29 Settembre 2021

La Presidente del CNO, Marina Calderone, si è rivolta ai Presidenti dei CPO confermando lo svolgimento in presenza della prossima Assemblea dei Presidenti in Roma il 22 e 23 ottobre. Ha, quindi, evidenziato come CPO e CNO siano una componente dello Stato e destinatari di determinate norme.

Ha, poi, chiarito il concetto di Formazione, la previsione nella legge 12/1979, gli obblighi dei CPO ed i diritti degli iscritti in subiecta materia. Il tutto nella nota Prot. 2021/0007512 del 28 settembre scorso.

 

Ieri tutti i Presidenti dei CPO hanno ricevuto una lettera, Prot. 2021/0007512 del 28 settembre, a firma della Presidente del CNO, Marina Calderone, in cui nel confermare lo svolgimento dell’Assemblea dei Presidenti il 22 e 23 ottobre prossimi “in presenza”, fa il punto sulla “ripartenza” graduale che deve interessare anche CPO e CNO che sono una componente dello Stato.

Ha ringraziato tutti i Presidenti per l’impegno profuso, in tutti i sensi istituzionali, formazione compresa, durante il periodo del lockdown e di restrizioni.

Ha, poi, fatto il punto sulla circolare n.1172 e, quindi, sulla formazione evidenziando:

  1. La centralità dei CPO in materia di “Formazione” sancita, per farla più breve, dall’art.14 della legge 11 gennaio 1979 n. 12;
  2. Gli obblighi dei CPO in materia di Formazione;
  3. I diritti degli iscritti in un determinato Albo ad ottenere formazione per elevare, migliorare e perfezionarli nello svolgimento dell’attività professionale;
  4. Obblighi e diritti che riguardano esclusivamente il CPO e l’iscritto nell’albo provinciale tenuto dal CPO;
  5. L’obbligo del CPO di fare formazione in base alle risorse finanziarie che vi ha destinato e che sono a carico esclusivamente degli iscritti a quel CPO;
  6. L’inesistenza di una libertà dell’iscritto di formarsi presso altri CPO;
  7. L’importanza di fare “rete” a livello regionale;
  8. Efficacia della regola “formazione presso il tuo CPO” anche se si tratta di webinar;
  9. L’uso di piattaforme webinar idonee al tracciamento dei partecipanti e degli orari di entrata e di uscita;

E questa informativa potrebbe chiudersi anche qui ma preferiamo, come richiesto dalla stessa Presidente, riprodurre testualmente quanto da Lei scritto per sottoporlo alla vostra attenzione e riflessione:

Cari Presidenti, Vi scrivo per confermarVi che nei giorni 22 e 23 ottobre c.a. si terrà l’Assemblea dei Presidenti, così come peraltro anticipato con ns. lettera circolare n. 687 del 22.09.2021. Come concordato nel corso della precedente assemblea tenutasi con modalità a distanza nel mese di giugno scorso, il nostro prossimo incontro si terrà in presenza. Fortunatamente la situazione del Paese non è più quella di un anno fa. In questo momento, esiste un chiarissimo orientamento a tornare alla normalità con gradualità, cioè verso l’ordinaria gestione della vita comune. Il Comitato Tecnico Scientifico – le cui decisioni impattano pienamente anche sulle attività dei Consigli dell’Ordine -, in vista della scadenza dello stato di emergenza del 31.12.2021, sta facendo ripartire in presenza tutte le attività. Tra pochi giorni, anche la Pubblica Amministrazione concluderà l’esperienza dello smart working massivo e i dipendenti riprenderanno le loro posizioni lavorative, cominciando dagli operatori di sportello, chiaro segno dell’allentamento dei rischi da contagio, pur in un quadro di necessaria prudenza. Anche per i teatri, i cinema e gli eventi pubblici al chiuso sono attese a giorni nuove disposizioni, peraltro già anticipate a mezzo stampa, con un innalzamento della capienza consentita all'80% dei locali utilizzati. Gli ordini professionali sono enti di diritto pubblico non economico e per questo soggetti alle regole e alla vigilanza dei Ministeri preposti.

Il sistema ordinistico è una componente dello Stato, anche se a volte la dinamicità con cui la nostra categoria opera può farlo dimenticare. Per questo motivo, siamo tenuti alla stretta applicazione di norme e regolamenti che disciplinano la professione e la nostra organizzazione interna. Le norme in materia di Formazione Continua Obbligatoria sono contenute nel D.P.R. 137/2012 di attuazione della Riforma delle Professioni e nel Regolamento approvato dal CNO con delibera 22 del 22 dicembre 2017, previo parere vincolante dei Ministeri del Lavoro e della Giustizia.

La Formazione non è quindi un “optional” facoltativo, ma un dovere sia del singolo Consiglio (somministrarla) che del singolo iscritto (acquisirla), nel rispetto delle regole vigenti. Per le premesse di cui sopra, appare del tutto evidente che il sistema degli Ordini sia totalmente coinvolto in questa generale situazione di riapertura, di progressivo ritorno alla auspicata normalità. E anche la nostra categoria ne è coinvolta, uscendo dalle eccezioni e dalle forzature emergenziali e ripristinando progressivamente i precetti del vigente Regolamento.

Nel corso del 2020, a seguito dei ripetuti lock-down, il Consiglio Nazionale aveva deciso di elevare dal 40% al 100% la percentuale della formazione a distanza prevista dal vigente Regolamento per la Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro. Credo che non tutti abbiano correttamente percepito la portata di quella decisione e l’assunzione di responsabilità che ha comportato, per ogni componente del Consiglio Nazionale, la deroga ad un Regolamento, approvato previo parere ministeriale vincolante, che dà attuazione alle disposizioni di legge sulla Formazione Continua.

Lo abbiamo fatto con la consapevolezza che fosse l’unica soluzione per evitare la paralisi dell’attività formativa, in un contesto così complicato come quello in cui ci siamo trovati tutti ad operare. Lo scorso 11 giugno 2021, durante i lavori dell’Assemblea dei Presidenti dei Consigli Provinciali, abbiamo discusso dei provvedimenti da assumere per l’anno 2021. Nella consapevolezza da un lato del mutato quadro sanitario e, dall’altro, della necessità di riaccompagnare gradualmente i colleghi e i Consigli Provinciali alla ripresa delle normali attività formative, è stata assunta una determinazione intermedia, che attua appunto le indicazioni di ritorno graduale al Regolamento. È stata pertanto ELEVATA la percentuale della formazione a distanza portandola al 60% per il 2021, in luogo del 40% ordinariamente previsto dal nostro Regolamento, ove invece il Consiglio Nazionale non avesse assunto tale delibera.

A tal proposito credo sia opportuno sottolineare che tale decisione comporta nuovamente una deroga ad un regolamento sulla cui applicazione è prevista la vigilanza costante del Ministero del Lavoro. Tra le regole che rientrano in vigore c’è quella sull’utilizzo delle piattaforme di erogazione della formazione a distanza. Pur lasciando ai Consigli Provinciali e agli enti formatori ampia libertà nella scelta delle stesse, le piattaforme dovranno consentire l’effettuazione dei controlli richiesti dalle specifiche linee guida in materia di e-learning e webinar.

Pertanto, le uniche piattaforme validamente utilizzabili, oltre quelle con tecnologia e- learning, sono quelle webinar con sistemi di tracciamento informatico delle presenze dei partecipanti. A questo proposito, è bene sottolineare che tale previsione è stata a suo tempo introdotta nel Regolamento di Formazione Continua su esplicita e condivisibile richiesta dei Consigli Provinciali, giustamente attenti a veder garantita la qualità e l’effettività della formazione dei loro iscritti di cui, solo loro, sono per legge garanti e controllori.

L’art. 14 della legge 12/1979 individua le attribuzioni dei Consigli Provinciali e, alla lettera i), testualmente recita: “cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale”. La modalità con cui viene erogata la formazione (in presenza o a distanza) non modifica questa previsione normativa e non amplia in alcun modo il bacino di riferimento dei soggetti a cui i singoli Consigli Provinciali sono tenuti ad assicurare i loro servizi.

Nell’ottica di assicurare la leale e fattiva collaborazione da sempre esistente tra Consigli Provinciali, il Consiglio Nazionale ha previsto che gli eventi webinar organizzati dai singoli Consigli Provinciali possano essere fruibili anche per gli iscritti della medesima regione del Consiglio organizzatore. Non volendo tuttavia in alcun modo vietare la co-organizzazione degli eventi tra Consigli Provinciali di regioni diverse, la delibera consiliare ammette tale ipotesi, richiedendo solo l’utilizzo delle piattaforme webinar dei singoli Consigli e l’esercizio da parte di questi della vigilanza sui rispettivi iscritti. In forza di quanto sopra e nella consapevolezza che solo ai Consigli Provinciali di appartenenza spettano le decisioni in merito alle condizioni da applicarsi a casi specifici e a situazioni che afferiscono i singoli iscritti o il territorio di competenza, è utile ribadire la piena facoltà per i Consigli Provinciali di intervenire per rimodulare o modificare le percentuali di formazione a distanza, facoltà peraltro già prevista e ampiamente normata nell’art. 6 del vigente Regolamento per la Formazione Continua. Ovviamente, l’esperienza fatta con il massivo utilizzo di strumenti di formazione a distanza non deve essere dispersa. Prima della pandemia invero gli eventi online erano realmente molto circoscritti. Dovremo ora creare un nuovo equilibrio con le regole già esistenti per la gestione degli eventi a distanza. Vi sono infatti criticità che vanno risolte, compreso l'ambito di applicazione delle regole e dei destinatari della formazione. Tutti aspetti che rientrano nella più generale amministrazione dei Consigli e che devono sempre fare i conti con i principi di sana amministrazione e di attribuzione territoriale delle competenze.

Per questo motivo, non è in alcun modo condivisibile l’idea di chi vorrebbe essere libero di partecipare a ogni evento organizzato da uno dei 106 Consigli Provinciali. In tal caso, onde evitare discriminazioni ai danni anche solo di uno degli oltre 26.000 iscritti all’Ordine, ogni Consiglio Provinciale dovrebbe essere dotato di una piattaforma webinar che consenta il contemporaneo accesso ad ogni Consulente del lavoro italiano. Fattispecie non corretta sia sul piano giuridico che contabile, nonché del tutto esorbitante rispetto a quanto previsto dal più volte citato articolo 14 della Legge 12/79 e peraltro incompatibile con gli equilibri di bilancio dei singoli Consigli e con le regole di fissazione delle quote annuali di iscrizione a carico dei singoli iscritti. È bene rammentare – anche se non dovrebbe essercene bisogno – che essere iscritti a un Ordine è una scelta che comporta il sottoporsi al sistema di regole esistente. La libertà di chi è iscritto a un Ordine è certamente piena, ma all’interno del previsto sistema regolatorio pubblicistico.

Sulle modalità di implementazione del Regolamento per la Formazione Continua apriremo in ogni caso un confronto con il Ministero per verificare i margini esistenti per apportare eventuali modifiche. Attraverso il confronto e con il supporto dei Consigli Provinciali saremo aperti ad ogni scelta, che si possa ovviamente fare all'interno del quadro regolatorio attualmente vigente e sempre nel rispetto delle indicazioni degli Organi vigilanti, sia amministrativi che contabili.

Nessuno più di Voi sa come sia difficile contemperare le diverse esigenze degli iscritti che trovano nel proprio Consiglio provinciale un fondamentale punto di riferimento. Da un lato i diritti/doveri degli iscritti, che certamente devono avere priorità; dall’altro il rispetto del complesso sistema normativo e regolamentare, che sovraintende alle nostre attività di dirigenti; dall’altro ancora i delicati e obbligati rapporti con le Autorità preposte alla vigilanza ed al controllo sulle attività dei Consigli. A nome di tutto il Consiglio Nazionale, Vi ringrazio di cuore per il grandissimo lavoro svolto in questi lunghissimi e difficilissimi mesi di pandemia. Nella consapevolezza di quanto sin qui fatto, non posso che rammaricarmi per l’ingiustificato e ingeneroso sentimento di sfiducia manifestato da chi ha genericamente accusato i Consigli Provinciali di non essere in grado di organizzare eventi formativi interessanti per i propri iscritti. Desidero per questo ribadire la piena fiducia nel Vostro operato che rappresenta l’ossatura portante del sistema di categoria, consentendo alla stessa di garantire i cittadini e di sostenere gli iscritti nell’esercizio della professione.

Vi aspetto dunque a Roma il 22 ottobre prossimo per la prima Assemblea dei Presidenti dei Consigli Provinciali in presenza, dove discuteremo di questi e altri temi, invitandovi nel frattempo a diffondere queste considerazioni agli iscritti ai Vostri Consigli. Vi saluto con l’affetto di sempre, ansiosa e felice di incontrarVi presto”.

Noi ringraziamo la Presidente! Non avevamo avuto mai dubbi sulla “formazione” necessariamente localizzata (art.14 legge 12/1979).

I colleghi pagano una quota di iscrizione al CPO per ottenere dei servizi tra cui, per obbligo di legge, la formazione.

Art.14 e D.P.R. 137/2012 non sono cose diverse!!

Ciascuno faccia formazione a casa sua.

Un organo di controllo (id: CRC e CNO) non potrebbero mai avallare l’avvenuta formazione in favore di soggetti appartenenti ad altro Albo Provinciale.

Noi cerchiamo di farla bene, ci impegniamo a tanto. D’altronde c’è il vostro giudizio ogni anno quando si approvano i bilanci!!!

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/ED

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Modificato: 2 Agosto 2023