16 Marzo 2023

LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA “PRIMA CASA” DA PARTE DEGLI UNDER 36 VENGONO ESTESE ANCHE A TUTTO L’ANNO 2023 

 

L'art. 1, c.74 della Legge n. 197/2022 (id: Legge di Bilancio 2023), modificando l'art. 64 c. 9 del D.L. n. 73/2021, ha prorogato le agevolazioni “prima casa” per l’anno 2023 in caso di acquisto dell’immobile abitativo da parte di un soggetto di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro. La suddetta novità, tuttavia, concerne la sola estensione del periodo di operatività del beneficio lasciando, invece, del tutto inalterato l’impianto normativo di cui all’articolo 64 del D.L. 73/2021. 

Il beneficio in dettaglio
In maniera più dettagliata, il beneficio consiste: 

  • nell’esonero dal pagamento delle imposte d’atto (id: imposte di registro, ipotecaria e catastale) ovvero, per gli atti imponibili a IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all'acquisto; 
  • nell’esenzione dalle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili. Si tratta dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative la cui aliquota, pari allo 0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento, è fissata dall’articolo 18 del D.P.R. n. 601 del 1973. 

L’agevolazione de qua, per effetto della Legge di Bilancio 2023, si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. 

I requisiti soggettivi
Sul piano soggettivo, si rammenta che sono esonerati dal versamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e castale gli acquirenti di immobili “prima casa” le persone fisiche che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro annui. 

Le note operative
Con riferimento al limite di età, nella circolare 12/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’agevolazione spetta ai soli acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non hanno ancora compiuto il 36° anno d’età.  
Con riferimento, invece, al requisito reddituale, viene evidenziato che la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla “data di stipula del contratto”. Pertanto, al momento della stipula dell’atto, il contribuente deve dichiarare di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione della relativa DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto.  

I contratti preliminari 
L’Agenzia delle Entrate, sempre con la circolare 12/E/2021, ha posto l’attenzione sui contratti preliminari di compravendita, confermando che la tassazione resta invariata in merito all’applicazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto, gli acconti e la caparra, con applicazione delle regole generali.  
Inoltre, l’Amministrazione Finanziaria ha anche chiarito che l’imposta sulle donazioni indirette non si applica anche nel caso in cui l’atto di compravendita, al quale la liberalità è collegata, sia esentato dal pagamento dell’imposta di registro in quanto accede ai benefici prima casa under 36.   

Atti non soggetti a IVA
Infine, l’Agenzia delle Entrate, ha reso noto che, per gli atti non soggetti a IVA, opera anche l'esenzione dall'imposta di bollo e dai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie, seppur non espressamente richiamata dall'art. 64 c.6 del D.L. 73/2021 in quanto ci si trova comunque nel campo di applicazione dell'art. 10 c.3 del Dlgs. n. 23/2011, dove viene previsto l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, ordinariamente soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale (id: 2% ove si tratti di “prima casa”). 
Ex adverso, per gli atti di acquisto della “prima casa under 36” soggetti ad IVA per i quali operano sia l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sia il credito di imposta pari all’Iva, resta ferma l’applicabilità dell’imposta di bollo, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie. 

Per approfondire
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg 

Ad maiora

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE    

   (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

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Modificato: 3 Gennaio 2024