19 Dicembre 2016

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI NOVEMBRE 2016

E’ stato reso noto l’indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Novembre 2016. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Novembre 2016 è pari a 1,445093 e l’indice Istat è 100,00.

NEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E' ONERE DEL DATORE DI LAVORO DIMOSTRARE LA PAVENTATA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE POSTA A FONDAMENTO DELL'ATTO DI RECESSO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24803 DEL 5 DICEMBRE 2016

La Corte di Cassazione, sentenza n° 24803 del 5 dicembre 2016, ha nuovamente statuito che, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a dar prova della riorganizzazione aziendale posta a fondamento dell'atto di recesso dimostrando la sussistenza della (paventata) soppressione stabile del reparto produttivo.

Nel caso in disamina, un dipendente di un centro di riabilitazione veniva licenziato per la chiusura del reparto di fisiokinesiterapia a seguito dei mancati pagamenti da parte della ASL competente.

Il prestatore adiva la Magistratura trovando pieno soddisfo alle proprie richieste sia in I° grado che in appello.

Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare in toto il decisum dei gradi di merito, hanno evidenziato che è esclusivo onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle motivazioni organizzative poste a fondamento dell'atto unilaterale di recesso. A tal fine è necessario accertare che la soppressione del reparto produttivo sia stabile e duratura e che sia impossibile adibire il prestatore ad altra attività lavorativa.

Pertanto, atteso che nel caso de quo il datore di lavoro non aveva fornito prova chiara ed esaustiva della chiusura definitiva del reparto di fisiokinesiterapia, e considerando (anche) che la regione Campania aveva annullato il blocco dei pagamenti solo 15 giorni dopo il licenziamento del prestatore, consentendo all'azienda di fronteggiare le proprie necessità finanziarie, i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso evidenziando che, nel corso del procedimento istruttorio, non era stata provata, come già esternato nel deliberato di prime cure, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE CHE ASSISTE UN FAMILIARE CON DISABILITA' NON GRAVE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 25379 DEL 12 DICEMBRE 2016

La Corte di Cassazione, sentenza n° 25379 del 12 dicembre 2016, ha statuito che, il diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a non essere trasferito decade solo per esigenze aziendali effettive ed urgenti.

Nel caso in specie, la Corte d'Appello di Roma, riconfermando la sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda proposta da una lavoratrice tesa all'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato a seguito del rifiuto al trasferimento ad altra sede lavorativa. In particolare, la dipendente aveva dedotto che il disposto trasferimento era illegittimo posto che doveva assistere un familiare con handicap grave. Invero, la Corte territoriale aveva eccepito che sul punto non esisteva una valida documentazione che attestasse la paventata situazione di grave handicap del familiare da assistere. 

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice.

Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso ed ha chiarito che la doglianza avanzata investe la corretta interpretazione dell'art. 33, comma 5, legge n° 104/1992 che stabilisce: "Il lavoratore (dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede". All'uopo, la giurisprudenza ha affermato il principio secondo il quale la norma in questione deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati, ovvero nel più ampio contesto della Costituzione Italiana (art. 3), della Carta di Nizza (art. 26) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili; ne consegue, hanno concluso gli Ermellini, che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

L’ESISTENZA DI UNA PLUSVALENZA NELLA VENDITA DI UN IMMOBILE NON PUO’ ESSERE PRESUNTA SULLA BASE DEL VALORE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 24857 DEL 5 NOVEMBRE 2016

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 24857 del 5 dicembre 2016, ha statuito che, per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggiore corrispettivo non può essere presunta solo sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro ovvero delle imposte ipotecaria e catastale, così come previsto dall’art.5, c. 3 del D.Lgs n.147/2015.

Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour, a seguito di ius superveniens, hanno accolto in toto il ricorso promosso da un contribuente contro la decisione con cui i Giudici Territoriali avevano ritenuto legittimo un accertamento emesso a suo carico dall’Agenzia delle Entrate, per una maggiore Irpef a tassazione separata ritenuta dovuta per effetto di una presunta plusvalenza realizzata con la cessione di alcuni terreni. Le doglianze del ricorrente evidenziavano come l’accertamento de quo fosse fondato esclusivamente sul valore determinato, ai fini dell’imposta di registro, con altra sentenza di appello, non definitiva, trascurando una serie di elementi probatori presentati dallo stesso contribuente.

In nuce, per la S.C., le disposizioni del D.Lgs n.147/2015 sono da ritenersi applicabili anche ai giudizi in corso, atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore. Infatti, occorre considerare che il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative, per come anche più volte affermato dalla Corte Costituzionale.

DIRITTO DI CRITICA LEGITTIMO SE NON ECCEDE I LIMITI DELLA VERITA’ OGGETTIVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 24260 DEL 24 NOVEMBRE 2016

La Corte di Cassazione, sentenza n° 24260 del 29 novembre 2016, ha statuito che la condotta posta in essere dal dipendente, che attribuisce al datore di lavoro e ai suoi dirigenti comportamenti illeciti e/o non corretti, legittima il licenziamento, in quanto si configura un inadempimento dell’obbligo di fedeltà e fa venir meno il vincolo fiduciario permanente alla base del rapporto di lavoro

Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour, respingendo in toto il ricorso di un lavoratore licenziato, poiché, nel corso di una riunione sindacale, dinanzi ad una vasta platea di persone, aveva pronunciato frasi lesive dell’onore e del decoro del datore di lavoro, reo di aver organizzato corsi fantasma, oltre ad imputare ai dirigenti di assumere nell'Ente i propri figli.

Non ha sortito alcun effetto la censura del lavoratore ricorrente di non essere stato ammesso, in fase di merito, a dimostrare la veridicità di quanto asserito, essendogli stata negata l’istanza d’ordine di esibizione dei registri dei corsi in parola.

Gli Ermellini hanno, infatti, confermato come, se anche il lavoratore avesse offerto la prova in relazione alle circostanze affermate, ciò non avrebbe tolto rilevanza alla gravità dell’accusa rivolta al datore di organizzare corsi fantasma, per tali dovendosi ritenere solo quelli del tutto inesistenti nella realtà e, in ogni caso, il rigetto da parte dei Giudici di Merito di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire in giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte, non è assolutamente sindacabile in cassazione, in quanto la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale di tali Giudici e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione.

In nuce, la S.C., con la sentenza de qua, ha ribadito il principio secondo cui, l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, che non si contenga entro i limiti del rispetto della verità oggettiva e si traduca in una condotta lesiva del decoro dell’impresa, costituisce violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 C.C. ed è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro.

LA IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE VA VERIFICATA IN CONCRETO TENENDO PRESENTE LA ORGANIZZAZIONE DATORIALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 25274 DEL 9 DICEMBRE 2016

La Corte di Cassazione, sentenza n° 25274 del 9 dicembre 2016, ha ribadito il consolidato orientamento in materia, secondo cui la contestazione dei fatti emessa a distanza di tempo non lede il principio di immediatezza in presenza di organizzazioni aziendali complesse.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, dichiarava legittimo il provvedimento di sospensione di due giorni comminato ad un lavoratore per numerose e differenti irregolarità.

Tali fatti, avvenuti nel corso degli anni 2005 e 2006, venivano contestati in data 4 aprile 2007 a breve tempo dalla conclusione delle procedure interne di verifica.

Nel caso de quo, gli Ermellini, hanno ritenuto corretto il ragionamento logico giuridico dei Giudici di Merito, in quanto il principio di immediatezza va inteso in senso lato.

Difatti, il lasso di tempo intercorso, calato nella concreta fattispecie, giustiifica il tempo trascorso prima del provvedimento disciplinare data la complessità dell'organizzazione aziendale.

Carissimi Colleghi, con questo numero si conclude il nostro impegno istituzionale per l’anno 2016. Vi auguriamo buone festività ed un proficuo 2017.

Arrivederci con il n. 1/2017 della rubrica “Formare…Informando” per il giorno 09.01.2017

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.

Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro

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Modificato: 19 Dicembre 2016