comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001.

Sia il Tribunale, che la Corte d’Appello, ritenendo che la disciplina, contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, fosse applicabile alla generalità delle lavoratrici madri, indipendentemente dal settore di operatività, ivi incluso quello dell’aviazione civile, cui apparteneva la dipendente, condannavano la società datrice ad astenersi dall’adibire quest’ultima al lavoro notturno. Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, confermando la sentenza dei Giudici di merito, afferma che l’art. 53 del D.Lgs. n. 151/2001, riconosce ai genitori una tutela ulteriore per assicurarne la presenza nel periodo di prima crescita del minore. Tale disposizione individua, infatti, una situazione meritevole di attenzione, cui viene riconosciuta una particolare tutela data proprio dalla facoltà di sottrarsi al lavoro notturno.

La diversa e speciale disciplina relativa all’orario notturno per il settore dell’aviazione civile non determina l’inapplicabilità nelle norme contenute nel D.Lgs. n. 151/2001, tali disposizioni, infatti, data la speciale natura del diritto tutelato, potrebbero eventualmente essere derogate solo in melius da leggi, regolamenti e contratti collettivi.

PER LA CASSAZIONE SCATTA LA BANCAROTTA PREFERENZIALE E NON FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE ALL’AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ, POI FALLITA, CHE PRELEVA DALLE CASSE SOCIALI LE SOMME PER IL SUO COMPENSO SENZA CHE LO PREVEDA LO STATUTO DELL’ENTE O UNA DELIBERA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA.

Corte di Cassazione – V Sezione Penale – Sentenza n. 36416 del 31 agosto 2023

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36416 del 31 agosto 2023, ha deciso per una pena più lieve all'imprenditore fallito, statuendo che scatta la bancarotta preferenziale e non fraudolenta per distrazione all'amministratore della società, poi fallita, che preleva dalle casse sociali le somme per il suo compenso senza che lo preveda lo statuto dell'ente o una delibera approvata dall'assemblea, in quanto chi accetta la carica di gestione ha diritto al compenso per l'attività svolta e l'ipotesi fraudolenta deve essere esclusa se risulta prestata un'attività effettiva nell'interesse della società e l'importo del prelievo è congruo rispetto all'impegno profuso.

Il caso di specie, si riferisce ad un ricorso proposto dall'ex amministratore unico di una SRL accolto in toto dagli Ermellini, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale, che ne chiedeva l'inammissibilità. Per i Giudici di piazza Cavour, infatti, non ci può essere una condanna per bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale inflitta all'imputato per aver prelevato quasi 22 mila euro dalla società nei due anni in cui è rimasta operativa, senza essere stato preventivamente autorizzato dallo statuto o dall'assemblea, essendo sostanziale il diritto dell'amministratore al compenso, mentre costituisce soltanto un dato puramente formale l'assenza della delibera che autorizza il compenso.

In nuce, la S.C. ha evidenziato che il diritto alle spettanze per l'amministratore non è equiparabile a quello alla retribuzione per il lavoratore subordinato, ma la natura fraudolenta della bancarotta può essere esclusa quando l'organo di gestione si attribuisce da solo le spettanze senza delibera o previsione statutaria ed il prelievo dalle casse sociali risulti dovuto oltre che congruo rispetto all'impegno profuso dall'amministratore. In tal caso, la condotta non può essere considerata distrattiva, ergo non determina il pericolo di una riduzione della garanzia per i creditori, ma ne viola soltanto la par condicio fra gli stessi.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Gennaro Salzano, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 25 Settembre 2023