27 Febbraio 2023

Comunicazione dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati nel 2022 per l'acquisto di prodotti energetici

 

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n° 44905 del 16 febbraio 2023, fornisce le indicazioni utili alla comunicazione dei crediti di imposta energetici del terzo e quarto trimestre 2022 non ancora fruiti, ovvero relativi ai residui importi da compensare.

L’art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n°176 e l’art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta energetici debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell'esercizio 2022. In particolare si tratta dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022; nonché credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022.

A tal fine, è stato approvato il “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” da inviare a cura del beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. A seguito dell’invio del Modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa.

In particolare:

  • La mancata comunicazione, come indicato dalle norme sopra richiamate, comporta la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo;
  • La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato mediante compensazione nel modello F24.

Su tale ultimo punto, si precisa che l’integrale utilizzo del credito (che fa venir meno l’obbligo di comunicazione) deve verificarsi al momento della scadenza del termine. Pertanto chi, prima del 16 marzo 2023 avrà già compensato i bonus energetici del 2022 non dovrà trasmettere il modello.

Parimenti, la comunicazione non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa.

In conseguenza della comunicazione regolarmente inviata, a decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 sarà scartato.

Da ultimo, ricorda il documento di prassi, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023; il credito, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante, deve essere utilizzato in compensazione entro il 30 giugno 2023.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/PDN

 

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Modificato: 27 Febbraio 2023