16 Maggio 2016
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
il titolo di studio richiesto al momento dell’iscrizione nel Registro dei Praticanti e, successivamente, dell’iscrizione nell’Albo, così come contemplato dall’art. 8 della L.12/79, non impedisce al Consulente di indicare un titolo di studio diverso conseguito successivamente all’iscrizione. Tale modifica, apportata nella Vs. area riservata, perverrà attraverso una mail alla Segreteria del CPO e sarà cura della stessa di richiedere gli estremi del nuovo titolo di studio, l’Ateneo e la data di conseguimento.
Maggiori dettagli sono contenuti nell’allegato N. 27/2016 della Rubrica “Notizie dall’Ordine” che vi preghiamo di approfondire.
Buon lavoro.
Cordialità.
Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
Per visionare il N. 27/2016 della Rubrica “Notizie dall’Ordine” clicca qui
Modificato: 16 Maggio 2016