18 Dicembre 2017

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

COEFFICIENTE ISTAT MESE DI NOVEMBRE 2017

E’ stato reso noto l’indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Novembre 2017. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Novembre 2017 è pari a 1,748878 e l’indice Istat è 100,80


ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE IRROGATO IN TOTALE SPREGIO DEL PRINCIPIO DELLA IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 29056 DEL 5 DICEMBRE 2017.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 29056 del 5 dicembre 2017, ha (ri)statuito che non può essere ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato al dipendente se il procedimento disciplinare risulta “viziato” dalla violazione del principio di immediatezza della contestazione.

Nel caso di specie, un dipendente, all'esito della procedura sancita dall'art. 7 della L. n° 300/70, veniva licenziato dopo oltre un anno dalla chiusura della relazione da parte dell'apposita Commissione d'inchiesta nominata per “far luce” sull’accaduto. Il prestatore adiva la Magistratura trovando pieno soddisfo in entrambi i gradi di merito.

L'azienda datrice di lavoro ricorreva in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nel confermare integralmente il deliberato di prime cure, hanno evidenziato che il principio dell'immediatezza della contestazione mira sia a garantire il diritto di difesa dell'incolpato, consentendogli di predisporre una pronta memoria difensiva, che a tutelare il legittimo affidamento del prestatore in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare.  

Pertanto, atteso che nel caso in disamina il datore aveva avviato il procedimento disciplinare a distanza di molto tempo, senza alcuna oggettiva giustificazione per tale ritardo, i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso confermando l'illegittimità del recesso datoriale.

L'OBBLIGO DI DILIGENZA NELL'ESPLETAMENTO DELLA MANSIONE E' DIRETTAMENTE CORRELATO ALLA FORMAZIONE IMPARTITA DAL DATORE DI LAVORO. 

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 29239 DEL 6 DICEMBRE 2017.

La Corte di Cassazione, sentenza n° 29239 del 6 dicembre 2017, ha statuito che, in difetto di una adeguata formazione, non può realizzarsi il grado di grave negligenza che integra l'ipotesi di licenziamento per violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione. Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore dipendente con la qualifica di commis – aiuto pasticciere, in relazione all'addebito di non aver correttamente verificato che il gelato servito ad un cliente non contenesse latte o i suoi derivati cui il cliente aveva dichiarato di essere allergico. In particolare, il Giudice d'Appello aveva ritenuto non esigibile dal lavoratore la conoscenza dell'etichetta posta sul prodotto con la sigla "E427B" che indicava la presenza di derivati delle proteine del latte; al riguardo, il datore di lavoro non aveva formato adeguatamente il lavoratore con la conseguenza che la condotta contestata non era connotata da quel grave grado di negligenza necessario per giustificare la risoluzione del rapporto. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società datrice sostenendo che il vincolo fiduciario doveva ritenersi infranto per effetto della violazione dei principi di correttezza e buona fede che sempre devono connotare la diligenza del lavoratore ex art. 2104 c.c.. Il lavoratore, infatti, ignorando il significato delle indicazioni poste in etichetta, avrebbe dovuto diligentemente manifestare i suoi dubbi circa l'esatta composizione del prodotto e informarsi prima di somministrarlo. Orbene, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e ribadito l'assunto della Corte territoriale che aveva accertato la mancanza di prova circa una specifica ed adeguata formazione del lavoratore (commis aiuto-pasticciere) dal quale non ci si poteva attendere la conoscenza delle specifiche componenti organolettiche dei prodotti utilizzati in pasticceria e dei componenti contenuti nei prodotti confezionati quali riportati sulle etichette apposte sugli stessi. In tal senso, il lavoratore non poteva avere la percezione della potenziale rischiosità della sua condotta.        

L’ESISTENZA DI UN SALDO NEGATIVO DEL CONTO CASSA COSTITUISCE PROVA DELL’ESISTENZA DI RICAVI IN NERO, LEGITTIMANDO L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 27041 DEL 15 NOVEMBRE 2017

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 27041 del 15 novembre 2017, ha statuito che la sussistenza di un saldo negativo di cassa fa presumere l’esistenza di ricavi in nero non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo, che legittima l’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nel caso in specie, a carico di un imprenditore individuale l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto, a seguito verifica fiscale della G.d.f., ad emettere avviso accertamento con il quale si recuperava a tassazione maggiori ricavi per alcune irregolarità contabili tra cui annotazione cumulativa delle fatture emesse in epoca successiva alla loro emissione e la chiusura “in rosso” di un conto di cassa.

Sia la C.T.P. che successivamente la C.T.R. accoglievano il ricorso presentato dal contribuente, da qui il ricorso per Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza de qua, nel riconoscere nella sentenza d’appello un vizio logico laddove, pur riconoscendo le anomalie contabili, aveva considerato ingiustificata la conclusione dell’occultamento di ricavi, ritenendo, altresì, che l’Ufficio dovesse produrre prove certe ed elementi validi a far ritenere irregolare la contabilità, uniformandosi a giurisprudenza di legittimità in materia, hanno riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di accertamento induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art.39 del  D.P.R. n. 600 del 1973,  e dell’art.54 del  D.P.R. n. 633/72, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo (Cass. n. 27558/2008, n. 24509/2009 e n. 25289/2017).

Inoltre, i Giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che le società, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 600/1973, devono registrare tutte le operazioni nel libro giornale entro 60 giorni dalla data in cui le operazioni sono state effettuate, senza che rivesta importanza la data in cui avviene la registrazione, e successivamente nel libro degli inventari. Il libro giornale è un registro cronologico-analitico nel quale vanno indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa, mentre il libro degli inventari è un registro periodico-sistematico ed ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore. E ciò porta ad escludere una registrazione cumulativa delle operazioni effettuate.

Per le motivazioni suddette, la Corte suprema ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviando il tutto ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per un nuovo giudizio di merito.


POSSIBILE BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SE SU ALTRO IMMOBILE POSSEDUTO NON SE NE ABBIA USUFRUITO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – ORDINANZA N. 27376 DEL 17 NOVEMBRE 2017

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, ordinanza n° 27376 del 17 novembre 2017, ha statuito che il contribuente ha diritto all’agevolazione per l'acquisto della prima casa, ancorché al momento dell'acquisto, è già proprietario di un altro immobile utilizzato come studio professionale quando sia stato accatastato in A/10.

Il caso di specie, è relativo ad un contribuente, destinatario di un avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, che avendo acquistato un immobile indicato nel rogito come abitazione ma adibito a studio, senza aver usufruito dei benefici per l’acquisto della prima casa, li aveva regolarmente richiesti ed applicati per l’acquisto di un successivo immobile.

Con l’ordinanza de qua, i Giudici di Piazza Cavour, confermando il decisum della CTR della Campania, hanno rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate tendente ad evidenziare l’errata applicazione da parte del contribuente dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa quando il soggetto “…è già proprietario di immobile abitativo nel medesimo territorio comunale…”, allineandosi a quanto già sancito in passato dalla stessa S.C con precedenti sentenze n. 8350 del 2016 e n. 1264 del 2015.

In nuce, gli Ermellini hanno definitivamente sancito che l’applicazione della cosiddetta “agevolazione prima casa” è da subordinarsi:

  • all’acquisto di un’immobile, sito nel comune di residenza dell’acquirente, presso cui quest’ultimo debba destinare a propria abitazione ovvero luogo in cui svolgere la propria attività;
  • alla non possidenza di un ulteriore immobile che, per le sue caratteristiche, sia idoneo ad esser destinato al medesimo uso;
  • alla dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile.

Pertanto, alla luce dell’ordinanza in parola, chi abbia il possesso di altra casa valutata come “non idonea” all’uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (id: inabitabilità) che di natura soggettiva (id: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell’agevolazione prima casa in caso di acquisto di altro immobile.


IL LAVORO FRA CONIUGI SI PRESUME PRESTATO AFFECTIO VEL BENEVOLENTIAE CAUSA

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 29587 DELL’ 11 DICEMBRE 2017.

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 29587 dell’11 dicembre 2017, ha statuito che il rapporto di lavoro fra coniugi soggiace alla presunzione di insussistenza del vincolo di subordinazione; pertanto, il rigoroso onero probatorio della esistenza della subordinazione grava sulla che intenda farla valere.

Nel caso in commento, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma del Tribunale di primo grado, accoglieva il gravame posto dalla sede Inps. 

La vigilanza dell’Istituto aveva, infatti, disconosciuto il rapporto di lavoro fra la società di persone e la lavoratrice, iscrivendola come collaboratrice familiare, in quanto moglie del titolare della società.

Nello specifico, i Giudici della Corte distrettuale avevano ritenuto non sufficientemente provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, atteso che il caso esaminato sembrava rientrasse nella fattispecie del lavoro prestato  “affectio vel benevolentiae causa”, ovvero in ragione del vincolo coniugale.

Orbene, nel caso de quo, gli Ermellini, hanno ritenuto corretto il ragionamento logico giuridico dei Giudici dell’Appello, ritenendo che la prestazione è stata resa proprio in ragione del vincolo coniugale. 

Situazione questa che emergeva chiaramente dalle dichiarazioni rese in giudizio, tenendo altresì presenti le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva che, pur se prive di fede privilegiata, costituiscono validi elementi di prova per il Giudice.

 

Carissimi Colleghi, con questo numero si conclude il nostro impegno istituzionale per l’anno 2017. Vi auguriamo buone festività ed un proficuo 2018.

Arrivederci con il n. 1/2018 della rubrica “Formare…Informando” per il giorno 08.01.2018

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.

   Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro

Condividi:

Modificato: 18 Dicembre 2017