14 Novembre 2022

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

INAPPLICABILITA’ DEL DOPPIO TERMINE DI DECADENZA NEI CASI DI ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO IN CAPO AL PRESUNTO COMMITTENTE IN ASSENZA DI UN ATTO CHE NEGHI LA TITOLARITA’ DATORIALE

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22168 DEL 13 LUGLIO 2022

La Corte di Cassazione, sentenza n° 22168 del 13 luglio 2022, ha ribadito l’inapplicabilità del doppio termine di decadenza dell’impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 32, comma 4, lett. d), Legge 183/2010, all’azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – atta ad ottenere, in base alla dichiarata illiceità dell’appalto, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso.

La controversia in argomento trae origine dalla domanda di accertamento dell’instaurazione del rapporto di lavoro con la società che ne aveva utilizzato le prestazioni dal 2005 al 2014 in ragione di una pluralità di contratti di lavoro intercorsi formalmente con svariate ditte appaltatrici. La Corte di Appello respingeva le pretese del lavoratore per il decorso infruttuoso del doppio termine di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), Legge 183/2010.

Al contrario, i Giudici di Piazza Cavour hanno propeso per il ricorrente, dichiarando fondata la tesi secondo cui la decadenza de qua sarebbe stata applicata ad una ipotesi non prevista dalla disciplina richiamata. Difatti, svariate sono state le sentenze che hanno trattato la materia del contendere profilando diverse ipotesi.

Secondo gli orientamenti di questa giurisprudenza, nei casi di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, è necessario che vi sia un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso datoriale per rendere operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di sessanta giorni e il successivo termine di centottanta per il deposito del ricorso in Tribunale. Stesso discorso vale per le richieste di accertamento dei rapporti di lavoro ormai risolti in capo al committente (effettivo datore), in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso.

La ratio sottesa all’interpretazione rigorosa dell’art. 32, comma 4, lett. d) e alla conseguente compressione del perimetro di applicazione del doppio termine di decadenza deve essere ricondotta ad una maggiore tutela del lavoratore, il cui esercizio dell’azione giudiziaria subisce una limitazione temporale di non poco conto (Cass 40652/2021).


I LAVORATORI LICENZIATI DAL CURATORE FALLIMENTARE HANNO DIRITTO ALL’INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 28043/2022 DEL 29 SETTEMBRE 2022

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28043 del 29 settembre 2022, ha sancito che nel caso in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, il curatore cessi i rapporti di lavoro si configura l’esercizio di una facoltà sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, tra cui l’obbligo del preavviso. In caso di inosservanza, i lavoratori possono insinuarsi nel passivo fallimentare anche per la relativa indennità.

Nel caso in parola alcuni lavoratori di una società per azioni ammessi allo stato passivo del fallimento per i crediti da lavoro, proponevano opposizione allo stesso atteso che erano stati esclusi i crediti per l’indennità sostitutiva del mancato preavviso. Il Tribunale ordinario rigettava la domanda ritenendo che tale diritto indennitario non potesse configurarsi non essendo il fallimento un evento volontario, né illecito. Secondo i Giudici di prime cure, dunque, non sarebbe configurabile un diritto risarcitorio, nemmeno in considerazione della scelta del curatore fallimentare di procedere con lo scioglimento del rapporto di lavoro.

I lavoratori ricorrevano in Cassazione deducendo violazione dell’art. 72 L. Fall e degli artt. 2118 e 2119 c.c. atteso che la dichiarazione di fallimento non costituisce giusta causa di recesso e che il curatore fallimentare aveva proceduto ad un licenziamento collettivo, istituto che prevede l'obbligo di rispetto del termine di preavviso. Contestavano, inoltre, la natura risarcitoria dell'indennità di preavviso, affermandone la natura indennitaria e, quindi, retributiva. La Corte Suprema ricordava che i rapporti di lavoro ancora in corso alla data di dichiarazione di fallimento, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, “entrano in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione prevista dall'art. 72 l. fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni (Cass. civ. n. 7473/12; Cass. civ. n. 13693/18)”. I Giudici ribadivano, inoltre, che la dichiarazione di fallimento non integra una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Il curatore infatti, a tutela della soddisfazione delle ragioni dei creditori, ha a disposizione un arco di tempo per decidere se optare per il subentro nei rapporti di lavoro, assumendo tutti gli obblighi dell'imprenditore fallito, oppure per la cessazione dei contratti. Nel caso in cui il curatore, come nel caso di specie, opti per lo scioglimento dei rapporti l'effetto di tale scelta non è generato dalla dichiarazione di fallimento, bensì dall'esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi (Cass. n. 522/2018; Cass. n. 14503/2019). Difatti “in tema di licenziamenti collettivi, la disciplina prevista dalla legge 223/1991 ha una portata generale ed obbligatoria, anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell'attività aziendale, e, nelle condizioni normativamente previste, si intenda procedere ai licenziamenti: ciò che, pertanto, comporta anche l'obbligo di rispetto del termine di preavviso”. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di preavviso, i lavoratori hanno dunque diritto all'indennità sostitutiva.

Per questi motivi, la Corte accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e con decisione nel merito ammetteva i lavoratori ricorrenti allo stato passivo del Fallimento in via privilegiata ex art. 2751-bis per gli ulteriori crediti spettanti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.


IL DIRITTO ALLA DIFESA DEL LAVORATORE PREVALE SU QUELLO DELLA PRIVACY

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 28398 DEL 29 SETTEMBRE 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28398 del 29 settembre 2022, ha statuito che il diritto alla difesa è superiore al diritto alla privacy e, pertanto, il lavoratore può registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda senza il consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati serve a precostituirsi un mezzo di prova, ma l'utilizzo del file non deve andare oltre le finalità della tesi difensiva e, dunque, le necessità del legittimo esercizio di un diritto.

Nel caso di specie, i Giudici di piazza Cavour, hanno bocciato le doglianze di una società contro la decisione che l'ha condannata a reintegrare e risarcire una lavoratrice, evidenziando il carattere ritorsivo del licenziamento e il fatto che tale circostanza si stata provata dalle conversazioni registrate “in modo abusivo” dall'interessata. Il diritto di difesa, infatti, non è limitato alla sola sede processuale ma si estende a tutte le attività dirette ad acquisire elementi di prova utilizzabili in giudizio, anche prima che la controversia sia instaurata in modo formale con la citazione o il ricorso.

Con la sentenza de qua, gli ermellini hanno ribadito che il lavoratore può produrre in giudizio l'audio della sua conversazione col collega che ha registrato di nascosto anche senza il consenso dell'interlocutore, in quanto è lo stesso art. 24 del Codice Privacy a consentirlo, a condizione che il trattamento dei dati abbia la sola finalità difensiva e duri il tempo strettamente necessario. La produzione in giudizio della chiacchierata in ufficio è coperta dall'efficacia scriminante dall'articolo 51 Cp, che ha portata generale nell'ordinamento e non risulta limitata all'ambito penalistico.

In nuce, per la S.C., deve essere sempre auspicabile un equilibrato bilanciamento tra la garanzia prevista per la riservatezza delle comunicazioni e il diritto di difesa, considerata anche la difficoltà per il lavoratore dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento.


L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO PUO’ BASARSI SU UN SOLO ELEMENTO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 28557 del 03/10/2022

In tema di accertamento induttivo, l’Amministrazione Finanziaria può tenere conto di un solo elemento che mostri i caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione rimettendo alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Sicilia la decisione vertente su di un’impugnazione di un accertamento induttivo ex art.39 e 42 del DPR 600/1973.

In particolare, ad una società esercente attività di ristorazione e di commercio itinerante ed alla sua compagine societaria, era stato notificato un accertamento induttivo che aveva evidenziato un maggior reddito derivante dal confronto tra il prezzo di acquisto di alcune merci e dei prezzi praticati. Resistevano i contribuenti, lamentando che l’intero procedimento si basasse su di una ricostruzione solo parziale dell’attività esercitata.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva deciso per il rigetto dei ricorsi della società e della compagine sociale, mentre i giudici di appello avevano accolto le doglianze dei contribuenti, considerando l’atto impositivo carente in quanto, secondo la CTR, “per presumere l'esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti”, mentre invece l’Amministrazione Finanziaria “ aveva fondato i propri accertamenti sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita in relazione ad alcuni soltanto dei beni commercializzati dalla società, anziché su un inventario generale delle merci, ed aveva fatto ricorso al cd. sistema della media semplice anziché a quello della media ponderata”.

Riteneva quindi la CTR che l’accertamento induttivo ex art. 39 e 42 DPR 600/1973 avesse bisogno di maggiori indizi per poter soddisfare i caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Propone quindi ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, a cui aderisce la Corte di Cassazione secondo cui “questa Corte ha affermato che quando, come nella specie, il rilievo dell’incongruità dei ricavi dichiarati sia innescato dal rilievo di uno scostamento rispetto agli studi di settore applicabili all’attività esercitata dal contribuente, l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti dallo studio generale di settore, e può procedere alla ricostruzione del reddito mediante accertamento indiretto anche sulla sola base di alcuni elementi sintomatici (v. Cass. n. 33340/2019; Cass. n. 16430/2011)”.


GLI INTERESSI DI MORA CONSEGUENTI AL RITARDATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI NON SONO DEDUCIBILI NON TROVANDO FONTE NELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N.28740 DEL 4 OTTOBRE 2022.

La Corte di Cassazione – ordinanza n°28740 del 4 ottobre 2022 – ha confermato la indeducibilità degli interessi di mora conseguenti al ritardato pagamento dei tributi trattandosi di fattispecie che si pone in termini di accessorietà rispetto alla obbligazione principale costituita dalla sanzione irrogata.

Nel caso de quo, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una Srl un avviso di accertamento con il quale aveva contestato la non deducibilità di costi in quanto relativi ad operazioni inesistenti, nonché la non deducibilità di interessi di mora su ritardato pagamento delle imposte.

Soccombente in entrambi i gradi del giudizio presso la CTP e la CTR del Lazio, il contribuente ha adito la Suprema Corte evidenziando, sul secondo punto di accertamento, che ai fini della deducibilità degli interessi non rileva la circostanza se gli stessi siano o meno accessori al tributo da cui derivano, essendo comunque inequivocabile la loro natura di interessi inerenti.

Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso evidenziando, preliminarmente, il contenuto dell’art. 109, comma 5 del Tuir secondo cui: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

Dalla lettura della disposizione dovrebbe perciò ritenersi sussistente il diritto alla deducibilità tout court degli interessi passivi. Invero, hanno precisato gli Ermellini, sebbene gli interessi passivi sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo, occorre sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile. Tali considerazioni non possono condurre a ritenere che la previsione normativa in esame, così come interpretata, implichi che siano sempre deducibili anche gli interessi moratori che devono essere corrisposti dal contribuente in caso di ritardato pagamento del tributo.

Pertanto, hanno concluso gli Ermellini facendo altresì riferimento alle numerose sentenze sul caso, non può ragionarsi in termini di deducibilità degli interessi moratori conseguenti al mancato pagamento delle imposte in quanto essi si pongono quale conseguenza alla violazione della specifica previsione normativa che impone al soggetto obbligato di provvedere al pagamento dei tributi nelle scadenze previste.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Edmondo Duraccio, Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 14 Novembre 2022