21 Ottobre 2019

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

COEFFICIENTE ISTAT MESE DI SETTEMBRE 2019

E’ stato reso noto l’indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Settembre 2019. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Settembre 2019 è pari a 1,418830 e l’indice Istat è 102,50.

LEGITTIMO IL SEQUESTRO PREVENTIVO CON LE SOLE PRESUNZIONI TRIBUTARIE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 36302 DEL 21 AGOSTO 2019

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, sentenza n° 36302 del 21 agosto 2019, ha statuito che lo spesometro integrato e il modello 770 sono più che sufficienti a far scattare il sequestro preventivo per omessa dichiarazione a carico della società, ovvero sui beni dell'imprenditore.

Per i Giudici di piazza Cavour, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie hanno un valore sufficiente per disporre la misura cautelare reale, se l’Amministrazione Finanziaria accerta l'imposta evasa con il metodo analitico-induttivo e il contribuente non produce scritture contabili, né l'indagato deposita i documenti che possano giustificare fatture e/o documenti probatori in ordine ai costi disconosciuti.

Il caso di specie riguarda il legale rappresentante di una società imputato di un'evasione fiscale di oltre 210 mila euro, con un modello 770 presentato dal quale si evinceva che nell'anno l'azienda aveva 12 dipendenti ed emetteva 72 fatture di vendita. La società era stata destinataria di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per IRES e IVA, con il contestuale disconoscimento di ulteriori costi in quanto le fatture provenivano da società di cui era amministratore di fatto o di diritto lo stesso indiziato, che – peraltro -non portava alcun documento in grado di corroborare la effettività delle prestazioni fatturate.

In nuce, per la S.C., nella fase cautelare, alla difesa dell'indagato non basta opporre un indizio a un altro indizio perché il secondo non priva il primo della sua valenza accusatoria.

 

IL PROFESSIONISTA CHE CORRISPONDE A TERZI COMPENSI ELEVATI E’ SOGGETTO PASSIVO AI FINI IRAP.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 24315 DEL 30 SETTEMBRE 2019

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 24315 del 30 settembre 2019, ha statuito che la corresponsione di compensi a terzi è indice sintomatico di una autonoma organizzazione ai fini IRAP.

I fatti.

Un contribuente, ritendo di non dover essere sottoposto al prelievo IRAP nell’anno di imposta 2014, ricorreva alla giustizia tributaria sostenendo l’assenza di una autonoma organizzazione.

La CTR aveva verificato, però, che lo stesso aveva corrisposto a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale, importi di valore pari a 31mila euro nell'anno 2004 ritenendo, pertanto, che il ricorso al lavoro altrui, da solo ed unitamente agli ulteriori desumibili dalla dichiarazione dei redditi, denotava, con sufficiente grado di certezza, il requisito dell'autonoma organizzazione, coinvolgendo una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista.

Da qui il ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha preliminarmente affermato che è possibile escludere dall'imposizione IRAP l'esercente una professione intellettuale senza dipendenti e con il solo telefono, il personal computer, l'automobile e i mobili d'ufficio ma, se una qualche organizzazione, seppur minima, esiste, allora si avrà assoggettamento all'imposta.

È dunque necessario valutare se l'attività del professionista sia autonoma e cioè se egli sia il responsabile della struttura in cui opera o se invece sia inserito in una realtà lavorativa in cui altri hanno responsabilità e interesse.

Ebbene detta valutazione era stata operata nei gradi di merito e, per l’effetto, non censurabile sotto un profilo di diritto.

 

IN CASO DI MORTE DEL DIPENDENTE DURANTE IL PERIODO DI PREAVVISO L’INCENTIVO ALL’ESODO CON LUI CONCORDATO NON POTRÀ ESSERE CORRISPOSTO AGLI EREDI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 23396 DEL 19 SETTEMBRE 2019

La Corte di Cassazione, sentenza n° 23396 del 19 settembre 2019, ha statuito che gli eredi del dipendente, morto durante il periodo di preavviso, non hanno diritto all'incentivo all'esodo accordato con l'azienda prima della sua morte.

La Corte d’Appello ha rigettato il ricorso presentato dagli eredi di un lavoratore, deceduto prima che l’accordo concluso con il datore di lavoro potesse esplicare i suoi effetti. Infatti, detto accordo stabiliva che lui rassegnasse le dimissioni al termine dell’anno in corso a fronte di un importo quale incentivo per il raggiungimento della pensione anticipata.

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale in quanto, nel rivedere l’accordo siglato tra le parti, ha rilevato che lo stesso intendeva assicurare vantaggi reciproci, compresa, soprattutto, la prosecuzione del rapporto lavorativo, con annessi e connessi, fino all’effettiva cessazione.

Essendo venuta meno questa clausola a causa della morte del lavoratore, secondo i Supremi Giudici è decaduta anche l'obbligo – in capo all'azienda – l’obbligazione di versare agli eredi la somma a titolo di incentivo all’esodo.

 

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DEL RESPONSABILE DEL PUNTO VENDITA IN PRESENZA DI COMPORTAMENTI DISEDUCATIVI DELLO STESSO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24619 DEL 2 OTTOBRE 2019.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 24619 del 2 ottobre 2019, ha statuito che il ruolo del responsabile di punto vendita impone un maggior obbligo di diligenza nonché l’assunzione di comportamenti consoni tali da essere presi ad esempio dai propri sottoposti.  Diversamente, un modello diseducativo e disincentivante per gli altri dipendenti finirebbe per creare un disvalore ambientale.

La Corte d'Appello di Genova, in riforma del Tribunale di primo grado, accoglieva la richiesta della lavoratrice e condannava la società al pagamento di 15 mensilità rapportate all’ultima retribuzione globale di fatto.  Secondo i Giudici distrettuali, i comportamenti tenuti dalla lavoratrice non giustificavano la sanzione espulsiva. Nel caso di specie, i comportamenti tenuti dalla lavoratrice riguardavano non solo la gestione del punto vendita ma anche il comportamento tenuto dalla stessa nei confronti delle altre dipendenti. In particolare, le veniva contestato l'abuso di potere per aver fatto confezionare da una sarta di fiducia un abito identico a un modello in vendita; lo svolgimento telefonico di attività di cartomanzia in orario di lavoro; l'avere messo da parte e occultato capi di abbigliamento e altri oggetti destinati alla vendita; l'avere indossato capi destinati alla vendita durante l'orario di lavoro; l'essersi ripetutamente assentata dal negozio senza autorizzazione; l'avere ripetutamente rimproverato e mortificato le altre dipendenti.

La società ricorreva affidandosi a sette motivi.

Orbene, nel caso de quo, gli Ermellini, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte, hanno cassato con la sentenza avendo accolto due dei sette motivi posti a base del ricorso. In particolare, i supremi Giudici hanno ritenuto di sottolineare che la sussistenza della giusta causa e della relativa proporzione della sanzione, vanno sempre rapportati alla qualità ed al grado di fiducia riposto nel dipendente. Quindi, il ruolo del responsabile di punto vendita impone un maggior obbligo di diligenza e comportamenti tali da essere presi ad esempio dai propri sottoposti.  Diversamente, un modello diseducativo e disincentivante per gli altri dipendenti finirebbe per creare un disvalore ambientale.

 

LA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO VA ATTIVATA TENENDO PRESENTE L’ESUBERO DICHIARATO E NON I LICENZIAMENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 25178 DELL’08 OTTOBRE 2019.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 25178 dell’08 ottobre 2019, ha statuito che a prescindere dal numero dei licenziamenti concretamente effettuati è sempre necessario attivare le procedure di cui alla Legge 223/1991 nei casi di cui all’art. 24 (almeno 5 licenziamenti riconducibili alla medesima riduzione nei 120 giorni).

La Corte d'Appello di Roma rigettava l’impugnativa del licenziamento effettuata da un lavoratore circa la soppressione della propria posizione lavorativa. Nei fatti, la General Motors Financial Italia licenziava il lavoratore per soppressione del posto di lavoro, licenziamento a cui si era giunti dopo che l’azienda aveva espresso la volontà di cessare 26 lavoratori. Di questi ultimi, 22 avevano accettato l’incentivo all’esodo mentre i restanti 4 venivano licenziati con licenziamento individuale plurimo.

Il ricorso del lavoratore si fondava sul fatto che la procedura di licenziamento collettivo non era stata attivata e che la norma imponesse il rispetto della procedura solo una volta effettuata la comunicazione preventiva.

Orbene, nel caso de quo, gli Ermellini, contrariamente a quanto stabilito dai Giudici di merito, hanno ritenuto il licenziamento qualificabile come collettivo in un contesto di ridimensionamento aziendale, restando irrilevante il numero dei licenziati attuati a conclusione della procedura. Inoltre, la Suprema Corte ha accolto anche il ricorso nella parte in cui il licenziamento del lavoratore avrebbe determinato una scopertura di cui alla legge 68/99, essendo il lavoratore in questione disabile.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono, Attilio Pellecchia e Fabio Triunfo.

  Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro

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Modificato: 21 Ottobre 2019