18 Ottobre 2021

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

COEFFICIENTE ISTAT MESE DI SETTEMBRE 2021

E’ stato reso noto l’indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Settembre 2021. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Settembre  è pari a 2,737903 e l’indice Istat è 104,5

 

IN CASO DI CONTESTAZIONE, LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI “DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA” SPETTA AL GIUDICE. IL DATORE PUO’ COMUNICARE AGLI ENTI PREPOSTI CHE TRATTASI DI DIMISSIONI VOLONTARIE ANCHE PER EVITARE IL PAGAMENTO DELLA NASPI.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 22365 DEL 5 AGOSTO 2021

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 22365 del 5 agosto 2021, ha statuito che le dimissioni sono un diritto potestativo del lavoratore, ma la qualificazione delle stesse – quale giusta causa – necessita dell’accertamento del Giudice, quanto all’indennità di mancato preavviso conseguenziale.

Il caso esaminato dagli Ermellini ha riguardato le dimissioni per giusta causa di una lavoratrice che otteneva un decreto ingiuntivo per le ultime competenze di fine rapporto, comprensive dell’indennità di mancato preavviso. Il datore, oppostosi al decreto ingiuntivo, è risultato soccombente nel primo grado, ma vittorioso nel giudizio di appello.

I Giudici di Piazza Cavour hanno confermato il decisum della Corte distrettuale affermando che il lavoratore non può ergersi a Giudice del suo caso, atteso che questi deve sempre chiedere l’accertamento della causa delle sue dimissioni e, soltanto dopo aver ottenuto una sentenza di accertamento per “giusta causa”, avrebbe potuto pretendere l’indennità de qua.

I Giudici della Suprema Corte, infine, hanno altresì precisato che qualora il datore di lavoro ritenga che non sussistano ragioni per una giusta causa può procedere indicando in UNILAV la motivazione “dimissioni per giusta causa” invocata dal lavoratore, atteso che ciò non è determinante ai fini dell’indennità di preavviso, ovvero comunica agli Enti competenti che, a suo avviso, debbano essere intese quali comuni dimissioni volontarie, affinché non vengano erogate le prestazioni a sostegno del reddito (Naspi).

 

IN CASO DI RIFORMA DELLA SENTENZA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DEL LAVORATORE, IL DATORE NON PUO' PRETENDERE PIU' DI QUANTO ABBIA EFFETTIVAMENTE PERCEPITO IL LAVORATORE.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 23531 DEL 27 AGOSTO 2021.

La Corte di Cassazione – ordinanza n°23531 del 27 agosto 2021 – ha statuito, in tema di ripetizione delle somme a seguito della riforma di sentenza provvisoria, che il datore di lavoro non può pretendere gli importi erogati al lordo delle ritenute fiscali operate e versate.

Nel caso de quo, la Corte d'Appello di Roma in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato un lavoratore a restituire alla società datrice la somma di Euro 48.162,01, detratte le ritenute fiscali operate in sede di liquidazione, oltre accessori come per legge. In particolare, la Corte territoriale, uniformandosi ai precedenti di legittimità richiamati (Cfr. Cass. n° 19735 del 2018), aveva ritenuto che, in caso di riforma della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere solo le somme effettivamente percepite dal lavoratore e non può pretendere la restituzione di importi al lordo, mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società datrice deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. (id: indebito oggettivo).

Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso evidenziando che il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore ma è anzi atto dovuto. Tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza e a causa della riforma o della cassazione di quella sentenza, venendo meno ex tunc e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato. Ne consegue che quel versamento risulta ex tunc privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo inesistente (rectius, non più esistente). Sul punto, in base a quanto previsto dall'art. 38, D.P.R, n°602 del 1973, il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento, non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.

Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, l'interpretazione data dalla S.C., oltre che compatibile col disposto dell'articolo 38 citato, è quella più aderente alle peculiarità del rapporto di lavoro subordinato, infatti, a prescindere dai rimedi esperibili dal lavoratore contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il solvens (datore) non può ripetere dal lavoratore accipiens più di quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e, in particolare, non può esigere dal lavoratore quanto versato nella veste di sostituto di imposta all'erario, sia pure in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva, come tale suscettibile di riforma o cassazione nell'ambito degli ordinari mezzi di impugnazione.

 

LA PRESENZA DELL’ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE RAPPRESENTA L’UNICA CONDIZIONE NECESSARIA A QUALIFICARE UN RAPPORTO DI LAVORO COME SUBORDINATO

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 23816 DEL 2 SETTEMBRE 2021

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 23816 del 2 settembre 2021, ha (ri)statuito che l’elemento della subordinazione è il solo a rappresentare criterio discretivo nell’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro.

Nel caso in esame, una lavoratrice adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la condanna al pagamento delle differenze retributive. La domanda veniva rigettata dai Giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado. Infatti, la Corte d’Appello aveva rilevato che la dipendente aveva svolto, per i periodi oggetto di contestazione, le funzioni di preposto, senza alcun vincolo di subordinazione e con libertà organizzativa. La lavoratrice ricorreva quindi in Cassazione, lamentando che durante il giudizio di merito non si fosse tenuta in considerazione la circostanza che la ricorrente doveva rispondere del proprio operato all’amministratore della società, sintomo chiaro, a suo parere, della presenza di un rapporto di subordinazione, seppure di natura attenuata in presenza delle funzioni direttive da lei svolte. La Corte di Cassazione, confermando un orientamento giurisprudenziale già consolidato, afferma che elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la presenza della subordinazione, da intendersi come soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro non solo con riguardo all’effettivo risultato raggiunto, ma anche con riferimento alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Inoltre, prosegue la Corte, all’elemento essenziale della subordinazione si aggiungono anche altri elementi, che se presenti possono essere valutati ai fini della qualificazione della natura del rapporto di lavoro, quali:  la collaborazione, l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale ed il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, ma si tratta di elementi con carattere sussidiario. La loro presenza, infatti, non può surrogare il requisito indispensabile della subordinazione, ma può solo fornire indizi della subordinazione in tutti i casi in cui, a causa delle mansioni svolte dal lavoratore, non sia agevole definire la natura del rapporto di lavoro.

Per le ragioni esposte, confermando il decisum della Corte d’Appello, la Suprema Corte rigetta il ricorso della lavoratrice.


NELL’INTERPRETAZIONE DI UNA CLAUSOLA CONTENUTA IN UNA CONCILIAZIONE OCCORRE INDAGARE LA COMUNE INTENZIONE DEI CONTRAENTI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24699 DEL 14 SETTEMBRE 2021

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24699 del 14 settembre scorso, ha sancito che, nell’interpretazione di una clausola contenuta in una conciliazione, occorre indagare la comune intenzione dei contraenti, facendo leva non solo sul tenore letterale delle parole utilizzate, ma facendo ricorso anche ai criteri di interpretazione soggettiva. E’, infatti, necessario accertare il significato dell’accordo in coerenza con gli interessi che entrambe le parti intendono tutelare ed escludere quelle interpretazioni che, sebbene formalmente sostenibili, appaiono con essi in contrasto.

Nel caso in esame, un lavoratore agiva in giudizio avverso il suo ex datore di lavoro per il pagamento di differenze retributive (relative a tredicesima mensilità, indennità di funzione, buoni pasto, indennità di reperibilità e per rinnovo contrattuale dal luglio 2007) riferite al periodo dal marzo 2003 sino al 31 agosto 2007, data di collocamento in quiescenza. Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile tale riscorso sul presupposto che tali richieste rientravano nell'ambito di una conciliazione sottoscritta tra le parti nel luglio 2007. La Corte di secondo grado, adita dal lavoratore, respingeva l’appello aderendo alla ricostruzione di fatto e di diritto operata dal Tribunale. Anche secondo i Giudici d’Appello, infatti, le pretese oggetto della causa rientravano nella conciliazione intervenuta tra le parti a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con la quale erano stati riconosciuti l’incentivo all'esodo, la dispensa dal preavviso e dalla corresponsione della relativa indennità ed era stata, inoltre, attribuita al dipendente una somma a titolo di transazione generale novativa, a fronte della rinuncia “a qualsivoglia ulteriore domanda o azione comunque connessi…all'esecuzione e cessazione del rapporto, nonché ad ogni altro diritto”, eccezion fatta per le pretese oggetto di un giudizio pendente “avente ad oggetto l'accertamento del diritto … alla corresponsione della cd. indennità di funzione e del superminimo individuale parametrati alla posizione dirigenziale rivestita, con conseguente ricostruzione della carriera ed attribuzione almeno del minimo contrattualmente previsto”.

Il lavoratore proponeva ricorso per la cassazione della sentenza lamentando, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367 e 1369 c.c. in tema di qualificazione del contratto e interpretazione negoziale, specialmente per quanto concerneva la clausola di salvezza contenuta nella transazione, che ricomprenderebbe, a suo avviso, anche le pretese avanzate in causa. Secondo la Suprema Corte, la clausola di salvezza contenuta nel verbale di conciliazione doveva essere interpretata con riguardo allo scopo pratico che le parti avevano inteso perseguire. Sebbene l’interpretazione della volontà contrattuale debba essere condotta partendo dall’esame letterale del testo, lo stesso deve essere valutato tenendo conto dell’intero contesto contrattuale, raffrontando e mettendo in correlazione le singole clausole al fine di comprendere la reale intenzione dei contraenti e verificare se la stessa sia coerente con le restanti disposizioni contrattuali e con la condotta delle parti.

Nel caso specifico, la rinuncia contenuta nella transazione non poteva ritenersi comprensiva di tutte le controversie attuali o potenziali tra le parti, ma doveva intendersi delimitata soltanto a quelle oggetto della statuizione convenzionale delle parti. E ciò tanto più, in presenza di un'esplicita clausola che facesse salve le pretese oggetto della causa pendente tra le parti avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla corresponsione della indennità di funzione e del superminimo individuale parametrati alla posizione dirigenziale rivestita ed alla "conseguente ricostruzione della carriera ed attribuzione almeno del minimo contrattualmente previsto dal CCNL Dirigenti dell'epoca". La Corte, alla luce anche della scansione temporale dei fatti secondo cui il giudizio in trattazione doveva considerarsi quale evoluzione della vicenda in corso di giudizio, riteneva che gli emolumenti pretesi dal lavoratore nel giudizio in parola rientrassero nella locuzione “ricostruzione di carriera”, giacché diversamente la stessa non lo sarebbe interamente, ma solamente fino al marzo 2003 (dies ad quem della sentenza n. 8506/2010 della Corte di Appello, in giudicato, avente riconosciuto mansioni superiori e spettanza di analoghe indennità), e contraddirebbe la negoziata prospettiva conciliativa dell'intero rapporto.

Al ricorrente, pertanto, andavano riconosciute le voci afferenti alla ricostruzione di carriera, per quanto concerne il periodo successivo al marzo 2003 e fino alla data del pensionamento (31 luglio 2007). La sentenza veniva, quindi, cassata e la causa veniva rimessa ad altra sezione della Corte di Appello.


PER LA CASSAZIONE, IL DENARO VERSATO SUL CONTO COINTESTATO NON APPARTIENE ANCHE ALL’ALTRO CONIUGE E, PERTANTO, È SOGGETTO A IRPEF QUANDO VIENE INDEBITAMENTE PRELEVATO DAL PARTNER.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 25684 DEL 22 SETTEMBRE 2021

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.25684 del 22/09/2021, ha statuito che il denaro versato sul conto cointestato non appartiene anche all'altro coniuge e, pertanto, è soggetto a tassazione IRPEF nel caso in cui viene da quest’ultimo indebitamente prelevato.

Nel caso di specie, i Giudici di piazza Cavour, hanno respinto in toto il ricorso di un contribuente destinatario di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per dei soldi prelevati dal conto corrente cointestato con la moglie ma da lei sola versati.

Con l’ordinanza de qua, gli Ermellini hanno spiegato con questa interessante motivazione, che il denaro è di entrambi solo se viene provato quello che i latini definivano l'animus donandi, ergo la volontà di chi versa di fare un regalo al partner cointestatario del conto. Infatti, si legge in uno dei passaggi chiave dell'ordinanza in commento, anche sul piano strettamente civilistico, il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all'altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità, in quanto l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come clonazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.

Pertanto, nel caso specifico, per i Giudici del Palazzaccio in assenza di circostanze univocamente suffraganti l'immanenza di uno spirito liberale, il mero versamento da parte del coniuge di danaro personale sul conto corrente cointestato con il contribuente, non era idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro quota a quest'ultimo.

In nuce, la S.C. ha ricordato che, in tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, c. 1, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, devono comunque essere assoggettati a tassazione anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati ovvero se in capo all'autore del reato sussisteva l'intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio, ma di riversarle a terzi.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO


(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

 

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Edmondo Duraccio, Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

Condividi:

Modificato: 18 Ottobre 2021