3 Gennaio 2014
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
la Giurisprudenza, specie quella di Cassazione, costituisce il giusto integratore della nostra qualificazione professionale. Oggi commentiamo, nel N.12/2013 della Rubrica “La Giurisprudenza commentata dalla Categoria”, una tematica abbastanza importante e, forse, ricorrente, vale a dire la sussistenza o meno di un obbligo di reperibilità da parte del lavoratore in ferie con comunicazione, anche ad ogni variazione, del domicilio feriale. Ma esiste tale obbligo? Può il datore di lavoro pretendere, senza alcuna apposita clausola nel contratto individuale, che il lavoratore in ferie rientri, per esigenze aziendali, non appena ricevuto l’ordine dal datore di lavoro e, per questo, provvedere a comunicargli tutti i suoi spostamenti (indirizzi compresi)? La risposta della Cassazione con la pronuncia N. 27057 del 3/12/2013 che vi preghiamo di approfondire e, se del caso, valutare l’apposizione di idonea clausola nel contratto individuale.
Buon lavoro.
Cordialità.
Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
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Modificato: 3 Gennaio 2014