30 Ottobre 2017

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

 

E' ILLEGITTIMA LA PRETESA DATORIALE DI CONSEGUIRE UNA PRESTAZIONE DI LAVORO ACCESSORIA NEL CORSO DI FRUIZIONE DI UN PERMESSO SINDACALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 23178 DEL 4 OTTOBRE 2017

La Corte di Cassazione, sentenza n° 23178 del 4 ottobre 2017, ha statuito che il principio di pienezza, libertà e autonomia dei permessi sindacali, contrasta con la coincidente pretesa datoriale ad una prestazione di natura accessoria, quale la lettura di circolari aziendali.

Nel caso in esame, due lavoratori, dipendenti di una società esercente trasporto ferroviario, al rientro in servizio da un permesso sindacale di due giorni, comunicavano la propria intenzione di non espletare il turno di lavoro per recarsi presso la sede aziendale e provvedere al ritiro di una circolare emessa nei giorni di mancata prestazione e riguardante la linea ferroviaria di precipuo interesse. All'esito della richiesta, la società datrice comunicava che pur avendo il personale l'obbligo, ex art. 2104 c.c., di conoscere le circolari relative alla linea e di essere aggiornati, ben avrebbero potuto prenderne visione prima dell'inizio del servizio, durante il periodo di assenza, essendo stati avvisati al pari degli altri lavoratori. Nell'ottica descritta, la società provvedeva ad irrogare una sanzione disciplinare ai lavoratori pari a due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la legittimità della sanzione disciplinare irrogata deducendo che anche durante il periodo di fruizione dei permessi sindacali i lavoratori avrebbero potuto prendere visione della circolare in oggetto.

Non dello stesso avviso i lavoratori che, per la cassazione della sentenza, hanno adito la Corte di Cassazione.

Orbene,  la Suprema Corte ha accolto il ricorso ed ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, riconoscendo fondato il motivo di ricorso e rimarcando i principi che disciplinano l'esercizio dell'attività sindacale secondo cui, i permessi sindacali di cui all'art. 30, legge n° 300/70 costituiscono oggetto di un diritto potestativo dal cui esercizio discende una situazione di soggezione datoriale non essendo previsto il suo consenso per l'esonero della prestazione lavorativa. Pertanto, hanno continuato gli Ermellini, la pretesa della società, di conseguire l'esecuzione di una prestazione, ancorché di natura accessoria rispetto a quella principale, nel corso di un periodo in cui il dipendente fruisce di un permesso sindacale, confligge con i principi di pienezza, libertà ed autonomia che informano l'esercizio del diritto medesimo; onde la relativa prestazione, in quanto eccedendo i limiti della ordinaria diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa, non può costituire fonte di responsabilità disciplinare per il lavoratore.

 

L’AMMINISTRATORE DI SRL VA ISCRITTO ALLA GESTIONE COMMERCIANTI SOLO SE LAVORA IN VIA CONTINUATIVA E PREVALENTE NELL’AZIENDA

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22990 DEL 2 OTTOBRE 2017

La Corte di Cassazione, sentenza n° 22990 del 2 ottobre 2017, ha (ri)affermato che l’iscrizione alla gestione commercianti Inps da parte del socio amministratore di una s.r.l. è dovuta solamente qualora lo stesso presti attività in via continuativa e con carattere di prevalenza, mentre non è dovuta quando l’attività è sporadica o di mera amministrazione.

Nel caso in specie, l'amministratrice di una società commerciale, residente all'estero, aveva fatto ricorso contro la cartella INPS che richiedeva il pagamento di contributi alla gestione commercianti. In particolare l’Istituto previdenziale riteneva sussistere obbligo iscrizione alla gestione commercianti dell’amministratrice sull’assunto che trascorreva nel nostro Paese alcuni mesi all’anno, per svolgere funzioni di raccordo tra la società produttrice giapponese e la società di cui era socia, incaricata della commercializzazione, il che integrava gli estremi dell’art. 1, lett. a-b della L. 1397/60, per la sua iscrizione alla Gestione commercianti.

Il ricorso, presentato prontamente dall’amministratrice, veniva parzialmente respinto dai Giudici di merito, da qui il ricorso per Cassazione.

Come noto il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società attività di amministrazione e lavoro autonomo, è soggetto a doppia contribuzione:

  • presso la gestione separata per i compensi di amministratore;
  • presso la gestione commercianti per il reddito d’impresa.

Ai fini dell’affermazione dell’obbligo della doppia iscrizione è però necessario che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale e che la prestazione abbia carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi. La verifica della sussistenza di tali requisiti è compito del Giudice di merito.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, investiti del caso, hanno accolto il ricorso dell’amministratrice, precisando che la giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. SS. UU. N. 17076/2011) aveva già statuito che, “ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti, nonostante debba ritenersi ammessa la possibile coesistenza e la legittimità della doppia iscrizione alla gestione separata ed alla gestione commercianti, del socio amministratore di s.r.l. svolgente attività commerciale, anche in virtù della norma di interpretazione autentica dell'art.1 comma 208 della L.662/1996, dettata con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, occorre nondimeno che si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dall'art.1 della legge 1397/60, come modificato dall'art.1, comma 203 L. 662/96 ed, in particolare, che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (requisito previsto alla lett. c).

In nuce, i Giudici delle Leggi, hanno chiarito che “non è quindi sufficiente l’esercizio di un’attività di amministrazione e nemmeno di un’attività occasionale, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo; sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della s.r.l. (tolta l’attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017).

La Corte Suprema ha dunque accolto il ricorso della contribuente e cassato la sentenza impugnata, in quanto basata su presunzioni e priva di accertamenti concreti sui requisiti complessivi richiesti dalla norma citata per l’iscrizione alla gestione commercianti.

 

IL BOX AUTO SOTTERRANEO, ANCORCHE’ NON DELIMITATO DA MURA PERIMETRALI, È SOGGETTO ALLA TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 22124 DEL 22 SETTEMBRE 2017

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 22214 del 22 settembre 2017, ha statuito che il box sotterraneo adibito al parcheggio dell’auto, pur se non scandito da muri perimetrali che delimitino le varie aree, è comunque soggetto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. E’ onere del contribuente, eventualmente, dimostrare che nella specifica area non possa aver luogo la produzione di rifiuti, evidenziando fattori oggettivi e permanenti, piuttosto che contingenze soggettive e legate alle modalità di utilizzazione della stessa.

Il caso di specie, riguardava la possibilità di riscuotere la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti, in relazione a un box auto interrato e non delimitato da muri perimetrali, per la quale il contribuente aveva proposto ricorso contro l’originario avviso di accertamento TIA.

Con la sentenza de qua, i Giudici di Piazza Cavour, cassando con rinvio la sentenza di secondo grado, favorevole al contribuente, hanno accolto in toto il ricorso proposto dalla società concessionaria per la gestione del servizio rifiuti.

Per i Giudici del Palazzaccio, l’area del sottosuolo adibita a posto auto, non può essere esente da tassazione, in quanto non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilità di produrre rifiuti. Nello specifico, l’inesistenza di muri perimetrali che delimitano la singola area adibita a parcheggio appare irrilevante, poiché le aree sono comunque esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione dell’utilizzatore, frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva.

In nuce,  per la S.C., la tassazione colpisce chiunque occupi o conduca aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza di locali, a qualsiasi uso adibite; di contro, le deroghe alla tassazione e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica, bensì è onere del contribuente provare l’incapacità permanente e oggettiva dell’area a produrre rifiuti, poiché, pur operando il principio per cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova dell’obbligazione tributaria, esso non opera con riferimento al diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, che costituisce, invece, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo.

 

PER LA CASSAZIONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE NON ABITATIVI, L’AUMENTO DEL CANONE PREVISTO DA UN CONTRATTO SEPARATO DEVE CONSIDERARSI NULLO ED ELUSIVO

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – SENTENZA N. 23601 DEL 5 OTTOBRE 2017

La Corte di Cassazione – Sezioni unite-, sentenza n° 23601 del 5 ottobre 2017, ha (ri)statuito la nullità di ogni patto integrativo che stabilisce un canone superiore a quello previsto nel contratto di locazione per uso non abitativo, scritto e registrato.

Il caso di specie riguarda il ricorso fatto da un conduttore per un contratto integrativo successivo, instaurato dalla locatrice con la pretesa di vedersi riconosciuto un canone superiore a quello risultante nel contratto originario registrato e pattuito chiaramente volto ad eludere l’imposizione fiscale.

Per i Giudici di Piazza Cavour è nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato. Tale nullità deve essere considerata vitiatur sed non vitiat, con la logica conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.

In nuce, la S.C. ha accolto in toto le doglianze del conduttore, asserendo che per i contratti di locazione ad uso diverso da abitazione, in ipotesi di atti negoziali integranti costituenti un mero escamotage per realizzare un’indubbia finalità di elusione fiscale, debba farsi applicazione del principio già affermato per i contratti di locazione abitativi nella citata sentenza della stessa Corte n.18213/2015.

 

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE LA CONDOTTA CONTESTATA NON RIENTRA FRA LE IPOTESI ESPULSIVE PREVISTE DAL CCNL APPLICATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24561 DEL 18 OTTOBRE 2017

La Corte di Cassazione, sentenza n° 24561 del 18 ottobre 2017, ha statuito che è da ritenersi illegittimo il licenziamento se la fattispecie accertata non è sussumibile nelle ipotesi di licenziamento contrattualmente previste.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva illegittimo il licenziamento comminato al lavoratore in quanto, sebbene la contestazione era stata ritenuta tempestiva (i fatti si riferivano al dicembre 2008 e la contestazione era del maggio 2009), la negligenza contestata (aver dimenticato una mazzetta di circa 8.500 euro su una macchina affrancatrice) non risultava essere prevista fra le condotte espulsive contrattuali. Per l’effetto, i Giudici distrettuali ritenevano il licenziamento sproporzionato rispetto al fatto commesso.

Orbene, nel caso de quo, gli Ermellini hanno confermato l’iter logico giuridico evidenziando che la contestazione rilevava una negligenza del lavoratore e che tale ipotesi non rientrava fra quelle contrattualmente previste come causa di licenziamento. Difatti, come da previsione contrattuale, risultava carente il requisito del pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla società e a terzi, o anche con gravi danni alle persone, e comunque non risultava contestato al lavoratore. Quindi, in virtù dell’addebito per negligenza formulato al dipendente e dal chiaro ed inequivocabile significato del testo contrattuale, la sanzione per licenziamento è stata considerata sproporzionata.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.

   Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro

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Modificato: 30 Ottobre 2017