2 Dicembre 2019

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

 

LEGITTIME LE RIPRESE FOTOGRAFICHE EFFETTUATE DALLA COLF IN CASA DEL DATORE DI LAVORO PRODOTTE IN SEDE GIUDIZIALE PER GIUSTIFICARE IL RAPPORTO DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA N. 46158 DEL 13 NOVEMBRE 2019.

La Corte di Cassazione – V Sezione Penale, sentenza n° 46158 del 13 novembre 2019, ha ritenuto legittimo il comportamento tenuto da una lavoratrice domestica in relazione alle riprese fotografiche effettuate all'interno dell'abitazione ove svolgeva la propria opera, poi prodotte in sede di giudizio per dar prova del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte lesa e la stessa.

Nel caso de quo, la collaboratrice domestica era stata condannata con sentenza del Tribunale di Torino, confermata in sede di appello,  alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in relazione al reato di cui all'art. 615 bis c.p. (id: "Interferenze illecite nella vita privata") che recita, al comma 1: "Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente  notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

L'imputata, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affermando che la riservatezza domiciliare, bene giuridico in considerazione del quale è stato introdotto il reato in questione, non è lesa, ove le riproduzioni fotografiche siano limitate ad una mera raffigurazione spaziale, operata, peraltro, dall'esponente, pienamente autorizzata ad accedere ad ogni parte del domicilio protetto. 

Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso confermando  la giurisprudenza di legittimità più recente, secondo la quale,  non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, in un'abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata, in quanto l'interferenza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l'intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso.

Il reato in questione, hanno continuato gli Ermellini, si realizza mediante condotta di un soggetto che carpisca immagini relativi a luoghi di privata dimora in cui il medesimo non sia ammesso, il che costituisce all'evidenza, la realizzazione di un atto di interferenza nell'ambito privato altrui.

Poste tali premesse, hanno concluso gli Ermellini, nel caso di specie ricorrono le condizioni per un proscioglimento ampio, perché il fatto non sussiste. Nella fattispecie è indubbio che la ricorrente fosse autorizzata ad accedere nel luogo di abitazione della parte lesa; altro dato pacifico è rappresentato dalla produzione delle immagini, relative agli ambienti interni e al mobilio ivi presente, nel corso del giudizio, avente ad oggetto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la prevenuta e la parte lesa. Ne consegue, acclarata la legittima presenza della collaboratrice nei luoghi di privata dimora nonché la mancanza di un disvalore obiettivo, non essendo state riprese scene della vita privata, ma solo gli ambienti e i loro arredi.

 

L'ORDINE DI REINTEGRA A SEGUITO DI INVALIDITA' DEL LICENZIAMENTO, SE NON REALIZZATO, NON COMPORTA LA PERDITA DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 28295 DEL 4 NOVEMBRE 2019.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 28295 del 4 novembre 2019, ha statuito che l'unico elemento che può rendere indebita l'erogazione del trattamento di disoccupazione è l'effettiva attuazione della reintegra a seguito di invalidità del licenziamento.

Nel caso de quo, il Tribunale di Ascoli Piceno, nel dichiarare la nullità della clausola di apposizione del termine di un contratto di lavoro, disponeva la conversione a tempo indeterminato del rapporto ex tunc e la conseguente prosecuzione senza soluzione di continuità del medesimo rapporto, con condanna della società datrice al pagamento delle retribuzioni a far data dalla costituzione in mora.

Successivamente, il dipendente in questione, stipulava una transazione con la società nella quale, a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in pari data, la società si impegnava a regolarizzare la sua posizione previdenziale ed a pagare una somma a definizione della controversia.

L'Inps a seguito dell'avvenuta regolarizzazione contributiva per l'intero periodo lavorativo, contestava la natura indebita della somma percepita dal lavoratore a titolo di indennità di disoccupazione e ne chiedeva la restituzione; pertanto, il lavoratore adiva il Tribunale al fine di ottenere l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria dell'Inps. Il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi, accoglievano le doglianze del dipendente ritenendo dovuto il trattamento di disoccupazione.

In particolare, la Corte argomentava che nel periodo di riferimento il lavoratore non era mai stato reintegrato nel posto di lavoro e neppure aveva ricevuto spettanze retributive, ricevendo soltanto l'importo stabilito in transazione a titolo di danno non patrimoniale, sicché sussistevano i requisiti per la richiesta disoccupazione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Inps sostenendo che la sussistenza di un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per lo stesso periodo, avrebbe escluso lo stato di disoccupazione.

Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, evidenziando che l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ex D.Lgs. n°181/2000, art.1, comma 1, lett. c), applicabile ratione temporis, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore. La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 Cost..

E' stato altresì chiarito (Cfr. Cass. 11.06.1998, n°5850), hanno argomentato gli Ermellini, che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione "non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo", mentre "l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento". Solo "una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione" le indennità di disoccupazione "potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti".

Nel caso in specie, hanno concluso gli Ermellini, alla sentenza che disponeva la reintegra, non è stata data effettiva attuazione; all'esito della scadenza del termine contrattuale, infatti, si è determinata in ogni caso una situazione di disoccupazione del lavoratore, non ostandovi il fatto che sia successivamente intervenuta tra le parti una transazione prevedente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la regolarizzazione previdenziale e l'erogazione di un importo a titolo di danno non patrimoniale.

 

IL PROFESSIONISTA INSERITO IN UNO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO È TENUTO A VERSARE L’IRAP PER LO SVOLGIMENTO DI UN’ALTRA ATTIVITÀ.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 24549 DEL 2 OTTOBRE 2019

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 24549 del 2 ottobre 2019, ha statuito che in tema di Irap, il professionista inserito in un’associazione professionale, che esercita anche una distinta e separata attività, è tenuto al pagamento del tributo salvo che dimostri che l’attività oggetto di contestazione non rientri tra quelle svolte in forma associata.

Nel caso in specie, la controversia sottoposta al vaglio di legittimità nasceva a seguito dell’impugnazione del silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP presentata da uno studio associato relativamente ai compensi percepiti dal professionista-socio per l’attività svolta in proprio di amministratore delegato di una società.

Contro il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria lo studio prontamente ricorreva alla giustizia tributaria. Il ricorso della società veniva accolto dalla CTP, mentre la CTR ribaltava il giudizio.

In particolare il Giudice di secondo grado, dopo aver considerato che le prestazioni del professionista erano state fatturate dallo Studio Associato, ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito idonea prova della sussistenza dei requisiti per l’esenzione dall’IRAP ossia la dimostrazione di non aver fruito dei benefici recati dall’organizzazione dello studio associato, cioè che l’attività svolta non rientrasse tra quelle espletate in forma associata.

Contro la predetta decisione, lo studio associato presentava ricorso per Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546/1997, articoli 2 e 3, per contrasto con il principio di diritto secondo cui il libero professionista non è soggetto a Irap per la parte di ricavo netto derivante dall’attività professionale svolta senza avvalersi di un’autonoma organizzazione.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza de qua, hanno ritenuto infondato il motivo e hanno rigettato il ricorso, ribadendo hanno affermato i seguenti principi di diritto:

  • in tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa” (Cass. n. 18920/2016);
  • in tema d'IRAP, “il professionista, qualora sia inserito in un'associazione professionale, sebbene eserciti anche una distinta e separata attività, diversa da quella svolta in forma associata (nella specie, amministratore di società), al fine di sottrarsi all'applicazione del tributo è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall'adesione alla detta associazione (Cass. n. 24088/2016; n. 766/2019).

Pertanto, hanno osservato gli Ermellini, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei suddetti principi ritenendo che fosse onere del contribuente, che chiedeva il rimborso di quanto versato a titolo di IRAP per l’attività di amministratore delegato di una società fiduciaria, dimostrare che tale attività non rientrasse tra quelle svolte in forma associata; prova che non è stata, tuttavia, fornita, per cui la sentenza impugnata è stata confermata con compensazione delle spese tra le parti.

 

IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ SANZIONARE PIÙ VOLTE IL LAVORATORE PER UNA STESSA CONDOTTA CONSIDERATA DIVERSAMENTE, MA PUÒ SOLAMENTE TENER CONTO DELLE SANZIONI EVENTUALMENTE APPLICATE, ENTRO IL BIENNIO, AI FINI DELLA RECIDIVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 28927 DELL’8 NOVEMBRE 2019.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 28927 dell’8 novembre 2019, ha statuito sulla validità ed attualità del principio del ne bis in idem, affermando che una volta esercitato il potere disciplinare con riferimento ad un determinato fatto contestato, su quel medesimo fatto – ancorché intervenga una differente valutazione dello stesso –  non può esercitare nuovamente il proprio potere disciplinare.

Di seguito i fatti.

Un dipendente dell’Inps veniva licenziato a seguito di numerose irregolarità nella lavorazione di alcune pratiche, in particolare, in violazione degli artt. 7 e 9 della l. n. 274/1991, “per aver proceduto al calcolo degli oneri prendendo a riferimento la data apposta manualmente sulla domanda senza protocollo o timbro di ricevimento e quindi priva di data certa”

La Corte di Appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, dichiarava legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato dall’INPS precisando che “qualora il lavoratore si fosse trovato a lavorare pratiche arretrate avrebbe dovuto trattarle in ragione dei dati in suo possesso a quella data, e non, invece, facendo riferimento ad un momento arbitrariamente individuato e antecedente, anche in ragione dell'ordinaria diligenza.

La Corte territoriale precisava altresì che non vi era violazione del principio del ne bis in idem, in quanto i fatti contestati erano sì coevi a quelli oggetto di un precedente procedimento disciplinare, ma da essi distinti.

Su tale ultimo punto, in particolare, il lavoratore ricorreva per la cassazione della sentenza. Invero, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso ribadendo, con riferimento al principio del ne bis in idem, che esso si rinviene qualora il datore di lavoro abbia esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti […] non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti […] il detto potere ormai consumato anche sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica [….]”.

Tale pacifico principio tuttavia, precisa la Cassazione, si riferisce solo a contestazioni riferite a “la stessa condotta” e non alle fattispecie in cui “le condotte oggetto della sanzione disciplinare conservativa e di quella espulsiva sono diverse riguardando irregolarità analoghe ma effettuate nello svolgimento di distinte pratiche sia pure coeve”.

La violazione del suddetto principio richiede che la contestazione disciplinare e la sanzione siano irrogate per la stessa condotta (Cass. 23 ottobre 2018 n. 26815).

 

L’INERZIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NON E’ OSTATIVA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE 

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 29423 DEL 13 NOVEMBRE 2019.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 29423 del 13 novembre 2019, ha statuito che è legittimo stipulare un contratto di lavoro intermittente, sulla base dell’elenco previsto dal R.D. n. 2657/1923, in assenza di disciplina da parte della contrattazione collettiva.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di accertamento dell'illegittimità del contratto di lavoro intermittente stipulato nel 2011 e la relativa reintegra nel posto di lavoro stabilita dal Giudice delle prime cure. Il convincimento della Corte si fondava sul fatto che il contratto di lavoro era stato stipulato in base alle esigenze individuate, in via sostitutiva della contrattazione collettiva, dal Ministero del Lavoro con il D.M. 23 ottobre 2004, n. 459, il quale faceva riferimento alla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 espressamente richiamate nel contratto individuale.

Orbene, nel caso de quo, gli Ermellini,  in linea con il ragionamento logico giuridico della Corte d’Appello, hanno precisato che la possibilità per la contrattazione collettiva di impedire del tutto l’utilizzazione del contratto di lavoro intermittente risulta smentito dalla contestuale previsione nell'ambito dell'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 276/2003, ratione temporis vigente, in cui si stabiliva un potere di intervento sostitutivo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi con apposito decreto trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

I Giudici di Piazza Cavour hanno, pertanto, chiarito che detta disposizione denota in modo inequivocabile la volontà del legislatore di garantire l'operatività dell’istituto, a prescindere dal comportamento inerte o contrario delle parti collettive.

  Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO
 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono, Attilio Pellecchia e Fabio Triunfo.

   Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro.

Condividi:

Modificato: 2 Dicembre 2019