28 Novembre 2016

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI POSTI A TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE, NON DIRETTI AL CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI DIPENDENTI, PUO’ AVVENIRE SENZA ACCORDO SINDACALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22662 DELL’8 NOVEMBRE 2016

La Corte di Cassazione, sentenza n° 22662 dell’8 novembre 2016, ha statuito che non è soggetta alla disciplina dell'articolo 4, comma 2, della legge 300/70 l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio, dalle quali non derivi alcuna possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori.

Nel caso in specie, era stato intimato il licenziamento ad una lavoratrice dipendente accusata di aver sottratto al datore di lavoro una busta contenente somme prelevate dalla cassaforte aziendale. Il tutto era stata ripreso dalle telecamere poste a sorveglianza della cassaforte.

Al riguardo, la Corte d’Appello aveva giudicato illegittimo il licenziamento in quanto l’installazione dell’impianto di controllo audiovisivo non era stata preceduta da un accordo con le rappresentanze sindacali o dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Ciò, in quanto l’impianto di videosorveglianza, a prescindere dalle finalità per cui era stato posto in uso, comportava, seppure indirettamente, il controllo degli spostamenti dei dipendenti nel luogo di lavoro.

Da qui, il ricorso per Cassazione da parte dell’azienda.

Orbene, i Giudici del Palazzaccio, nell’accogliere il ricorso dell’azienda, con la sentenza de qua hanno rilevato che se è vero che lo Statuto dei lavoratori all’art. 4, richiamato dall’art. 114 del D.Lgs. n. 196/2003, impone che l’installazione di impianti di controllo, da cui possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori, debba essere preceduta da un accordo con le rappresentanze sindacali o dall’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, è pur vero che tale obbligo trova applicazione nell’ambito dei controlli difensivi, tesi ad accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti nel rapporto di lavoro (quindi condotte illecite connesse all’attività strettamente lavorativa).

Pertanto, hanno puntualizzato gli Ermellini, “non è soggetta alla disciplina dello Statuto dei diritti del lavoratore l’istallazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale, dalle quali non derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori”.

Nel caso in specie, hanno concluso i Giudici delle Leggi, la condotta della dipendente, involontariamente ripresa dalla telecamera di sicurezza, non riguardava strettamente la prestazione lavorativa ma, un atto illecito a danno del patrimonio aziendale e, pertanto, inevitabilmente è scattato giustamente il licenziamento per giusta causa.
 

NEL PART-TIME VERTICALE CICLICO LA CONTRIBUZIONE VERSATA VA DISTRIBUITA NELL'ARCO DELL'INTERO ANNO LAVORATIVO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22396 DEL 10 NOVEMBRE 2016

La Corte di Cassazione, sentenza n° 22396 del 10 novembre 2016, ha statuito, in tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali nel part-time verticale, che la contribuzione deve essere riproporzionata nell'arco dell'intero anno cui i contributi si riferiscono.

Nel caso in specie, la Corte d'Appello di Genova rigettava la domanda di un pensionato volta al riconoscimento della distribuzione, nell'arco dell'intero anno di lavoro, della contribuzione versata solo per i periodi in cui era stata effettivamente resa la prestazione in costanza di part-time verticale ciclico.

Contro la statuizione ha proposto ricorso il pensionato lamentando la disparità di trattamento dell'INPS che invero, computa per intero, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, le settimane lavorative dei dipendenti in regime di part-time orizzontale, malgrado essi possano svolgere nell'arco dell'anno solare prestazioni pari o inferiori a coloro che svolgono una prestazione in regime di part-time verticale.

Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso precisando, con riferimento ai lavoratori part-time, che la questione dell'anzianità previdenziale è questione distinta dal minimale contributivo. A venire in rilievo, infatti, non è la questione del numero dei contributi da accreditare al lavoratore in regime di part-time ma, la possibilità che essi, quale che ne sia l'ammontare determinato ex art. 7, D.L. n° 463/1983, siano riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, ancorché versati in relazione a prestazioni lavorative svolte in una frazione di esso.

In altri termini, hanno argomentato gli Ermellini, se è vero che il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale impedisce di considerare costituzionalmente obbligata la tutela previdenziale integrativa della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione (id: indennità di malattia), non è meno vero che, ai fini della determinazione del trattamento di pensione e dell'anzianità contributiva, l'ammontare dei contributi debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi si riferiscono.

Diversamente, ha concluso la Suprema Corte, richiamando la sentenza CGUE del 10 giugno 2010, a parità di orario, il lavoratore impiegato in regime di part-time verticale si troverebbe a fruire di un trattamento deteriore rispetto al suo omologo a tempo parziale.
 

IL LIMITE REDDITUALE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE DEVE ESSERE ASSUNTO AL NETTO DEGLI ONERI DEDUCIBILI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 21529 DEL 25 OTTOBRE 2016

La Corte di Cassazione, sentenza n° 21529 del 25 ottobre 2016, ha statuito che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di invalidità civile deve essere calcolato defalcando dalla base imponibile ai fini Irpef, gli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 TUIR, quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato da un contribuente a cui era stata negata la domanda di pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento poiché i redditi risultanti dal modello CUD, al lordo degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 TUIR, superavano i limiti previsti per l’accesso al beneficio.

Orbene, gli Ermellini, dopo aver riconosciuto che sul punto in giurisprudenza vi siano due orientamenti contrastanti, hanno affermato che, nell'ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione.

Pertanto, hanno concluso i Giudici delle Leggi, “il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR” e ciò in virtù:

  1. Dell’esplicita esclusione dal reddito degli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione (art. 26 legge n. 153/1969);
  2. Della funzione cui assolve il sistema assistenziale, che è quello di sostegno a fronte di una situazione di bisogno (quale è l’invalidità civile), che impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistibile abbia effettiva disponibilità (Sezioni Unite, sentenza n. 12796/2005), infatti, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'articolo 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'articolo 53 Cost..

Per i suddetti motivi, la Corte Suprema ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando nuovamente alla Corte d’Appello anche per la liquidazione delle spese del giudizio.


IL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LA CARTELLA DI PAGAMENTO NON OPPOSTA E’ BREVE, CIOE’ SEGUE LA PRETESA IVI INDICATA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – SENTENZA N. 23397 DEL 17 NOVEMBRE 2016

La Corte di Cassazione – Sezioni Unite -, sentenza n° 23397 del 17 novembre 2016, hanno statuito che la scadenza del termine perentorio per avanzare opposizione a una cartella di pagamento a un atto di riscossione mediante ruolo o a un atto di riscossione coattiva, determina solamente l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, non comportando, invece, la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 C.C., che rimane applicabile solo nei casi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.

Il caso di specie riguarda l’opposizione, avvenuta oltre il termine perentorio dei quaranta giorni previsto per l’impugnazione, ad una cartella di pagamento per alcune annualità di contributi previdenziali personali dovuti all’INPS notificata con un ritardo di oltre cinque anni ad un commerciante, in pratica oltre il termine prescrizionale breve.

I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto in toto le doglianze del contribuente ribadendo che la conversione della prescrizione da breve ad ordinaria è legittima soltanto per effetto di:

  • Una sentenza passata in giudicato;
  • Un decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale;
  • Un decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi.

Ex adverso, la cartella di pagamento, pur avendo le caratteristiche di un atto esecutivo, è un atto puramente amministrativo, espressione del potere di autotutela ed auto-accertamento della Pubblica Amministrazione e, come tale, inidonea ad acquisire l’efficacia di giudicato richiesta.

Pertanto, la decorrenza del termine per opporsi alla cartella di pagamento, produce esclusivamente l’effetto dell’irretrattabilità del credito, ma non anche l’allungamento dei termini prescrizionali.

In nuce, con la sentenza de qua, la S.C., stabilisce che il principio sancito è da applicare a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie o extra-tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.

Perciò, ne consegue che, se per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione non consente di fare applicazione del citato art. 2953 C.C., tranne che nell’ipotesi in cui sussista un titolo giudiziale divenuto definitivo.

 

L’ISCRIZIONE DELL’ACCOMANDATARIO ALLA GESTIONE ART/COMM. NON SORGE AUTOMATICAMENTE MA E’ NECESSARIO DIMOSTRARE CHE L’ATTIVITA’ PRESENTI I CARATTERI DELL’ABITUALITA’ E DELLA PREVALENZA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 23360 DEL 16 NOVEMBRE 2016

La Corte di Cassazione, sentenza n° 23360 del 16 novembre 2016, ha ribadito che l’iscrizione del socio accomandatario nella gestione art/comm. non sussiste in presenza della sola qualità di socio accomandatario, ma è necessario provare, con onere a carico dell’Istituto, il carattere di abitualità e prevalenza.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso del socio contro l’Inps per la cartella di pagamento inerente i contributi dovuti alla gestione commercianti. Secondo i Giudici dell’Appello, il solo fatto che il socio fosse l’unico abilitato a compiere atti in nome e per conto della società determinasse, in modo automatico, l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.    

Nel caso de quo, gli Ermellini hanno invece ritenuto fondati i motivi posti a base del ricorso, ricordando l’interpretazione autentica ad opera della Legge n. 78/2010, secondo cui è possibile la doppia contribuzione alla gestione commercianti e alla gestione separata, senza che in tal caso operi il criterio di prevalenza dell’attività, con la conseguenza che le condizioni di iscrizione debbano ricorrere autonomamente  per entrambe le attività.

Dunque, l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sussiste quando:

  1. Si è titolari o gestori in proprio di imprese, a prescindere dal numero di dipendenti, la cui attività è organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
  2. Si assume a sé la piena responsabilità dell’impresa. Requisito non richiesto per i familiari e per i soci di società di capitale;
  3. Partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  4. Sia in possesso, ove previsto, di licenze, autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Quindi, ai fini dell’obbligo di iscrizione del socio accomandatario non è sufficiente la sola responsabilità illimitata (punto b), ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, bensì anche quanto previsto dal punto c), ossia è necessario che l’Istituto provi il carattere di abitualità e prevalenza, non essendo la qualità di socio accomandatario sufficiente da sola a far sorgere obbligazione previdenziale.

Ad maiora
IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.

Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro

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Modificato: 28 Novembre 2016