14 Ottobre 2019

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

IL GIUSTIFICATO MOTIVO DI ALLONTANAMENTO DEL LAVORATORE IN STATO DI MALATTIA DAL PROPRIO DOMICILIO E' PLAUSIBILE SOLO CON UNA IMPROVVISA E COGENTE SITUAZIONE DI NECESSITA'.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 24492 DEL 1° OTTOBRE 2019.

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 24492 del 1° ottobre 2019, ha statuito, in tema di assenza alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall'Inps, il perimetro del giustificato motivo per il repentino allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio.

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava legittima la sanzione disciplinare della multa irrogata ad un dipendente, ai sensi della L. n° 638/1983, art. 5, comma 14, nonché del Ccnl applicato. In particolare, il lavoratore de quo, era risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall'Inps, senza aver dato alcuna preventiva comunicazione dell'assenza. Il dipendente si era giustificato in sede disciplinare e in sede processuale rappresentando che l'assenza alla visita fiscale, avvenuta alle ore 11,35, era da imputare ad un giustificato motivo, atteso che alle ore 4,30 dello stesso giorno si era recato presso il Pronto soccorso dell'Ospedale per accompagnare il figlio di sette anni con problemi di salute. Il figliolo fu dimesso la stessa notte e si convenne un ricovero ordinario, senza carattere di urgenza, per il mattino successivo, allorquando il lavoratore risultò assente alla visita dell'Istituto previdenziale.

Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso invocando il giustificato motivo quale ipotesi pienamente sussistente per il caso in specie.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso condividendo l'operato dei Giudici di merito. La Corte territoriale, hanno argomentato gli Ermellini,  ha fatto applicazione del principio secondo cui, ai sensi della citata L. n°638/1983, art. 5, comma 14, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

Orbene, a parere degli Ermellini, il nesso tra il momento dell'urgenza e l'allontanamento era effettivamente sussistente soltanto durante l'orario notturno (id: al primo accesso al Pronto soccorso), ma non era sussistente al tempo della visita fiscale avvenuta in tarda mattinata, quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore idonea a giustificare l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità nonché il mancato previo avviso di allontanamento al proprio datore di lavoro.

 

L’ESPOSIZIONE DEL CREDITO IVA NEL QUADRO RX DELLA DICHIARAZIONE FA SÌ CHE NON OCCORRA, DA PARTE DEL CONTRIBUENTE ED AL FINE DI OTTENERE IL RIMBORSO, ALCUN ALTRO ADEMPIMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 24006 DEL 26 SETTEMBRE 2019

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 24006 del 26 settembre 2019, ha statuito che l’esposizione del credito IVA in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l’ordinario termine prescrizionale.

IL FATTO 

Un contribuente, che aveva cessato la propria attività, impugnava dinanzi alla giustizia tributaria il diniego dell’Agenzia al rimborso del credito IVA, evidenziato nell’ultima dichiarazione IVA e nel quadro RX del modello unico.

Sia la C.t.p. che la C.t.r. rigettavano il ricorso sull’assunto che l’istanza di rimborso era stata presentata oltre il termine di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 (domanda da presentare entro due anni dal pagamento), in base al quale la domanda di restituzione di un’imposta non dovuta in mancanza di disposizioni di legge specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte del contribuente.

Orbene, con la sentenza de qua, i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso affermando che “l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (cfr., ex multis, Cass. n.4559/2017, Cass. n. 19115/2016; Cass. n. 7223/2016) e che per la domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR”, cui è subordinata l’esigibilità del credito (cfr. Cass. n. 20255/2015; Cass. n. 9941/2015).

Quindi, hanno concluso gli Ermellini, se il contribuente ha evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta non è necessario, per ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, ma deve attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione.

Infine i Giudici del Palazzaccio hanno evidenziato come la suddetta interpretazione sia coerente con la disciplina comunitaria in materia d’IVA secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, nonché per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e per evitare frodi non possono mai porre in discussione il diritto alla detrazione dell’I.V.A. (cfr. Corte Giust. 8 maggio 2008, Ecotrade); pertanto, l’esposizione di un credito d’imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere, in caso di cessazione attività, l’ordinario termine prescrizionale di dieci anni e non biennale che si applica solo quando il contribuente non ha indicato il credito nella dichiarazione.

 

GLI STUDI DI SETTORE SONO ELEMENTI SUFFICIENTI PER FAR SCATTARE L’ACCERTAMENTO FISCALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – ORDINANZA  N. 23252 DEL 18 SETTEMBRE 2019

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, ordinanza n° 23252 del 18 settembre 2019, ha statuito che l'accertamento scatta sulla sola base dello scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore, infatti gli standard sono considerati “presunzioni legali” efficaci, anche da soli, a fondare l'atto impositivo. Resta comunque la facoltà del contribuente di poter sempre smentire l’accertamento facendo rilevare particolari ed eccezionali circostanze della sua attività.

Nel caso di specie, i Giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso di un commerciante all’ingrosso di Napoli il cui reddito si era scostato dagli standard derivanti da studi di settore. L'Amministrazione Finanziaria aveva inoltre notato una gestione palesemente antieconomica e invitato il contribuente al consueto contraddittorio, a cui era seguito l'accertamento tributario prontamente impugnato dal piccolo imprenditore, che lamentava, tra gli altri, come gli standard dell’Agenzia delle Entrate non potessero essere un parametro assoluto.

Con l’ordinanza de qua, gli Ermellini hanno affermato che “il calcolo del reddito effettuato mediante lo studio di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo ad integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per l'accertato, di fornire la prova contraria, in fase predibattimentale e anche in sede contenziosa».

In nuce, la S.C. ha anche sottolineato che i parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi da 181 a 187 della Legge 28/12/1995, n. 549, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Amministrazione Finanziaria dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del D.p.r. 29/9/973, n. 600, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente.

 

ESCLUSA LA FRUIZIONE DI BENEFICI CONTRIBUTIVI NEL CASO DI AFFITTO DI AZIENDA DICHIARATA FALLITA.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 23781 DEL 24 SETTEMBRE 2019.

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 23781 del 24 settembre 2019, ha statuito l’esclusione del diritto alla fruizione delle agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori licenziati in seguito ad una procedura di riduzione del personale, nel caso in cui l’impresa fallita sia stata trasferita – con contratto di affitto – ad un altro soggetto.

Nel caso de quo, una società adiva il Tribunale avverso una cartella esattoriale notificata per il recupero delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8 della Legge n. 223/1991 da parte dell’INPS, che aveva riscontrato -in seguito ad accertamento- l’illegittima fruizione delle stesse da parte della società ricorrente. Quest’ultima, avendo preso in affitto due imprese dichiarate fallite, aveva dapprima assunto i dipendenti delle stesse, ponendoli poi in mobilità e successivamente licenziandoli, per riassumerli in un secondo momento fruendo delle suddette agevolazioni.

Il Tribunale accoglieva il ricorso.

I Giudici di secondo grado, invece, riformando la sentenza del Giudice di prime cure, affermavano che il beneficio contributivo in oggetto fosse finalizzato ad incentivare l’assunzione di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. Tale finalità, nel caso di specie, veniva vanificata dalla riassunzione degli stessi dipendenti licenziati in precedenza, in quanto non si era verificata una effettiva cessazione dell’attività di impresa, infatti, il contratto di affitto non aveva determinato la creazione di un nuovo complesso produttivo. La società ricorreva allora in Cassazione. La Suprema Corte, riconfermando la ratio insita nei benefici contributivi di favorire l’occupazione, ha affermato che il diritto alla fruizione degli stessi non opera ogni qualvolta venga stipulato un contratto di affitto tra imprese, che sia configurabile come trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. Lo stesso fallimento dell’impresa non determina, secondo i giudici di Piazza Cavour, il venir meno del bene giuridico “azienda”, inteso come complesso di elementi materiali e giuridici organizzati ai fini dell’esercizio di impresa, da ciò deriva che l’identità del complesso aziendale, determina già di per sé un obbligo di riassunzione stabilito dallo stesso art. 8 comma 1 della Legge n. 223/1991 pertanto, la fruizione dei benefici contributivi, sarebbe stata comunque esclusa.

Per questa motivazione, i Giudici di legittimità, confermando la sentenza di secondo grado, hanno rigettato il ricorso della società.

 

LEGITTIMA LA CONFISCA PER EQUIVALENTE ANCHE SU BENI ACQUISTATI PRECEDENTEMENTE LA COMMISSIONE DEL REATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 40071 DEL 1° OTTOBRE 2019

La Corte di Cassazione, sentenza n° 40071 del 1° ottobre 2019, ha statuito che è pienamente legittimo il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del bene che il presunto evasore avrebbe acquistato molto prima di commettere il reato.

Con la sentenza de qua, i Giudici di piazza Cavour, confermando il precedente orientamento espresso con la sentenza 38691 del 2009, hanno definitivamente chiarito l'assenza di limiti temporali alla confisca per equivalente.

Nello specifico, per gli Ermellini, “la previsione della confisca per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione è rivolta a superare gli ostacoli e le difficoltà per l'individuazione dei beni in cui si incorpora il profitto iniziale, nonché ad ovviare ai limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego”. Ciò comporta che la stessa confisca per equivalente alla quale è funzionale il sequestro preventivo di ciò che a tale provvedimento ablativo può essere soggetto all'esito del procedimento può riguardare, a differenza dell'ordinaria confisca prevista dall'art. 240 c.p., che può avere a oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato, beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato.

In nuce, per la S.C. con l'espressione confisca di valore o per equivalente, si indica una particolare misura di carattere ablativo che il legislatore appronta per il caso in cui, dopo una condanna penale, non sia possibile eseguire la confisca in forma specifica ossia la confisca diretta dei beni che abbiano un rapporto di pertinenzialità  con il reato, cosicché, mentre la confisca diretta assolve a una funzione preventiva la confisca per equivalente, invece, colpisce beni che non hanno alcun nesso pertinenziale.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono, Attilio Pellecchia e Fabio Triunfo.

   Hanno collaborato alla redazione i Colleghi Francesco Pierro e Michela Sequino

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Modificato: 14 Ottobre 2019