27 Novembre 2017

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

 

E' ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER MOTIVI RIGUARDANTI LA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE SE IL SERVIZIO DESTINATO IN OUTSOURCING E' RINVIATO DI DUE ANNI RISPETTO AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 25649 DEL 27 OTTOBRE 2017.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 25649 del 27 ottobre 2017, ha statuito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge n° 604 del 1966 deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non su circostanze future ed eventuali.

Nel caso de quo, un lavoratore, con la qualifica di tecnico informatico, era stato licenziato stante la decisione aziendale di esternalizzare il servizio informatico. Il Tribunale di Rieti, accertato che il servizio informatico, a distanza di due anni dal licenziamento, non era stato affidato all'esterno ma era stato mantenuto all'interno dell'azienda, ancorché gestito da altro personale, aveva annullato il licenziamento e condannato la società datrice a reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro, con le conseguenze economiche di cui all’art.18 legge n°300/1970. Parimenti si era pronunciata la Corte d'Appello di Roma.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società datrice.

Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso sulla scorta delle motivazioni addotte dai Giudici di merito. Invero, hanno continuato gli Ermellini, il sistema informatico la cui esternalizzazione avrebbe integrato il giustificato motivo oggettivo dedotto dalla società, sistema che era gestito dal lavoratore, aveva continuato ad essere utilizzato in azienda fino a quasi due anni dopo il licenziamento. Pertanto, è risultata smentita quella improcrastinabile riorganizzazione del servizio addotta come motivo di licenziamento. E, come è noto, il giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 legge n. 604 del 1966 deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non su circostanze future ed eventuali. 

All'uopo, hanno concluso gli Ermellini, una volta accertata in punto di fatto l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo, risulta vano ogni altro discorso circa l’idoneità, nell’atto d’appello, della confutazione delle argomentazioni del Tribunale in ordine alla possibilità o meno di un repechage del lavoratore licenziato, così come è vano interrogarsi sui relativi oneri di allegazione e prova, poiché, in tanto si può discutere di possibilità o meno di un repechage (e dei relativi oneri di allegazione), quando la ragione tecnico-organizzativa si sia rivelata reale il che, invece, nel caso in oggetto è stato positivamente escluso.

 

LA PROPOSTA DI COMPENSAZIONE EX ART. 28-TER DEL D.P.R. 602/73 E’ UN ATTO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – ORDINANZA N. 24638 DEL 19 OTTOBRE 2017

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, ordinanza n° 24638 del 19 ottobre 2017, ha statuito che la proposta di compensazione ex art. 28-ter del DPR n. 602/1973 è – di fatto – un atto autonomamente impugnabile dinanzi alla competente Commissione Tributaria, rispetto alla notifica della pretesa erariale originaria.

Il caso di specie riguarda un contribuente destinatario di una proposta di compensazione volontaria di crediti ai sensi del DPR n. 602/1973. In base a tale procedura, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’ente titolare del credito verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, invia un’apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo in parola. L’agente, ricevuta tale segnalazione  de quo, notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero e invitando contestualmente il debitore a comunicare tassativamente entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e riprende la possibilità di un’azione coattiva.

Contro tale proposta di compensazione ricevuta, il contribuente presentava ricorso dinanzi al Giudice Tributario, eccependo la prescrizione di talune somme che erano state inserite nel computo. Il giudizio di merito si concludeva con l’inammissibilità della domanda, allorché i Giudici Territoriali ritenevano non impugnabile l’atto in questione, poiché non immediatamente lesivo della sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, per carenza di interesse a impugnarlo ex art.100 C.P.C.

Ex adverso, i Giudici di Piazza Cavour , con la sentenza de qua,  hanno accolto le doglianze del contribuente ricorrente, cassando la sentenza della CTR del Lazio, con rinvio al collegio regionale in diversa composizione per un nuovo esame del merito, in quanto il ricorso contro la proposta di compensazione non è stato fatto per rimettere in discussione la pretesa impositiva, ma per un fatto nuovo e sopravvenuto, che sancisce come le somme iscritte a ruolo possano essere pagate mediante compensazione con quelle chieste a rimborso dal contribuente.

In nuce, per la S.C., la possibilità d’impugnare il credito iscritto a ruolo sussiste anche quando lo stesso sia contenuto in una proposta di transazione, la cui mancata accettazione prospetta la ripresa della procedura coattiva, determinando così l’interesse all’impugnazione da parte del contribuente.

 

L’ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE È ILLEGITTIMO QUANDO NON È INDICATO CHIARAMENTE IL CREDITO PER CUI SI PROCEDE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 26519 DEL 9 NOVEMBRE 2017

La Corte di Cassazione, sentenza n° 26519 del 9 novembre 2017, ha statuito che la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, da contestare con opposizione agli atti esecutivi.

Nel caso in specie, Equitalia Sud aveva proceduto a carico di un contribuente a sottoporre a pignoramento alcune somme di denaro che l’Azienda Sanitaria Locale gli doveva. Il Tribunale accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal contribuente, dichiarando la nullità dell’atto impugnato per omessa indicazione dei crediti per i quali si procedeva, sentenza confermata anche in appello.

Avverso tale decisione, l’agente di riscossione proponeva ricorso per Cassazione.

Prima di addentrarsi nelle motivazioni che hanno portato la Corte Suprema a respingere il ricorso, è opportuno ricordare che la procedura di pignoramento presso terzi è regolata dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/73, in base al quale l’attuale Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale di una particolare procedura di pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti, ordinando direttamente all’ente creditore di versare le somme a proprio favore, sulla base del credito vantato in relazione a cartelle esattoriali e avvisi di addebito. Inoltre il disposto dell’art. 543, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ. detta che l’atto di pignoramento presso terzi deve contenere l’indicazione del credito per cui si procede.

Orbene tutto ciò premesso, i Giudici di Piazza Cavour, nel riconoscere pienamente legittime le motivazioni di sentenza della Corte d’Appello, sia in punto di diritto (violazione dei dettami normativi di cui all’art. 543 c.p.c. e art. 72 bis D.p.r. 602/73), che in punto di fatto (l’atto di pignoramento contiene una insufficiente specificazione del credito), hanno respinto in toto i motivi di gravame dell’appellante Agente, affermando che  “l’atto di pignoramento presso terzi, anche quando è predisposto nelle forme previste dall’art. 72 bis, ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte. La fede privilegiata è riservata ai soli atti pubblici, sicché si rivela infondata l’affermazione secondo cui il pignoramento eseguito dall’agente di riscossione fa piena fede, fino a querela di falso, dell’attività compiuta per la sua redazione, inclusa l’effettiva allegazione dei documenti ivi menzionati”.

Per le considerazioni suddette gli Ermellini hanno ritenuto infondate le doglianze dell’Agente della riscossione, enunciando il seguente principio di diritto:

L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis D.P.R. n. 602/73 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l'attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l'atto (nella specie, concernente l'allegazione di un elenco contenente l'indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l'agente di riscossione esercita ex art. 49, comma 3, D.P.R. n. 602/73 le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto.”

Conseguentemente i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di Equitalia, stabilendo, in via definitiva, la nullità del pignoramento.

 

RESPONSABILITA’ PENALE PER IL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE IN MATERIA DI SICUREZZA DELL’OPERAIO CHE ESEGUE I LAVORI COMMISSIONATIGLI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 50967 DELL’8 NOVEMBRE 2017

La Corte di Cassazione – Sezione Penale -, sentenza n° 50967 dell’8 novembre 2017, ha statuito che i proprietari di casa sono sempre responsabili delle condizioni di sicurezza nelle quali avvengono i lavori, in particolare per le situazioni di evidente pericolo individuabili senza specifiche competenze tecniche, pur se affidando i lavori di manutenzioni ad una sola ditta, ovvero un solo operaio.

I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza de qua, hanno confermato in toto la condanna per omicidio colposo della Corte di Appello di Napoli, a carico della proprietaria di un immobile, che aveva commissionato la tinteggiatura dell'esterno della propria casa ad un unico operaio, deceduto in seguito alla caduta dall'impalcatura da lui stesso predisposta e che mostrava palesemente evidenti caratteristiche di instabilità, in quanto si trattava di una struttura “carente di elementi essenziali, quali tavole fermapiedi, parapetti, aste e tiranti e controventatura, di agevole e immediata rappresentazione che attribuiva all'apparato delle impalcature una parvenza di instabilità e di approssimazione”.

Per la S.C. è escluso che il committente “sia gravato da obblighi in materia antinfortunistica con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica”, ex adversonon è “esonerato da obblighi prevenzionali, di carattere non specifico, come nella ipotesi di caduta dall'alto di un operaio, da un lucernaio o da un cornicione”. Pertanto, la proprietaria dell’immobile, avrebbe dovuto “adoperarsi per la eliminazione delle fonti di rischio anche mediante i poteri inibitori nascenti dalla posizione contrattuale di cui era titolare, in tale inerzia risolvendosi la condotta colposa a lei attribuita”.

In nuce, per i Giudici di Legittimità, è configurabile in capo al proprietario una posizione di garanzia distinta ed autonoma da quella dell’appaltatore-datore di lavoro, rispetto all’osservanza delle norme di sicurezza per i lavoratori impegnati nella realizzazione dell’opera. Il proprietario, in qualità di committente dei lavori, deve sempre conformarsi alle misure generali di sicurezza atte ad eliminare le fonti di rischio per i lavoratori.

 

LA SOLA GESTIONE DI IMMOBILI NON COMPORTA L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI 

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 26384 DEL 7 NOVEMBRE 2017.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 26384 del 7 novembre 2017, ha (ri)statuito che la sola attività di gestione di immobili non implica l’iscrizione alla gestione commercianti del socio accomandatario. 

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Genova, in linea con il Tribunale di primo grado, confermava l’avviso di addebito dell’Inps a carico del socio accomandatario, relativo al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali afferenti la gestione commercianti per gli anni 2006-2010, ritenendo irrilevante il fatto che la società svolgesse unicamente l’attività di gestione degli immobili di proprietà, qualificando  invece la stessa come attività commerciale, vista anche la rilevanza dei ricavi. 

Orbene, nel caso de quo, gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso della società, hanno ribadito il consolidato orientamento secondo il quale le società di persone che si occupano unicamente della locazione di immobili di proprietà non svolgono alcuna attività commerciale e di conseguenza rilevante ai fini previdenziali ed assistenziali.

Diversa sarebbe l’ipotesi in cui l’attività di locazione si inserisse in una gestione più ampia quale l’intermediazione immobiliare.  In conclusione, la Corte ha cassato la decisione di merito con annullamento dei ruoli e delle relative cartelle.  

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.

   Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro

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Modificato: 27 Novembre 2017