7 Novembre 2022

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

IL DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE CARGIVER NON OPERA SE IL MUTAMENTO DELLA SEDE DI LAVORO DERIVA DA ESIGENZE AZIENDALI EFFETTIVE ED URGENTI, INSUSCETTIBILI DI ESSERE ALTRIMENTI SODDISFATTE.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N.25836 DEL 1^ SETTEMBRE 2022.

La Corte di Cassazione – ordinanza n°25836 del 1^ settembre 2022 – ha (ri)confermato che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare assistito non si configura come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

Nel caso de quo, la Corte d'Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio,  aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare comminato ad una lavoratrice per non essersi presentata in servizio presso la nuova sede di lavoro in conseguenza di un provvedimento di trasferimento.

In particolare, la Corte di rinvio aveva escluso, in base alle certificazioni prodotte, che la madre della lavoratrice si trovasse, già all'epoca del disposto trasferimento e a causa delle patologie da cui era affetta, in una condizione di riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel contempo, aveva accertato la sussistenza delle ragioni organizzative e produttive poste a base del trasferimento e la loro idoneità a dimostrare l'esigenza datoriale di utilizzare la ricorrente presso la nuova sede di lavoro. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice insoddisfatta, ribadendo la mancata valutazione della serietà e rilevanza (sotto lo specifico profilo della necessità di assistenza) dell'handicap sofferto dalla madre.

Orbene la Suprema Corte, dopo aver ripercorso l'intera vicenda, ha respinto il ricorso riprendendo l'orientamento già espresso con la sentenza n° 9201/2012 e valorizzandone il contenuto in relazione al diritto del lavoratore a non essere trasferito ai sensi della L. n°104 del 1992 anche quando la disabilità del familiare non sia grave avendo riguardo, quindi, alla necessità effettiva del familiare di ricevere assistenza. Tuttavia, hanno continuato gli Ermellini, l'interpretazione pone dei limiti al divieto di trasferimento, perché in presenza di imprescindibili esigenze aziendali lo spostamento della sede di lavoro non può essere rifiutato.

Nel caso in specie, hanno concluso gli Ermellini, la legittimità del licenziamento disciplinare era stata confermata, in quanto il familiare disabile non grave non versava in uno stato di limitazione che rendesse necessaria un’assistenza continuativa ed inoltre, era stata accertata la sussistenza e l'idoneità  delle ragioni organizzative e produttive datoriali poste a base del trasferimento, in quanto effettive, urgenti e insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.


SUFFICIENTE LA PRESENZA FISICA DEL LAVORATORE IN UFFICIO PER RICONOSCERE LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 27129/2022 DEL 14 SETTEMBRE 2022

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27129 del 14 settembre 2022, ha sancito che, ai fini del riconoscimento della riammissione in servizio, è sufficiente la presenza fisica in ufficio del lavoratore pubblico a nulla rilevando il rifiuto dell’amministratore di certificare il rientro dello stesso.

Nel caso in parola una dipendente del Ministero della Giustizia presentava istanza ex art. 15 del ccnl per la ricostituzione del rapporto di lavoro cessato a seguito di dimissioni rassegnate onde evitare la risoluzione del rapporto. La lavoratrice era stata collocata in aspettativa, con decorrenza 3 giungo 2009, per un periodo massimo di sei mesi, in quanto vincitrice di un concorso pubblico per assistente amministrativo presso un'azienda ospedaliera. Il giorno 1° dicembre 2009 aveva comunicato telefonicamente, e con nota inviata a mezzo fax, la sua intenzione di riprendere servizio nella data indicata dai funzionari del Ministero, ossia il 2 dicembre 2009. Il giorno seguente, dopo aver avvisato che per motivi di salute sarebbe arrivata in ritardo, si era presentata regolarmente a lavoro senza che alcun verbale di riammissione in servizio venisse redatto, stante il rifiuto dell’amministratore di certificare la presenza al lavoro della donna. Essendo rientrata al lavoro nella tarda mattinata del 2 dicembre, il giorno seguente, il 3 dicembre 2009, si era rifiutata di sottoscrivere il verbale che attestava quale data della ripresa in servizio quella del 3 dicembre e non del 2 dicembre. A quel punto aveva rassegnato le proprie dimissioni e, successivamente, proposto istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro; istanza che era stata respinta ritenendo il Ministero che il termine per la ripresa del servizio coincidesse con l’ultimo giorno di aspettativa (2 dicembre 2009) e che, pertanto, le dimissioni fossero intervenute quando già il rapporto era cessato.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, osservando che ai sensi dell’art. 7 del contratto integrativo al c.c.n.l. Ministeri 1998/2001, la dipendente avrebbe dovuto riprendere servizio l’ultimo giorno fissato per l’aspettativa e cioè il 2 dicembre 2009, affermava che nessuna norma di legge prevede la formalità della riammissione in servizio con valore costitutivo e “che a tale scopo era sufficiente la presenza della lavoratrice il giorno 2 dicembre in ufficio, non essendo ad ella imputabile la mancata sottoscrizione del verbale in tale giornata”. Secondo i Giudici, la lavoratrice non sottoscrivendo il verbale attestante la ripresa in servizio il giorno 3 dicembre, cioè dopo la scadenza del periodo di aspettativa, aveva agito correttamente in quanto ciò avrebbe determinato l’automatica risoluzione del rapporto. Di conseguenza, essendo ella già rientrata in servizio il giorno 2 dicembre, le dimissioni erano state validamente presentate con conseguente legittimità della richiesta mirata alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

Il Ministero proponeva ricorso in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 7, e 15, del contratto integrativo al c.c.n.l. Comparto Ministeri 1998/2001 del 16 febbraio 1999 ribadendo la necessità di una formale ricostituzione del rapporto dopo l'aspettativa e di una ripresa del servizio cristallizzata in un verbale con efficacia costitutiva. Gli Ermellini ribadivano che il contratto nazionale integrativo richiede che il dipendente si presenti per riprendere servizio l'ultimo giorno di aspettativa, che era stato ampiamente accertato che la lavoratrice si fosse presentata per riprendere servizio l'ultimo giorno utile (e cioè il giorno 2 dicembre 2009, coincidente con la scadenza dell'aspettativa) e che tale presenza in ufficio al fine di riprendere servizio era sufficiente ad integrare il presupposto indicato dal contratto, dovendo ritenersi che il verbale che dà atto della ripresa abbia mero valore ricognitivo della presenza, non certo valore costitutivo.

Secondo la Corte Suprema, quindi, la dipendente, rifiutando di sottoscrivere un verbale che dava atto della ripresa del servizio in coincidenza con la redazione dello stesso (e dunque tardivamente rispetto alla scadenza dell'aspettativa) e non, come invece era avvenuto, il giorno precedente, aveva agito legittimamente e, del pari correttamente, aveva conseguentemente presentato le proprie dimissioni in data 3 dicembre 2009 e richiesto la ricostituzione del rapporto.


L’AMMINISTRAZIONE FISCALE NON PUÒ DISPORRE LO STOP ALLA RIFUSIONE DEL CREDITO CHIESTA DAL CONTRIBUENTE EX ART. 38 BIS DEL DPR 633/72, ANCHE SE È IN CORSO UNA VERIFICA

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 27165 DEL 15 SETTEMBRE 2022

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.27165 del 15/09/2022, ha statuito che è illegittima la sospensione del rimborso Iva da parte dell’Amministrazione Finanziaria con la semplice motivazione “verifica in corso”, in quanto la misura cautelare può essere adottata anche in difetto delle condizioni previste dall'art. 23 del D.lgs n. 472/97, facendo riferimento all'istituto generale del fermo amministrativo, ma è necessario un provvedimento formale adeguatamente motivato che ne espliciti i presupposti.

Il caso di specie riguarda una curatela fallimentare che si era vista sospendere dall'Agenzia delle Entrate il rimborso Iva richiesto per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 38 bis del Dpr 633/72, in ragione del fatto che era in corso una verifica dell’Ufficio. L’Amministrazione Finanziaria rimarcava anche la sussistenza dei presupposti per procedere alla sospensione, richiamando il tenore della norma citata, che contempla l'adozione dell'atto cautelare in presenza della constatazione di uno dei reati previsti negli artt. 2 e 8 del D.lgs n. 74/2000 ed invocando, altresì, l'art. 23 del D.lgs n. 472/97 e l'istituto generale del cosiddetto fermo amministrativo, evidenziando al riguardo come la sospensione era giustificata dal fatto che, nelle more del giudizio, erano stati notificati alla società contribuente due avvisi di accertamento. Con l'ordinanza de qua, i Giudici di piazza Cavour, nell’accogliere le doglianze della curatela, con contestuale condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di lite liquidate in 15.000 euro, hanno osservato che il provvedimento di sospensione di cui si discute è stato emesso richiamando espressamente l'art. 38 bis citato, in forza del quale, in caso di constatazione di determinati reati tributari, l'esecuzione dei rimborsi Iva è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

In nuce, la S.C. nel ribadire che la tutela cautelare prevista, specificamente per i rimborsi Iva, dal Dpr 633/72 non esclude la possibilità per l'Ufficio di applicare gli altri istituti analoghi previsti dall'art. 23 del D.lgs n. 472/97 e dal RD n. 2440/1923, fermo restando che il ricorso alle predette misure cautelari non può cumularsi con altri strumenti similari, quale ad esempio la fideiussione, ha evidenziato che il provvedimento di sospensione, adottato in base all'art. 38 bis, indicava genericamente quale motivazione l'esistenza di una “verifica in corso”, non consentendo così di comprendere se esso si fondasse sulla sussistenza di accertamenti penali per operazioni inesistenti, oppure su altre ragioni che potessero giustificare la sospensione del rimborso, tanto più che solo nelle difese articolate durante il giudizio l'Ufficio aveva fatto riferimento agli accertamenti fiscali che avrebbero potuto giustificare il provvedimento cautelare, ancorché adeguatamente motivato.


IL REQUSITO DIMENSIONALE NON INCIDE SULLA TUTELA APPLICABILE NEL CASO DI LICENZIAMENTO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 2110 C.C.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 27334 DEL 16 SETTEMBRE 2022

La Corte di Cassazione, sentenza n° 27334 del 16 settembre 2022, ha affermato che, in caso di licenziamento, ove il Giudice di merito accerti il mancato superamento del periodo di comporto (ex art. 2110 c.c.), occorre disporre la reintegra nel posto di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza presso l’azienda, in quanto si è in presenza di un recesso adottato in violazione di una norma di legge, per cui la “pena datoriale” non può consistere in un mero risarcimento.

La vicenda trae origine dal licenziamento intimato da un’azienda con meno di 15 dipendenti per superamento del periodo di comporto disposto nei confronti di una lavoratrice risultata assente dal lavoro per malattia per un numero di giorni complessivamente superiori al periodo di comporto previsto dal CCNL applicato.

La lavoratrice, nell’impugnare il licenziamento, contestava al datore di lavoro di aver violato l’art. 2110, comma 2, c.c., per aver computato nel comporto dei giorni di assenza imputabili al solo datore di lavoro e chiedeva, quindi, la reintegrazione nel posto di lavoro. Poiché le assenze per malattia della lavoratrice risultavano effettivamente riconducibili ad un infortunio sul lavoro imputabile a responsabilità del solo datore, prima il Tribunale e poi la Corte di Appello, nel ritenere il periodo di comporto non superato, dichiaravano il licenziamento ingiustificato e riconoscevano alla lavoratrice la sola tutela risarcitoria prevista dall’art. 8, Legge 604/66 (che prevedeva alternativamente la riassunzione in servizio o il riconoscimento di un risarcimento nella misura di 6 mensilità) e ciò in ragione delle ridotte dimensioni del datore di lavoro (meno di 15 dipendenti).

Secondo la Corte di Cassazione la violazione dell’art. 2110 c.c., invece, integra una fattispecie di nullità del licenziamento espressamente tipizzata dall’art. 18, Legge 300/70, come modificato dalla Riforma Fornero.

La Suprema Corte, infatti, nel richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che “Al di là dello speciale regime sanzionatorio applicabile, il licenziamento in violazione dell’art. 2110 c.c. resta assoggettato alla disciplina generale del licenziamento nullo le cui conseguenze, per espressa previsione normativa (art. 18, comma 1, modificato dalla legge 92 del 2012) sono indifferenti al numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”.

Tuttavia, sebbene il licenziamento per superamento del periodo di comporto disposto in violazione dell’art. 2110 deve ritenersi nullo, andrà applicata non la tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, comma 1, bensì la specifica tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, Legge 300/70, stante l’espresso richiamo operato dalla norma alla fattispecie de qua.


PER I LAVORATORI AUTONOMI L’EMISSIONE DI UNA FATTURA NE PRESUPPONE IL PAGAMENTO

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 28253 del 28/09/2022

La Corte di Cassazione ha ribadito che in relazione ai redditi di lavoro autonomo quantificati ai sensi dell’art.54 del TUIR, l’emissione di una fattura ne fa presupporre il pagamento e spetta poi il contribuente fornirne la prova contraria.

Tale considerazione nasce dall’analisi del ricorso di un contribuente, che aveva emesso una fattura per prestazioni professionali per un importo di € 60.000 oltre IVA, ma sostenendo di non averne mai ricevuto il pagamento.

L’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a emettere un avviso di accertamento, nel quale contestava la mancata indicazione del reddito derivante dall’emissione di tale fattura, ma risultava soccombente all’esame dei giudici di prime cure.

Proponeva quindi ricorso l’Agenzia delle Entrate, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva le doglianze dell’Amministrazione Finanziaria, per la quale la sola emissione di una fattura da parte di un soggetto che possiede redditi di lavoro autonomo ex art.54 TUIR, ne presuppone il pagamento, così da onerare il contribuente della prova del successivo o mancato pagamento.

Adito il giudizio innanzi la Corte di Cassazione, il contribuente vede rigettata la propria istanza.

In particolare, lamenta il contribuente, la decisione della CTR si sarebbe basata su di una presunzione semplice, priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Osserva invece il collegio giudicante che “in tema di IVA, il fatto generatore dell’imposta coincide con l’espletamento della prestazione fatturata mentre l’esigibilità del tributo coincide con il pagamento (Cass. S.U. n. 8059 del 21/04/2016),” (mentre per il destinatario della fattura l’IVA è da considerare detraibile a prescindere dal pagamento), ma diverso discorso va fatto per la quantificazione del reddito imponibile, giacché per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, «i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell'art. 50 (attuale art. 54), primo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ne consegue che l'importo delle fatture emesse dal professionista nell'anno d'imposta oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, ove sia comprovato da contribuente che l'incasso è avvenuto in epoca ad esso successiva, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini IRPEF per l'anno oggetto di accertamento”.

Nel caso in esame il contribuente avrebbe quindi dovuto provare circostanze idonee a dimostrare di non aver percepito tali compensi, essendo invertito l’onere della prova a fronte della presunzione di pagamento della fattura, ma non intervenendo tale circostanza nel corso del giudizio, non resta alla Corte che rigettare l’istanza.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Edmondo Duraccio, Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 7 Novembre 2022