24 Febbraio 2022

L’Inps, con il messaggio 802/2022, da indicazioni sulle semplificazioni delle procedure di accesso all’Assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e le misure di cui ai fondi bilaterali relativamente al periodo 01.01.2022 – 31.03.2022

 

Con il messaggio in commento, l’Inps illustra la semplificazione dell’iter procedurale per le richieste di cassa al Fondo di integrazione salariale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022.
In particolare, il messaggio 802 del 17 febbraio scorso recepisce le indicazioni già formulate dal Ministero del Lavoro con la circolare n° 3 del 16 febbraio 2022.
In primis, l’Istituto ricorda che il principio ispiratore della riforma degli ammortizzatori di cui al d.lgs. 148/2015, operata con la legge di Bilancio 2022 (id: L. 234/2021), è improntato alla universalizzazione delle tutele.
Per l’effetto, la scelta del Legislatore è stata quella di ricomprendere nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (c.d. FIS), tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei lavoratori dipendenti impiegati, che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO (cfr. art. 10 del d.lgs. 148/2015) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. 148/2015 nonché di quei datori che, pur rientrando nel campo di applicazione dei Fondi bilaterali già costituiti alla data del 31.12.2021, abbiano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi.
Pertanto, in considerazione dell’estensione della platea di soggetti beneficiari della prestazione del FIS (id: assegno di integrazione salariale) è stato deciso di adottare una procedura semplificata, avente carattere transitorio ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.
In particolare, le semplificazioni riguarderanno:

  • la procedura di informazione e consultazione sindacale;
  • richieste di pagamento diretto;
  • valutazione dei requisiti di accessi all’Assegno di integrazione salariale

Con riferimento alla procedura di informazione e consultazione sindacale, con il documento di prassi in esame, è stato confermato che la stessa potrà svolgersi in modalità telematica, giusta previsione dell’art. 23 del DL 4/2022 (c.d. “decreto Sostegni-ter”).
Viene precisato che la procedura de qua è posta a tutela dei lavoratori e, pertanto, rappresenta un passaggio imprescindibile per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
Di concerto con il Ministero del Lavoro viene chiarito che, per le istanze presentate dal 01.01.2022 al 31.03.2022, si adottano le seguenti semplificazioni:

  • in deroga a quanto previsto dall’art. 14 del d.lgs. 148/2015 l’informativa sindacale potrà essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione/riduzione richiesto;
  • la comunicazione dell’informativa dovrà comunque essere prodotta dal datore richiedente a corredo della domanda di accesso al trattamento;
  • per le domande già presentate, prive della comunicazione di cui al precedente capoverso, le sedi Inps territorialmente competenti avranno cura di richiederla mediante il supplemento istruttorio di cui all’art. 11 del D.M. 95442/2016;
  • soltanto qualora all’esito della richiesta istruttoria rimasta inevasa, le sedi Inps potranno procedere a respingere la domanda.

Con riferimento alle richieste di pagamento diretto, nel confermare le indicazioni di cui all’art. 7 del d.lgs. 148/2015, viene introdotta una procedura semplificata.
In sostanza, sempre con riferimento alle domande dal 01.01.2022 al 31.03.2022, le richieste di pagamento diretto non dovranno essere corredate dall’allegato 2 della circolare Inps 197/2015 ma potranno essere documentate mediante semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, i datori dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico-finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la domanda di pagamento diretto.
Infine, con riferimento ai requisiti di accesso, l’Inps chiarisce che, sempre limitatamente al periodo 01.01.2022 – 31.03.2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti, occorrerà tener presente della situazione di congiuntura economica in atto.
Pertanto, nel caso di ricorso per le causali ordinarie (mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato), i datori potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare degli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività aziendale e sulla situazione economico-finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie. Pertanto, le Sedi Inps non dovranno richiedere la relazione tecnica dettagliata di cui al DM 95442/2016.
Viene, infine, previsto che le semplificazioni sopra indicate trovano applicazione, sempre nel periodo 01.01.2022 – 31.03.2022, anche per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del d.lgs. 148/2015.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC

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Modificato: 24 Febbraio 2022