5 Agosto 2016
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
siamo lieti di sottoporVi il commento alla Sentenza del 21 giugno 2016, n. 12822 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che il Licenziamento è nullo se non si prova la ricezione dell’addebito disciplinare e del preavviso. Infatti, la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario.
Buon approfondimento.
Buon lavoro.
Cordialità.
Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
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Modificato: 5 Agosto 2016