11 Settembre 2014

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 18353 del 27 Agosto u.s., ha chiarito ogni dubbio circa l’individuazione del momento in cui deve considerarsi interrotto il rapporto di lavoro del lavoratore licenziato, il quale può scegliere di rinunciare a riprendere servizio e percepire, in alternativa, un’indennità pari a 15 mensilità della retribuzione. La sentenza sostiene che l’effetto risolutivo si verifica sin dal momento in cui il datore di lavoro riceve la dichiarazione di rinuncia del lavoratore.
Tutti i dettagli sono contenuti nell’allegato N.117/2014 della ns. Rubrica “Dentro La Notizia”.
Buon lavoro.
Cordialità.

Ad maiora

Il Presidente
Edmondo Duraccio

Per visionare il N. 117/2014 della Rubrica “Dentro la Notizia” clicca qui

 

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Modificato: 11 Settembre 2014