10 Settembre 2014
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
siamo lieti di sottoporvi il commento alla Sentenza n. 18353 del 27 agosto 2014 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione per le quali la rinuncia alla reintegrazione sul posto di lavoro (conseguente a licenziamento illegittimo) in favore del pagamento dell’indennità sostitutiva di 15 mensilità determina l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro pertanto, l’eventuale ritardo del datore di lavoro nel pagamento dell’indennità non comporta la permanenza in vita del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’obbligazione retributiva.
Tutti i dettagli nella ns. Rubrica “Giurisprudenza: Una sentenza al mese” N. 8/2014, che vi preghiamo di approfondire.
Buon lavoro.
Cordialità.
Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
Per visionare il n. 8/2014 della Rubrica “Giurisprudenza: Una sentenza al mese” clicca qui
Modificato: 10 Settembre 2014