7 Luglio 2014
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito della rubrica mensile "La Giurisprudenza: Una sentenza al mese”, Vi proponiamo la sentenza N. 13060 del 10 Giugno della Corte di Cassazione che riaffronta l’annosa questione in base alla quale il lavoratore, ottenuta la sentenza di reintegrazione, deve riprendere la stessa identica postazione di lavoro (mansione ed unità produttiva) che occupava prima dell’atto di recesso illegittimo. Il datore di lavoro, ricorrendone le motivazioni da indicare espressamente in un atto scritto, potrà disporre il suo trasferimento ad altra unità e/o con mansioni differenti nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui all’art. 2103 c.c..
Tutti i dettagli nella ns. Rubrica “La Giurisprudenza: Una sentenza al mese” N. 6/2014, che Vi preghiamo di approfondire.
Buon lavoro.
Cordialità.
Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
Per visionare il n. 6/2014 della Rubrica “La Giurisprudenza: Una sentenza al mese”
Modificato: 7 Luglio 2014