30 Novembre 0202

Riunione Tavolo Tecnico Agenzia delle Entrate. Risultanze delle interlocuzioni con il Consiglio Nazionale dell’Ordine. Nota CNO – Comunicati e Notizie – Prot. U n. 2022/0007594 del 29/11/2022 a firma del Direttore Generale, Dottoressa Maione.

 

Ieri, 29 novembre, il Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il comunicato prot. U n.2022/0007594 a firma del Direttore Generale, dott.ssa Maione, ci ha trasmesso il report informativo del Tavolo tecnico tenuto con l’Agenzia delle Entrate e, come di consueto, prontamente, ve ne diamo notizia.

Nel corso dell’ultimo incontro avvenuto tra il CNO e l’Agenzia delle Entrate sono state esaminate alcune tematiche relative alle implementazioni informatiche delle procedure che fanno capo all’Agenzia. Durante il confronto, inoltre, sono state fornite risposte ad alcuni quesiti pervenuti dagli iscritti e che di seguito riportiamo.

Risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate

1. Interpello n. 428/2022 – imposta di bollo addebitata in fattura da un contribuente forfettario

Secondo l’AdE assume natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, in base a quanto disposto dall'articolo 4 della Legge n. 190 del 2014. Come va compilata la fattura elettronica: N2.2 oppure N1? La questione dell’imponibilità del bollo è alquanto controversa.

Risposta: Come previsto dalla Guida alla compilazione della FE, pubblicata nell’area tematica Fatture e Corrispettivi del sito AE, i soggetti che operano nel regime forfettario devono utilizzare la natura IVA N2.2 nella compilazione delle loro FE. Inoltre, con riferimento all’imposta di bollo, come previsto dalle specifiche tecniche del provvedimento del 30.04.2018 e successive modifiche, nella FE va valorizzato il blocco 2.1.1.6 <DatiBollo>, mentre il campo 2.2.2.5 <ImponibileImporto> andrà valorizzato riportando il valore del corrispettivo al netto dell’imposta di bollo.

2. Disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell’Agenzia e relative conseguenze in caso di inadempimenti nei pagamenti rateali

Nel 2015 il D.lgs. n. 159, art. 3, ha modificato le conseguenze per l’inadempimento delle somme dovute alla Agenzia delle Entrate, comprese le rateizzazioni. Un contribuente aveva in corso una dilazione di arretrati di imposta dal 2012. Nel 2018, quando il piano di dilazione stava per terminare, ha pagato, con molto ritardo, la terz’ultima rata.

L’Agenzia delle Entrate, anziché applicare il nuovo sistema sanzionatorio sulle conseguenze, ha emesso un atto con le sanzioni del vecchio sistema, ovvero il 30% su tutte le rate a partire dalla prima. L’Ufficio ha sostenuto che, poiché la rateazione in oggetto è sorta nel 2012, si applica la disciplina dell’epoca anche se il fatto è avvenuto nel 2018. No favor rei, no sanzione vigente al momento dell’infrazione. È possibile attivare l’autotutela oppure vale la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17 del 29 aprile 2016 (pag. 26)?

Risposta: Il D.lgs. n. 159/2015 ha completamente riscritto la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell’Agenzia, nonché le conseguenze degli inadempimenti nei pagamenti rateali.

L’art. 15 del decreto indica, in maniera espressa e puntuale, la decorrenza delle nuove disposizioni.

Con particolare riferimento alla rateazione delle somme dovute sui redditi di cui all’art. 21 del Tuir (tra cui i redditi percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente), la nuova disciplina si applica a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (art. 15, comma 2, lett. c), e comma 4, lett. a), n. 3, del D.lgs n. 159/2015).

Ne consegue che, con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta precedenti, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con le relative conseguenze in caso di inadempimento.

3. Temporary Framework

In riferimento all’obbligo di invio della Dichiarazione sostitutiva Aiuti di stato, si richiede quanto segue: è obbligatorio l’invio (barrando la casella ES) se il contribuente ha percepito unicamente il bonus di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) e il decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12 (bonus INPS da 600 euro)?

In caso di risposta affermativa e nel caso il beneficiario sia un artigiano o commerciante socio di una società di persone, chi deve presentare la dichiarazione? La persona fisica o la società?

Risposta:

– nel primo quesito vengono richiamati i decreti ma non sono indicati gli articoli interessati per cui non è possibile individuare puntualmente i singoli bonus. Sicuramente nessun aiuto del D.L. n. 18 del 2020 rientra nel regime ombrello ma non è chiaro se per il D.L. n. 34/2020 si fa riferimento al Bonus INPS. Comunque il principio generale è che l’autodichiarazione va presentata solo se si è fruito di almeno un aiuto tra quelli ricadenti nel regime ombrello (art. 1, comma 1, del D.M. 11/12/2021), elencati nella sezione I del quadro A;

– per il secondo quesito la soluzione va individuata caso per caso. Spetta, infatti, all’Autorità responsabile per ciascun aiuto (INPS nel caso dell’esonero contributivo di cui al D.L. n. 34/2020) definire il soggetto in capo al quale l’agevolazione dovrà effettivamente considerarsi concessa (società o socio), la qualificazione o meno come aiuto di Stato in capo ai soggetti coinvolti e la conseguente concorrenza o meno degli importi concessi nell’ambito della sezione 3.1 o 3.12 del TF.

Buon lavoro

Ad maiora   

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023