19 Luglio 0202

Competenza dei Consulenti del Lavoro sulla gestione dei Nullaosta al lavoro. Indicazioni circa le procedure di asseverazione. FAQ.        Nota CNO – Comunicati e Notizie – con n.2 allegati. Prot. 2022/0005078 del 14 luglio 2022 a firma del Direttore Generale Dottoressa Francesca Maione.

 

Come vi è noto, il D.L. 21 Giugno 2022 n.73 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, all’art. 44, ha introdotto una procedura semplificata per le verifiche del possesso dei requisiti in materia di lavoro, relative alle procedure di concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE, affidandole in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La Circolare n. 3 del 5 luglio u.s. dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, allegata, illustra la procedura di effettuazione delle verifiche e della relativa asseverazione, istituendo un apposito modello da utilizzare.

Inoltre, grazie alla costante e proficua interlocuzione tra il Consiglio Nazionale e l’INL, si riportano delle prime FAQ che ben chiariscono le principali questioni relative all’asseverazione.

Le sottoponiamo alla vostra riflessione!

FAQ

1. L’asseverazione prevede l’esame di una copiosa documentazione e la raccolta di diverse dichiarazioni da parte del datore di lavoro. Pertanto, si ritiene necessario comprendere quale sia la tempistica entro cui procedere.

La tempistica è indicata al punto 6) delle indicazioni operative diramate dal Ministero dell’Interno lo scorso 24 giugno (prot. n. 5113) ai fini del rilascio del nulla osta.

A seguito del nulla osta e dell’ingresso in Italia del lavoratore, previo rilascio del relativo visto a cura dell’Ambasciata o Consolato italiano competente, il SUI convocherà il datore di lavoro e il lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, sede in cui è necessario produrre l’asseverazione. E’ ragionevole ipotizzare che la convocazione non avverrà prima di 30-45 giorni dal rilascio del nulla

osta.

2. L’art. 44 del D.L. 73/2022 stabilisce “la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro etc. è demandata ai professionisti di cui all’art. 1 Legge 12/79…” A maggior chiarimento del contenuto della circolare INL n. 3/2022, si chiede di sapere: La verifica

deve essere fatta prendendo in esame cosa? Un periodo pregresso? Se sì su quale arco temporale? Oppure solo sulla congruità delle condizioni indicate nella domanda di ingresso (CCNL applicato, mansione, livello, durata, ecc.)?

La previsione si riferisce alla congruità delle condizioni indicate nella domanda di ingresso in relazione al CCNL applicato ai lavoratori in questione.

3. Verifica capacità patrimoniale: la circolare INL n. 3/2022 prevede il possesso, in relazione a ciascun lavoratore da assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui. Ma quali sono i lavoratori da considerare? Solo quelli richiesti con i flussi o tutti quelli in forza o quelli calcolati in via previsionale?

L’importo del reddito o del fatturato indicato fanno riferimento al singolo lavoratore da assumere, ferma restando la valutazione della complessiva congruità della capacità economica in relazione agli obblighi retributivi e contributivi connessi sia alla platea dei lavoratori in forza che quelli di cui si richiede l’assunzione.

N.2 ALLEGATI

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023