2 Marzo 2016
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
siamo lieti di sottoporVi il commento alla Sentenza della Cassazione – Sezione Lavoro – N. 1058 del 21 Gennaio 2016, con la quale la Cassazione ha chiarito che la proroga del contratto a tempo determinato non deve avvenire per iscritto. La mancata previsione della forma scritta, infatti, non si traduce nella invalidità della proroga del contratto stesso, essendo stati previsti dal Legislatore strumenti sanzionatori ad hoc in caso di prosecuzione del contratto oltre il termine inizialmente fissato. Il caso trae origine dal ricorso di una lavoratrice la quale, dopo essere stata assunta con due successivi contratti a termine, il primo dei quali successivamente prorogato, lamentava l'illegittimità dei contratti stessi e della relativa proroga, avvenuta senza forma scritta.
Buon approfondimento.
Buon lavoro.
Cordialità.
Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
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Modificato: 2 Marzo 2016