16 Febbraio 2017

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 HA ESTESO ANCHE AI CONSULENTI DEL LAVORO ISCRITTI ALL’ENPACL L’APPLICAZIONE DEL CUMULO CONTRIBUTIVO. DIFFERENZE CON LA “TOTALIZZAZIONE” E LA “RICONGIUNZIONE”.

 

I benefici derivanti dall'istituto del cumulo contributivo sono stati estesi, con decorrenza 1° gennaio 2017, anche agli iscritti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti e, quindi, anche i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL, dalla recente legge di bilancio 2017.

I possibili destinatari della norma de qua sono quei professionisti la cui posizione contributiva è ripartita presso più gestioni previdenziali e consiste nella facoltà dell’iscritto di presentare una domanda, al raggiungimento dei requisiti pensionistici, presso la gestione previdenziale alla quale si è stati, ovvero si è, iscritti da ultimo, finalizzata ad ottenere un’unica pensione, composta di tante quote quante sono le gestioni interessate.

Il neonato istituto si va ad affiancare a quelli già esistenti della “ricongiunzione” e della “totalizzazione”, ma con regole e benefici sensibilmente differenti.

In questo numero, onde evitare confusioni non solo terminologiche, cerchiamo di fare chiarezza sulle differenziazioni tra i tre istituti.

Infatti, si ricorda che la ricongiunzione è onerosa per l’iscritto e, se richiesta al limite dell’età pensionabile, potrebbe determinare una spesa sensibilmente rilevante, ex adverso, l’istituto del cumulo non prevede il pagamento da parte dell'interessato di alcun onere.

Con l’istituto della totalizzazione, parimenti gratuito, è possibile tener conto dei periodi contributivi di tutte le gestioni previdenziali presso cui vi sono stati versamenti al fine di quantificare il totale dell’anzianità contributiva accumulata dal lavoratore.

Raggiunto un limite minimo di anzianità o di età anagrafica, il lavoratore ha, quindi, diritto di accedere al pensionamento, con una rata pensionistica maturata per quote nelle diverse gestioni, senza dover necessariamente ricongiungere le posizioni, accettando, però, il calcolo dell’intera pensione secondo il metodo contributivo, anche se si sono effettuati versamenti in periodi o in gestioni in cui era attivo il sistema retributivo.

A fronte di una maggiore semplicità e della gratuità, quindi, è possibile che si verifichi una cospicua riduzione della pensione che si potrà ottenere frutto del calcolo con il metodo contributivo.

Differentemente dalla totalizzazione, nel cumulo non si ha un passaggio totale al calcolo contributivo per la pensione, ma il conteggio resta, pro-quota nelle diverse gestioni, quello previsto in origine, in particolare per i periodi soggetti al calcolo retributivo, e vale solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia, e le quote pensionistiche vengono calcolate dalle singole gestioni previdenziali con i metodi tipici di ciascuna, così come vigenti nei periodi di iscrizione accreditati.

Le nuove norme, però, manifestano delle incongruenze e, conseguentemente, difficoltà interpretative che il nostro Ente intende risolvere al più presto attraverso l'interlocuzione già avviata, anche per il tramite dell'ADEPP, con i Ministeri deputati.

E’ evidente che non si può affermare la convenienza di un istituto su un altro in termini assoluti. Infatti, la ricongiunzione può implicare un onere per l'interessato mentre totalizzazione e cumulo sono gratuiti, ma possono comportare requisiti di accesso al pensionamento più elevati.

Attraverso il cumulo è possibile utilizzare i periodi contributivi accreditati presso più gestioni al fine di ottenere una unica pensione, composta di tante quote quante le gestioni interessate, e ogni ente pensionistico calcola la quota di pensione di competenza utilizzando la propria metodologia di calcolo a suo tempo vigente. Si ricorda, infine, che la facoltà di cumulo non è consentita a chi è già pensionato.

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio Edmondo – Cappiello Giuseppe – Esposito Giosuè – Triunfo Fabio – Umbaldo Massimil

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Modificato: 16 Febbraio 2017