22 Febbraio 2022

Scade il 28 febbraio 2022 l’adesione al regime contributivo agevolato INPS per il versamento dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti.

 

L’INPS, con la circolare n.22 dell’8 febbraio 2022, ha ricordato l’avvicinarsi della scadenza del prossimo 28 febbraio, termine improrogabile entro il quale, gli artigiani e i commercianti aderenti al regime fiscale dei "forfettari", possono optare per il regime contributivo agevolato, ovvero decidere di rinunciarvi se vi hanno precedentemente aderito.

Il regime contributivo agevolato

L'Istituto di previdenza sociale ha anche fatto il punto sulla contribuzione obbligatoria da versare per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti nel corso del 2022, e su come i titolari di partita IVA in regime forfettario, iscritti alla gestione INPS degli artigiani e commercianti devono prepararsi alle prossime scadenze.

Il regime contributivo agevolato fu introdotto dall’art. 1, commi 76-84 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (id: Legge di Stabilità 2015), la cui disciplina è stata successivamente modificata, relativamente alla quantificazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito, dall’art. 1, comma 111 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (id: Legge di Stabilità 2016).

Dalla Legge di Stabilità 2016 ad oggi, il regime in parola non è stato più oggetto di altre modifiche.

Le scadenze 2022

Il regime contributivo agevolato de quo, è operativo anche nel 2022, e si applica:

  • Automaticamente, senza necessità di fare domanda, ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 a condizione però che permangano i requisiti di agevolazione fiscale anche per il 2022 e che non ci sia stata espressa rinuncia allo stesso;
  • su domanda, da compilare online nella sezione del Cassetto Previdenziale INPS Artigiani e Commercianti entro il 28 febbraio 2022, in caso di avvio di una nuova attività d’impresa nel 2021.

Per i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2022 e intendono aderire al regime agevolato, l'INPS sollecita la comunicazione di tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, per adeguare la tariffazione annuale.

Regime contributivo agevolato e regime forfettario

In pratica, possono beneficiare del regime contributivo agevolato solo i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che:

  • aderiscono al regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e secondo le condizioni ivi specificamente definite;
  • siano iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

Le attività imprenditoriali che attribuiscono il diritto ad usufruire dell’agevolazione sono suddivise per codice Ateco.

Ex adverso, non possono, in alcun modo, beneficiare del regime contributivo agevolato i titolari di partita Iva, in regime forfettario, liberi professionisti con cassa o senza cassa iscritti alla gestione separata INPS.

La riduzione applicata

Con l’adesione al regime contributivo de quo, alla contribuzione dovuta da artigiani e commercianti forfettari viene applicato uno sconto pari al 35%, versando in pratica, solo il 65% della contribuzione obbligatoria dovuta.

La riduzione del 35% è applicata sia sulla contribuzione dovuta sul minimale di reddito, pari, per il 2022, a 16.243,00 euro, sia quella sul reddito eventualmente eccedente il minimale.

La base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.

E’ bene ricordare, però, che per l’accredito di dodici mesi di contribuzione dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale.

Esclusivamente con il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito scatta il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui l’importo complessivamente versato dovesse risultare inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato, con conseguenze ovviamente ai fini pensionistici. Ecco perché la scelta di aderire al regime contributivo agevolato va attentamente ponderata.

Il contributo sul minimale

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” per il 2022 è il seguente:

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità)

€ 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità)

€ 3.788,81 (3.781,37IVS + 7,44 maternità)

Il contribuente che aderisce al regime agevolato non è obbligato a versare la c.d. quota fissa pur essendo in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Gli altri versamenti sono effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

24%

24,48%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

22,80%

23,28%

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 325,48 (324,86 IVS + 0,62 maternità)

€ 331,98 (331,36IVS + 0,62 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 309,24 (308,62 IVS + 0,62 maternità)

€ 315,73 (315,11IVS + 0,62 maternità)

Si ricorda che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Le ipotesi di uscita dal regime agevolato

L’uscita dal regime contributivo agevolato e il conseguente ripristino del regime ordinario con versamento della contribuzione piena, si verifica nei seguenti casi:

  • Perdita dei requisiti prescritti e rinuncia del contribuente. Il contribuente che fruisce del regime agevolato può comunicare all’INPS la propria rinuncia entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti. In tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato dal 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo;
  • Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate all’INPS che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire. In tale caso verrà imposto retroattivamente il regime ordinario, con la stessa decorrenza fissata per il regime agevolato.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

ED/FT

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Modificato: 22 Febbraio 2022