8 Novembre 2023

Come anticipato con il numero 69/2023 di questa Rubrica, ieri si è tenuto il primo incontro del “tavolo tecnico” con l’INPS – area metropolitana.

All’esito dello stesso, d’intesa con l’INPS, si forniscono i seguenti chiarimenti.

  • DURC – Inviti a regolarizzare

Si è sensibilizzata l’attenzione per una rapida emissione dell’invito a regolarizzare, dal quale -come noto- decorrono i 15 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva dell’azienda mediante eventuale pagamento/dilazione ovvero per la contestazione. Era, infatti, stata segnalata una tempistica (6-7 giorni) dalla richiesta di DURC che accorciava i tempi per la regolarizzazione. La Direzione metropolitana ci ha rassicurato che a seguito di riorganizzazione attualmente l’emissione dell’invito a regolarizzare avviene mediamente in 3 giorni.

  • DURC – tempi di emissione

Il Durc, per espressa previsione normativa, deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può diventare estremamente gravoso allorquando il rilascio è propedeutico alla firma di un contratto ovvero, come frequentemente avviene, al fine di ottenere un pagamento. La questione si pone solo con riferimento ad eventuali problematiche che generano un invito a regolarizzare, atteso che, negli altri casi, l’emissione è automatica. Nelle more della definitiva entrata in vigore della procedura VE.RA, si invita a verificare, prima della richiesta, eventuali posizioni debitorie mediante consultazione del Cassetto previdenziale del contribuente.

  • DURC per aziende marittime

Per le matricole marittime (contraddistinte dal C.S.C. 1.15.02 e, laddove ne ricorrano i requisiti, dal C.A. 8V), da utilizzarsi esclusivamente per l’assolvimento dell’obbligo contributivo relativo ai componenti l’equipaggio del galleggiante e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo, il tempo di pagamento è differito a 60 giorni dal termine del mese di riferimento, ai sensi dell’art.11 della L. 413/84. [1] Era stato segnalato che, nelle richieste di DURC, tale termine dilatorio non è spesso considerato, donde l’invio di inviti a regolarizzare. Abbiamo sensibilizzato la Direzione dell’Inps al fine di evitare la formazione di tali inviti a regolarizzare.

La Direzione ha suggerito di utilizzare in questo specifico caso il codice tributo RC01 in luogo del codice DM10A che, seppur formalmente corretto, non consente l’immediato abbinamento ad una denuncia già presente alla data del pagamento, in quanto da trasmettersi nei termini ordinari.

(1)       legge n.413/1984 ,art. 11 (Termini per l’assolvimento dell’obbligo contributivo)
Limitatamente al personale navigante è fatto obbligo alle aziende armatoriali di effettuare il versamento dei contributi dovuti con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono.

  • Quietanze di pagamento a fronte di invito a regolarizzare

Qualora all’esito dell’invito a regolarizzare si proceda al pagamento delle somme ivi indicate, è stato convenuto che dovrà essere inviata sulla mail istituzionale preavvisodiaccertamento.napoli@inps.it (precisando in oggetto il CF del soggetto contribuente), la quietanza rilasciata dal sistema Entratel con la dicitura “addebitato”. Si raccomanda di utilizzare o far utilizzare dal cliente il canale Entratel. Infatti, eventuali timbri bancari apposti sui modelli F24 non potranno essere considerati sufficienti, non essendo riscontrabili in modo tempestivo dalle banche dati in uso all’Istituto. La Direzione ha evidenziato la necessità in tali casi di saldare l’intero importo riportato nell’invito non operando in tale fase procedimentale il criterio dello scostamento non grave di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015. (Messaggio n.213/2021)[2]

(2) Messaggio n.213/2021
Pertanto, nel caso di regolarizzazione parziale, non trovando applicazione il criterio dello scostamento non grave, l’attestazione di irregolarità avverrà per l’importo residuo non pagato anche se di valore pari o inferiore a quello dello scostamento individuato in € 150,00 per Gestione.”

 

  • Istanze di rateizzazione

In caso di nota di rettifica ancora non scaduta, si invita a richiedere – tramite cassetto – l’inoltro a “recupero crediti”, al fine di procedere all’istanza di rateizzazione ed evitare, in tal modo, di vedersi respinta la richiesta, per mancato inserimento del debito da rettifica. Infatti, la richiesta di rateizzazione, oltre a comportare l’accettazione del debito, deve ricomprendere tutte le partite debitorie dell’azienda al fine di essere accettata.

A tal fine la Direzione ha altresì segnalato la possibilità di inserire manualmente già nella domanda il debito da rettifica, come notificato con l’apposito provvedimento. In tal caso sarà cura degli uffici inviare al recupero crediti la rettifica modificando eventualmente la domanda con gli importi per sanzioni così aggiornati.

  • Insoluti e/o Note di rettifica per sospensione versamento COVID 02/2020 – 03/2020

Per effetto della sospensione dei pagamenti per i periodi 02 e 03/2020 si sono generati insoluti o note di rettifica. All’epoca, non esisteva il codice per identificare la sospensione del versamento, infatti, solo successivamente, con circolari INPS nn. 37/2020 – 52/2020 – 64/2020 e relativi messaggi (nn. 2871/2020, 3832/2020 e ss.), sono stati individuati i codici di sospensione “N967 – N968 – N969 – N970 – N971 – N972” aventi il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e fornite indicazioni per procedere alla sistemazione, tramite ritrasmissione del flusso Uniemens, dei codici di sospensione necessari per godere della proroga dei versamenti contributivi.

Tali versamenti andavano poi effettuati con codice DSOS a varie scadenze fino a 24 rate a partire da 16 settembre 2020.

Tali sospensioni spettavano solo nei casi in cui i settori di attività rientrasssero nella predetta normativa.

In alcuni casi, pu ricorrendo i requisiti descritti (id: appartenenza al settore), si sono generati degli insoluti per l’assenza dei codici di sospensione covid nelle originarie denunce uniemens. Affinché i versamenti effettuati con codice tributo DSOS possano essere abbinati e le relative inadempienze definite è necessario inviare una REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA nella forma della proposta VIG con inserimento di detti codici di sospensione, facendo attenzione alla esatta corrispondenza tra l’importo sospeso indicato alle relative righe (anche se diverso dal saldo denuncia originario) e l’importo versato con codice tributo DSOS alle prescritte scadenze.[3] Tale sistemazione consentirà di definire le inadempienze e ristabilire una situazione di regolarità.

Qualora, invece, si sia proceduto ad inserire ugualmente i codici di sospensione in assenza dei suddetti requisiti, le note di rettifica formate dovranno essere pagate. In tale ultimo caso, i versamenti già effettuati con codice DSOS, a seguito di segnalazione con apposito cassetto, saranno, su richiesta, abbinati dagli uffici alle note di rettifica, modificando il codice di tributo da DSOS a RC01, e con tale codice andranno versate le differenze a saldo della nota di rettifica.

(3) Per le modalità operative da seguire per l’invio della regolarizzazione si può consultare il manuale uniemens allegato al messaggio HERMES 4271/2020.

 

  • Canale di interlocuzione in web meeting o tramite contatto telefonico

E’ stata confermata la previsione di cui al protocollo d’intesa del 15 dicembre 2022, rinvenibile sul ns. sito istituzionale, per ottenere, tramite l’Ordine, un incontro, esclusivamente via web ovvero telefonico con gli uffici, nei casi di situazioni complesse (in genere, che non abbiano trovato una definizione con i tradizionali canali) e/o di estrema urgenza. Il canale, attivo solo il venerdì, ha un numero di appuntamenti limitato, donde si invita, previa valutazione della complessità e/o dell’urgenza, a contattare la Segreteria dell’Ordine al fine di richiedere il format con il quale ottenere l’incontro.

Si invitano i Colleghi a segnalare eventuali difformità riscontrate rispetto alle indicazioni sopra riportate e/o ad evidenziare problematiche operative per portarle al prossimo tavolo tecnico che, presumibilmente, si terrà il prossimo 7 dicembre 2023.

 

Cordialmente.

Il Presidente
Francesco Duraccio

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

 

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Modificato: 8 Novembre 2023