21 Settembre 2021

F.C.O. e Delibera n. 98 del 10 Luglio scorso. Nostro N.75/2021 del 29 luglio 2021 della presente Rubrica. Il CNO, a seguito di alcuni quesiti posti, ha riepilogato con Comunicato indirizzato ai CPO i punti salienti della Delibera de qua. 

 

Importante chiarimento del CNO pervenuto ieri a tutti i CPO contenente non solo il riepilogo dei punti salienti della Delibera 98 del 10 Luglio 2021, assunta a seguito di Assemblea dei Presidenti dei CPO del 11 giugno 2021 ed il relativo confronto, quanto, sotto l’aspetto operativo e del monitoraggio dell’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti, la finalità della disposizione, il ruolo dei CPO, la salvaguardia di quanto svolto in modalità da remoto fino a tutto il 30 settembre 2021.
Chiarimenti necessari sui quali il CPO di Napoli non ha avuto mai dubbi avendo partecipato all’Assemblea dei Presidenti dei CPO e che sono chiaramente estraibili da una lettura “comparata” della Legge 12/1979, del D.L. 138/2011, D.P.R. 137/2012 e, per ultimo, del vigente, dal 1/1/2019, Regolamento per la F.C.O.
Vi forniamo, egualmente, questi chiarimenti, in previsione dell’approssimarsi del 01 ottobre, data di entrata in vigore del contenuto della Delibera de qua, quandanche nessuna richiesta ad hoc sia pervenuta da parte vostra al ns. Consiglio, sol perché vi può essere utile per analizzare la vs. situazione di regolarità nella F.C.O. per quanto fatto e per quel da farsi.
In premessa si rammenta che tale Delibera 98 costituisce un atto di indirizzo, finalizzato a favorire un omogeneo comportamento da parte dei CPO e degli altri Enti Formatori nell’organizzazione degli eventi formativi stante la necessità di ricondurre le attività formative verso un’ordinaria gestione recuperando il livello qualitativo e le funzioni di vigilanza e controllo.
Né più, né meno, quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento in relazione alle funzioni istituzionali dei CPO e del CNO.
La delibera, dunque, per quanto attiene alle prerogative sia di natura legale che regolamentare di competenza dei Consigli Provinciali lascia spazio all’eventuale adozione, laddove sussistano comprovate ed oggettive ragioni, di specifici provvedimenti che tengano conto delle peculiarità individuali e/o territoriali.
È il caso, ad esempio, della percentuale di crediti formativi che possono essere maturati con modalità a distanza, come previsto dall’art. 6 del vigente regolamento che recita “Su richiesta motivata dell’iscritto o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore”.
E vale la pena ricordare, su quest’ultimo aspetto, che la percentuale di “Formazione a distanza” prevista dagli ultimi Regolamenti, ivi compreso quello vigente, è stata sempre quella del 40%.
Del pari siete a conoscenza che il Regolamento della Formazione è sottoposto preventivamente a parere vincolante del Ministero del Lavoro.
Orbene, stante la drammatica situazione epidemiologica, il Consiglio Nazionale, sempre previa condivisione con i Consigli Provinciali, con l’atto di coordinamento ed indirizzo del 27 aprile 2020 aveva provveduto ad innalzarla al 100% per il solo biennio formativo all’epoca in corso, conclusosi il 31 dicembre del 2020.
Con l’inizio del nuovo biennio formativo, dall’1.1.2021, la percentuale di formazione a distanza era ritornata ad essere quella del 40%.
Chi frequenta la piattaforma Formazione del CNO può vedere che la percentuale per il 2021 è il 40% in relazione ad eventi a distanza.
L’atto di indirizzo in oggetto, attraverso la Delibera 98, ha innalzato, invece, per l’anno 2021 la percentuale al 60%, introducendo, pertanto, una condizione migliorativa per gli iscritti e per i Consigli Provinciali, alle prese con le attività organizzative, tenuto conto del mutato quadro epidemiologico generale che, pur restando preoccupante, non era certamente paragonabile a quello dello scorso anno.
Il tutto condiviso con i Consigli Provinciali!!
Quindi, per tutto l’anno 2021, la percentuale di eventi a distanza (e-learning, webinar), a seguito di questa Delibera (e facendo salve le deliberazioni dei CPO ai sensi del citato art. 6 del Regolamento) sarà pari al 60% dei crediti ordinariamente previsti per tale anno (id: 60% di 25 cfp) nel mentre per l’anno prossimo, 2022, la percentuale sarà pari nuovamente al 40%.
E qui sovviene l’importante precisazione (che, invero, per noi non era stata mai in dubbio) circa il fatto che tutti i crediti formativi conseguiti alla data del 30 settembre 2021, con qualsiasi modalità acquisiti, debbono ritenersi validi.
Pertanto, la percentuale del 60%, quale limite di maturazione di crediti con modalità a distanza, è da ritenersi operativa solo nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e limitatamente ai crediti che dovessero residuare per il raggiungimento della soglia annuale.
In estrema sintesi, l’iscritto che alla data del 30 settembre 2021 abbia già maturato tutti i crediti formativi previsti per l’anno in corso (25 crediti formativi teorici ovvero 16 – numero minimo di crediti da conseguire in ciascun anno-, di cui almeno 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico) non sarà tenuto ad effettuare alcuna ulteriore formazione, sia in presenza che a distanza, per essere considerato in regola con l’obbligo formativo.
L’iscritto che, invece, alla data del 30 settembre 2021 non abbia maturato in tutto o in parte i crediti previsti per l’anno, a decorrere dal 1° ottobre dovrà osservare le percentuali, previste dall’atto di indirizzo, del 40% per gli eventi in presenza e del 60% degli eventi a distanza, fermi restanti, ovviamente, eventuali diversi provvedimenti adottati dai Consigli Provinciali.
Resta, dunque, confermata la conclusione della deroga operata per gli eventi organizzati con strumenti di “videoconferenza” che saranno ricondotti all’ordinaria previsione dell’art. 9 del regolamento ed alla
possibilità di organizzare validamente eventi a distanza utilizzando, oltre alla tecnologia e-learning, unicamente piattaforme webinar, con tracciamento informatico delle presenze dei partecipanti.
Niente di strano, dunque!!
La Delibera n.98/2021, notificataci il 28 luglio scorso con Circolare n.1172 fu oggetto del n.75 della presente Rubrica il 29 luglio.
Semplicemente un atto di indirizzo e di coordinamento che non minava minimamente le facoltà, prerogative e diritti dei CPO in materia di F.C.O. alla luce dell’art. 14, sub lettera i) della Legge 12/1979 che sono i veri destinatari dell’obbligo di formare i propri iscritti assumendosene tutte le responsabilità istituzionali.
Ed è quello che abbiamo fatto qui a Napoli!!
Il 30 Luglio 2021, nel corso della riunione del Consiglio, nel deliberare lo svolgimento del 18° Master in Diritto del Lavoro, abbiamo scelto la modalità “da remoto” e, per motivi di sicurezza a cagione dei dati epidemiologici della ns. Regione, abbiamo elevato la percentuale del 60%, indicata dal CNO, al 100% per tutto il 2021.
Il solo fatto che il Master si svolgesse da remoto era sintomatico di una percentuale maggiore, ben conoscendo i colleghi di Napoli il numero dei crediti formativi messi a disposizione, con eventi da remoto, dal 1 gennaio 2021.
E non solo!! Nell’editoriale del 6 Agosto abbiamo parlato di una gradualità della ripresa di eventi “in presenza” magari iniziando con platee ridotte tanto per incominciare a sentirci vicini.
Il nostro dovere l’abbiamo fatto, dunque.
Noi siamo responsabili della Formazione e noi abbiamo deliberato!!
Le Colleghe ed i Colleghi di Napoli conoscono le nostre attenzioni verso l’obbligo formativo che incombe su tutti noi e, per motivi di sicurezza a livello di salute per i dati della ns. Regione spesso ai vertici tra quelle con maggior numero di contagi, non potevamo che procedere all’elevazione di quella percentuale.
Ogni CPO, in questo, è autonomo e responsabile!!

Speriamo solo che, a livello epidemiologico, si possano risolvere i problemi e che la vita, anche quella formativa, possa riprendere con quella normalità che tanto ci manca in tutti i sensi.
Il ns. pensiero è sempre in quella direzione!!
Buon lavoro

Ad maiora

 

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023