2 Agosto 2022
A pochissimi giorni dalla pubblicazione in G.U. del Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n.104 contenente, tra gli altri, condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili dell’Unione Europea mediante indicazione nel contratto individuale di lavoro di una serie di informative (peraltro contenute nel CCNL) a decorrere dal 13 agosto prossimo, la Presidente Marina Calderone si è rivolta al Ministro del Lavoro Orlando con nota Prot. 5414 del 1 agosto 2022. Ha rappresentato criticità rispetto al contenuto della Direttiva Europea oltre alla coincidenza dell’entrata in vigore con un periodo di riposo della Categoria.
Sapevamo dell’imminenza del varo di un Decreto Legislativo di attuazione di una Direttiva Europea in materia di “trasparenza” e “comunicazione di informative ai lavoratori in modo chiaro, trasparente, in formato cartaceo o elettronico” relative al rapporto di lavoro che sta per instaurarsi.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta con il N.176 del 29 luglio 2022 che vede la nascita ufficiale, con decorrenza 13 agosto 2022 (dopo la vacatio legis di 15 giorni), del Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n.104.
Tale Decreto Delegato è l’attuazione della Direttiva UE 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea.
In altri termini, il lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro è tenuto a conoscere le condizioni, la durata, le tutele a base del rapporto con una serie di informative.
Il tutto già contenuto nel Decreto Legislativo n.152/1997 anch’esso in attuazione di una Direttiva UE per l’informativa ai lavoratori.
IL DECRETO LEGISLATIVO 104/2022, non sappiamo con quanta legittimità, va ben oltre il portato della Direttiva per cui occorrerebbe un tomo della Treccani per fornire tutte le informative sancite dal Decreto per tutte le tipologie di rapporto di lavoro o addirittura di co.co.co.
Questa è una prima criticità (insormontabile giuridicamente e non è la prima volta che una norma delegata prevarichi la norma delegante) e poi c’è quella della decorrenza.
Correttamente si afferma che le suddette informative sono obbligatorie per i rapporti di lavoro che si instaurano dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del Decreto) ma poi si afferma che tali informative possono riferirsi ANCHE AI RAPPORTI DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DEL 1 AGOSTO 2022 a condizione, però, che vi sia richiesta scritta del lavoratore alla quale il datore deve fornire riscontro nei successivi 60 giorni. Una cosa che giuridicamente non regge.
Per non parlare che una norma di tale portata operativa non può avere decorrenza 13 agosto dove bisognerebbe scegliere tra un periodo di riposo e lo studio e l’approntamento di un nuovo format di contratto individuale.
Abbiamo dialogato con la Presidente Calderone nella giornata del 30 e 31 tramite i nostri canali istituzionali ed ecco che il 1 agosto la nostra Rappresentante ha inviato al Ministro Orlando la presente comunicazione:
Onorevole Signor Ministro,
sottopongo alla Sua attenzione le rilevanti criticità operative che discendono anche solo da una prima lettura del testo del Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n. 104.
In discussione non ci sono i condivisibili principi della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che individua importanti obiettivi relativi alla tutela delle condizioni di lavoro, non a caso già recepiti in gran parte nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 152/97.
In discussione c'è invece la scelta operata nel testo del citato Decreto Legislativo di ampliare a dismisura la portata dei contenuti della citata Direttiva, creando le condizioni per un enorme aggravio di oneri burocratici nella gestione dei rapporti di lavoro.
Eppure, in relazione agli specifici obblighi informativi, l'art. 4 della Direttiva sopra citata, elenca una serie di elementi minimi che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, valorizzando tuttavia, attraverso il comma 3 del medesimo articolo, un processo di rilevante semplificazione di cui però non si trova traccia nel citato Decreto.
Infatti, la norma comunitaria prevede espressamente che una buona parte di tali informazioni possano essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.
La scelta, di segno opposto, operata con il provvedimento che invece avrebbe dovuto recepire quelle indicazioni, comporta un evidente appesantimento delle fasi di redazione e consegna dei contratti di assunzione, vanificando l’obiettivo di garantire un processo di reale semplificazione realizzabile attraverso un rinvio alle disposizioni di legge e di contratto. Il contratto cosi previsto, diventa dunque un corposissimo documento cartaceo, che certo non si può definire coerente con gli obiettivi della transizione digitale, linea portante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ciò senza un apprezzabile concreto vantaggio per la tutela dei diritti dei lavoratori.
L’obbligo di riportare una così vasta serie di elementi informativi, rischia infatti di disorientare i lavoratori, allontanarli dalla piena comprensione dei testi e disincentivarli da una lettura più approfondita dei Contratti Collettivi di riferimento.
Tanto più che nel processo di semplificazione auspicato, si aggiunge anche la necessità di attuare efficacemente quanto già previsto dal comma 6 dell’art 4 Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104 ove è stabilito che “Le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica.”
Per tutto quanto sopra, incrementando la quantità degli obblighi informativi senza avvalersi dei processi di semplificazione e digitalizzazione già previsti dalla disciplina europea e nazionale, è ragionevole ritenere che si realizzi un concreto rischio, da una parte di introdurre ulteriori oneri organizzativi e burocratici a carico dei datori di lavoro e dall’altra di vanificare la finalità sostanziale del diritto all’informazione.
Ulteriori e diverse previsioni del Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n. 104, ad esempio in materia di periodo di prova, andranno inoltre armonizzate e rese omogenee a quelle già contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento, evitando sovrapposizioni e valorizzando, anche in questo caso, il ruolo delle parti sociali.
Non ultimo si segnala che la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (13 agosto) coincide con il tradizionale periodo di riposo e di allentamento delle attività lavorative, a cui anche i consulenti del lavoro hanno diritto. Le assunzioni che dovranno essere fatte a partire da quella data dovranno essere dunque accompagnate dal corposo corredo di documentazione prevista dal D.lgs sopra citato in oggetto, senza, peraltro, alcuna ulteriore esplicazione ufficiale sul tema.
Risulta dunque necessario individuare un percorso condiviso che tenga conto del necessario processo di semplificazione amministrativa ed innovazione tecnologica, indispensabile nell’ambito dell’attuale contesto sociale ed economico, nonché posto alla base delle riforme abilitanti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Premesso ciò, appare inevitabile dover procedere alla revisione immediata del Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n. 104, intervenendo sulle criticità segnalate e più in particolare sulla data di entrata di in vigore e sull'assenza della opportunità del rinvio ai contenuti dei CCNL, cosi come invece previsto dalla Direttiva Comunitaria.
Distinti saluti
Ora non ci resta che attendere non senza aver ringraziato la Presidente Calderone ed il CNO per la tempestività e per la qualità delle osservazioni.
Buon lavoro
Ad maiora
IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO
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ED/ED
Modificato: 2 Agosto 2023