29 Novembre 2021

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

 

Oggi parliamo di………….

 

LE ANTICIPAZIONI OTTENUTE DALLA BANCA CON ESIBIZIONE DI FALSE FATTURE ATTIVE NON COSTITUISCONO REDDITO TASSABILE.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 26914 DEL 5 OTTOBRE 2021.

La Corte di Cassazione – ordinanza n° 26914 del 5 ottobre 2021 – ha statuito, in tema di anticipazioni bancarie e falsa fatturazione, che la redazione di fatture fittizie costituisce fatto fiscalmente irrilevante se le stesse non risultano inviate e contabilizzate.

Nel caso de quo, nella controversia originata dall'impugnazione da parte della Curatela del fallimento di una S.p.A. di quattro avvisi di accertamento, relativi a IRES e IRAP, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria rigettava l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi introduttivi. In particolare, il Giudice di appello, nel condividere integralmente la sentenza di primo grado, rilevava che era legittimo l'operato dell'ufficio che aveva recuperato a tassazione proventi considerati illeciti riferiti ad anticipi ottenuti da istituti bancari tramite la presentazione di falsa documentazione ed inoltre perché i suddetti fondi non erano mai stati restituiti.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Curatela del fallimento, eccependo l'errore nel giudicare da parte della CTR circa la vera natura delle anticipazioni bancarie, geneticamente fonte di obbligo di restituzione.

Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso evidenziando che la CTR aveva erroneamente ritenuto legittimo il recupero a tassazione di proventi, considerati illeciti in quanto risultanti da anticipi ottenuti da istituti bancari tramite la presentazione di falsa documentazione, in quanto non aveva tenuto conto della natura stessa dell'anticipazione bancaria. 

Come noto, hanno esplicitato gli Ermellini, l'anticipazione bancaria in conto fatture è una tipologia di finanziamento a breve termine, tramite il quale l'imprenditore può ottenere liquidità da parte di un istituto di credito, cedendo i crediti commerciali vantati verso altre aziende sulla base di fatture con scadenza futura. In particolare, a seconda del tipo di anticipazione concordata, la banca otterrà il ristoro delle somme anticipate o tramite riscossione alla scadenza della fattura dal terzo debitore o dal correntista beneficiario dell'anticipazione. In entrambi i casi, il beneficiario dell'anticipazione, al momento dell'erogazione dell'anticipazione, trae il solo vantaggio di una disponibilità anticipata della somma, ma nessun reddito. Egualmente erroneo appare l'assunto svolto dalla C.T.R. secondo cui tali rimesse non erano state restituite. Nello svolgere tale argomentazione, il Giudice di appello non ha correttamente valutato che tale restituzione era stata impedita dalla sottoposizione della Società alla procedura fallimentare che determina lo spossessamento del fallito e la tempestiva insinuazione delle banche anticipatarie allo stato passivo fallimentare.

Da ultimo, hanno concluso gli Ermellini, va, ancora rilevato, per consolidata giurisprudenza, che la mera redazione di fatture fittizie costituisce fatto fiscalmente irrilevante non potendo costituire alcun danno per l'Erario. Le stesse fatture, in quanto neppure inviate ai clienti fittiziamente indicati, non essendo state contabilizzate dai destinatari apparenti, non sono state, conseguentemente, imputate a costo.

 

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DELLA DIPENDENTE CHE RIFIUTA DI TORNARE IN SERVIZIO PRESSO UNA SEDE DIVERSA E NON GRADITA.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 28923 DEL 19 OTTOBRE 2021

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 28923 del 19 ottobre 2021 ha ritenuto illegittimo il licenziamento di una dispendente che, assegnata ad una nuova sede non gradita, non riprendeva il lavoro.

Nel caso in trattazione, infatti, una lavoratrice delle Poste Italiane agiva per veder riconosciuta l’illegittimità del termine apposto al suo contratto di lavoro. I giudici confermavano tale illegittimità e la lavoratrice reintegrata, per mancanza di posti disponibili nella sede di provenienza, veniva assegnata a una sede differente, a lei non gradita, da quella in cui era stata inquadrata durante il rapporto a tempo determinato. A seguito di ciò la dipendente, eccependo l'inadempimento della società ex art. 1460 c.c., dopo aver contestato la legittimità del trasferimento ed offerto la disponibilità a riprendere l'attività presso l'ufficio di provenienza, decideva di non presentarsi nel nuovo ufficio. L’azienda procedeva a licenziarla e lei, a sua volta, impugnava il provvedimento.

Sia i Giudici di primo che di secondo grado ritenevano illegittimo il licenziamento deciso dall’azienda in quanto era da escludersi l’applicabilità del “recesso in caso di assenza arbitraria del lavoratore”, atteso che la dipendente, con due missive ad hoc, aveva informato il datore di lavoro della ragione del rifiuto di prendere servizio nel nuovo ufficio ed aveva offerto la propria disponibilità a riprendere il lavoro presso l’ufficio di provenienza. I Giudici evidenziavano, inoltre, che in un altro giudizio, l’assegnazione alla nuova sede era stata dichiarata illegittima e che la condotta tenuta dalla dipendente non presentava quei tratti di antigiuridicità necessari per giustificare il recesso datoriale che richiede, invece, «l’arbitrarietà delle assenze».

Per la cassazione di tale sentenza la società datoriale proponeva ricorso lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, nonché degli artt. 1362, 1460 e 2094 in relazione all'interpretazione dell'art. 54 del CCNL di settore, avendo la lavoratrice giustificato le assenze per ragioni di malattia e non come reazione al trasferimento subito.

La Suprema Corte ribadiva che in caso di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, il ripristino della posizione di lavoro del dipendente doveva avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intendesse disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva per ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il rifiuto della dipendente di accettare il trasferimento in una sede diversa da quella originaria, in assenza di ragioni obiettive che sorreggano detto provvedimento, costituiva una condotta legittima, la lavoratrice, inoltre, non si era  limitata ad inviare certificati di malattia per giustificare l’assenza nel posto di destinazione assegnato ma aveva contestato, sin dal principio e con due missive, la validità dell’atto di trasferimento ed ha offerto la propria prestazione di lavoro presso la sede di provenienza. In conclusione, a fronte di una condotta illegittima del datore di lavoro che aveva assegnato alla lavoratrice una sede di lavoro errata era da escludersi l’arbitrarietà delle assenze della lavoratrice e risultava corretta, quindi, la valutazione compiuta in appello secondo la quale “l’inadempimento della società si palesa più grave rispetto al rifiuto della lavoratrice di prendere servizio nella nuova sede” avendo la lavoratrice “adottato, in concreto, un comportamento improntato a buonafede, segnalando formalmente e tempestivamente l’illegittimità del trasferimento”

Anche i Giudici di terzo grado, dunque, ritenevano illegittimo il licenziamento e sancivano il diritto della lavoratrice a conservare il posto e a rientrare in servizio nella sede a lei assegnata in origine.

 

LA CESSIONE DI QUOTE SOCIALI PRECEDUTA DAL CONFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA NON È UNA CESSIONE D’AZIENDA.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N.31001 DEL 2 NOVEMBRE 2021

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31001 del 2 novembre 2021, ha statuito che ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione deve avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extra-testuali. Infatti, il legislatore in materia, ha voluto imporre un’interpretazione isolata dell’atto da sottoporre a registrazione, fondata solamente sugli elementi da esso desumibili, ribadendo così la natura dell’imposta di registro, la quale colpisce l’atto sottoposta a registrazione, così come risultante dallo scritto.

Il caso di specie, è relativo ad un avviso di liquidazione per il recupero a tassazione dell’imposta di registro proporzionale notificato distintamente a tre società con riferimento ad una riqualificazione, ergo cessione d’azienda, dei negozi di cessione di quote e conferimento di ramo d’azienda posti in essere tra le parti, considerati dall’Agenzia delle Entrate come momenti facenti parte di un’unica operazione, già annullato dai Giudici di Merito, che accoglievano le doglianze delle società contribuenti sul rilievo dell’illegittima applicazione dell’art. 20 del DPR n. 131/1986.

Con l’ordinanza de qua, i Giudici di piazza Cavour, richiamando quanto precisato dalla più recente giurisprudenza in tema di imposta di registro, hanno ribadito che la cessione di quote sociali preceduta dal conferimento di ramo d’azienda non poteva essere riqualificata come cessione d’azienda e assoggettata alla relativa impugnazione, dovendosi ritenere impedita all’Ufficio Finanziario la riqualificazione di un unico negozio, come di più o meno articolate sequenze negoziali, sulla base della valorizzazione di elementi extra-testuali.

In dettaglio, gli Ermellini hanno ritenuto che l’attività di riqualificazione dell’atto da registrare da parte dell’Agenzia delle Entrate è legittima solo se operata ab intrinseco, in pratica senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull’individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall’atto, ed inoltre, non si può considerare che la riqualificazione operata dall’Amministrazione Finanziare fosse diretta di per sé a far rilevare una forma di abuso del diritto o di elusione fiscale, trattandosi di ipotesi estranea all’ermeneutica dell’atto da registrare.

In nuce, per la S.C., l’azione accertatrice deve essere attuata tassativamente mediante apposito e motivato atto impositivo, preceduto, a pena di nullità, da una richiesta di chiarimenti, che il contribuente può fornire entro un certo termine temporale, all’interno di uno specifico procedimento di garanzia.

 

IL COMMITTENTE NON È RESPONSABILE IN SOLIDO PER L’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI FERIE E PERMESSI NON GODUTI

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 31109 DEL 2 NOVEMBRE 2021

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 31109 del 2 novembre 2021, statuisce che restano esclusi dalla responsabilità solidale ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, le somme dovute a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.

Nel caso de quo il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo in favore del lavoratore per il pagamento in solido, ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, tra committente e datore di lavoro, di somme dovute a titolo di ratei di mensilità supplementari ed indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, oltre che del trattamento di fine rapporto, per la prestazione lavorativa resa in esecuzione di contratto di appalto tra le due società. Essendo stato confermato anche in secondo grado il decisum del Giudice di prime cure, il committente ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, in parziale accoglimento del ricorso, afferma che l’art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003, nella sua versione anteriore alle modifiche apportate in un primo momento dal D.L. n. 5/2012 e successivamente dalla Legge Fornero, non prevedeva un regime di sussidiarietà tra committente e appaltatore, bensì un’obbligazione solidale per il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi dovuti al dipendente. La ratio della norma era di incentivare un utilizzo virtuoso del contratto di appalto, inducendo il committente a scegliere con maggiore prudenza gli imprenditori cui affidare le opere o i servizi oggetto dell’appalto, al fine di evitare che usi distorti di questa forma contrattuale potessero causare pregiudizio per il lavoratore. Orbene, gli Ermellini affermano che, secondo un orientamento già consolidato della giurisprudenza in materia, nella responsabilità solidale ex art. 29 siano da includersi sia il trattamento di fine rapporto, che le mensilità supplementari, in quanto crediti di natura strettamente retributiva, che si pongono in stretta corrispettività con lo svolgimento della prestazione lavorativa. Al contrario, non rientrano nei crediti garantiti ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 le somme dovute a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti durante il rapporto di lavoro, stante la natura meramente risarcitoria e non retributiva degli stessi.

Per le ragioni esposte la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.

 

IL DATORE DI LAVORO È LEGITTIMATO AL RECUPERO DI DATI PERSONALI DA PC AZIENDALE IN DOTAZIONE PER RICHIESTA RISARCIMENTO A EX DIRIGENTE

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 33809 DEL 12 NOVEMBRE 2021

La Corte di Cassazione, sentenza n° 33809 del 12 novembre 2021, ha rinsaldato il principio secondo cui la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza.

Il caso esaminato ha riguardato la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali, danno all’immagine e alla reputazione professionale, esperita dall’azienda che, a seguito di un intervento di analisi del pc aziendale in dotazione all’ex dirigente ad opera di un perito informatico, era venuta a conoscenza degli illeciti a lui contestati. Nel caso di specie, l’ex dirigente ha restituito il device alla società solo dopo averlo formattato, assicurandosi quindi di aver preventivamente cancellato tutti i dati registrati, compresi una serie di elementi che lo avrebbero visto coinvolto in relazioni con soggetti concorrenti, rivelazione a terzi di informazioni tecniche sui metodi di produzione aziendali, partecipazione a prove tecniche di campioni di prodotto concorrente, omessa segnalazione ai vertici aziendali della perdita di clientela e di calo di fatturato in due regioni.

Nel primo grado, il dirigente è risultato soccombente, mentre, nel secondo grado, la Corte distrettuale ha ribaltato la sentenza per l’inutilizzabilità delle conversazioni illegittimamente acquisite dalla società datrice, in violazione della segretezza della corrispondenza di cui all’art. 15 Cost., non potendo tali comportamenti essere giustificati dall’art. 24 d.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), in assenza di attualità e diretta strumentalità all’esercizio o alla tutela di un diritto in sede giudiziaria.

Di orientamento opposto è risultata, invece, la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso esperito dall’azienda rinviando la controversia a nuovo giudizio.

Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto che anche la distruzione di dati digitali della società, considerati alla stregua di beni aziendali, integri violazione dei doveri di fedeltà e diligenza e che, nella fattispecie in oggetto, il bilanciamento tra diritto di difesa e tutela della riservatezza -omesso dalla Corte territoriale- vede prevalere il diritto di difesa in giudizio sulla inviolabilità della corrispondenza, ammettendo l’art. 24, lett. f) l. 196/2003 di prescindere dal consenso della parte interessata per il trattamento dei dati personali, quando esso sia necessario per la tutela dell’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Per di più, l’attività di recupero dati dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non violerebbe neppure l’art. 4, l. 300/1970, poiché i controlli difensivi volti ad accertare comportamenti lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale, tanto più se disposti ex post, sono del tutto leciti.

 

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

 

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Edmondo Duraccio, Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 29 Novembre 2021